Circolare numero 208 del 11-12-2000
Premessa Competenze degli Organi Collegiali Modalità di istruttoria Tipologia di ricorsi Schede e legenda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il settore agricolo, la ripartizione delle competenze tra Commissione Centrale CAU e Comitato CD/CM in materia di ricorsi amministrativi, distinguendo le diverse tipologie di impugnazione per lavoratori dipendenti, aziende e lavoratori autonomi. Definisce inoltre le modalità di istruttoria da parte delle Sedi, i termini da rispettare, gli elementi istruttori da acquisire e la struttura dei pareri tecnici conclusivi. Sono infine forniti schemi riepilogativi standard per l’invio dei fascicoli agli organi competenti.
Contenzioso agricolo: competenze degli organi collegiali e istruttoria dei ricorsi amministrativi
Contenzioso agricolo: competenze e istruttoria dei ricorsi amministrativi
La circolare fornisce alle Sedi dell’INPS le indicazioni operative per la gestione del contenzioso agricolo, distinguendo le competenze della Commissione Centrale CAU e del Comitato Amministratore CD/CM. L’obiettivo è uniformare l’istruttoria dei ricorsi, garantire il rispetto dei termini e assicurare che i fascicoli trasmessi agli organi collegiali siano completi e corredati da un parere tecnico motivato.
Riparto di competenza tra gli organi collegiali
Nel settore agricolo l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi si articola secondo due diverse discipline normative.
Da un lato, il D.Lgs. 375/1993 attribuisce alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (CAU) la cognizione dei ricorsi relativi all’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dei titolari di aziende agricole e autonome e dei lavoratori interessati.
Dall’altro lato, l’art. 47 della legge 88/1989 devolve al Comitato Amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IATP i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, per le fattispecie che esulano dalla competenza delle Commissioni Provinciali di cui all’art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Tipologie di ricorso attribuite alla Commissione Centrale CAU
La circolare elenca, a titolo esemplificativo e operativo, i principali ricorsi di competenza della Commissione Centrale CAU:
- ricorsi ex art. 10 D.Lgs. 375/1993, avverso l’accertamento in materia di contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccola colonia, in unica istanza;
- ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993, avverso l’accertamento riguardante operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, in seconda istanza;
- ricorsi ex art. 15 D.Lgs. 375/1993, avverso l’accertamento della contribuzione previdenziale della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, in unica istanza.
Tipologie di ricorso attribuite al Comitato CD/CM
Rientrano nella competenza del Comitato CD/CM i ricorsi in materia di contribuzione della gestione coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IATP relativi a:
- versamenti volontari;
- riscatti ex art. 11 della legge 233/1990;
- rendite vitalizie ex art. 13 della legge 1368/1962;
- interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c.
La circolare richiama per questi ultimi il messaggio n. 4 del 30 maggio 2000.
Termini di istruttoria e rilevanza della decadenza
Le Sedi devono curare l’istruttoria dei ricorsi entro 60 giorni, in coerenza con le linee guida già fornite con la circolare n. 159 del 21 settembre 2000 e con gli accordi per l’anno 2000.
Viene inoltre richiamato l’art. 25 del D.Lgs. 46/1999, come sostituito dall’art. 1, comma 20, del D.L. 346 del 24 novembre 2000, che prevede l’applicazione delle relative disposizioni ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2001. Nel settore agricolo tale disciplina assume rilievo soprattutto per i ricorsi dei datori di lavoro ex art. 10 D.Lgs. 375/1993 avverso la notifica di accertamento contributivo.
Criteri generali di istruttoria
Individuato l’organo competente, gli uffici devono sviluppare l’istruttoria in modo da mettere in evidenza tutti gli elementi utili alla decisione, e in particolare:
- illustrare la fattispecie concreta;
- esaminare l’eventuale nuova documentazione allegata al ricorso;
- reperire ogni ulteriore informazione utile;
- confrontare gli elementi del verbale di accertamento con le eccezioni del ricorrente.
Al termine dell’esame deve essere espresso un parere tecnico conclusivo, ai sensi del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, che può orientarsi verso:
- accoglimento parziale;
- conferma dell’accertamento;
- inammissibilità, ove ne ricorrano i presupposti;
- presa d’atto dell’avvenuta proposizione del ricorso davanti all’autorità giudiziaria, quando il provvedimento sia stato impugnato in sede giurisdizionale.
Effetti del ricorso giurisdizionale
La circolare precisa che, qualora il provvedimento impugnato sia stato contestato anche davanti all’autorità giudiziaria, la Commissione deve "prendere atto" della circostanza come implicita rinuncia al ricorso amministrativo. In tale ipotesi le Sedi devono comunicare lo stato del giudizio, oppure il contenuto e gli estremi della sentenza, per consentire la corretta definizione amministrativa del procedimento.
Ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993: lavoratori subordinati
Per i ricorsi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti, la circolare individua due ipotesi:
- disconoscimento del rapporto di lavoro per insussistenza dei presupposti di legge;
- disconoscimento del rapporto perché ritenuto collaborazione familiare e non lavoro subordinato.
Nell’istruttoria devono essere valutati, a seconda dei casi, i dati soggettivi rilevati in sede di accertamento e/o successivamente al ricorso, la decisione di primo grado, le richieste e i motivi del ricorrente, la consistenza dell’azienda, le modalità della prestazione, l’orario, le direttive impartite dal datore di lavoro, l’esistenza della retribuzione, la coerenza tra lavorazioni e periodi d’ingaggio e gli ulteriori elementi desumibili dal verbale ispettivo.
Nel caso della collaborazione familiare, assumono rilievo i rapporti di parentela o affinità, l’eventuale convivenza con il titolare dell’azienda e ogni altro elemento risultante dal verbale di accertamento.
La documentazione da trasmettere comprende:
- ricorso;
- verbale ispettivo completo delle dichiarazioni delle parti;
- modelli Acc. 1 OTI/OTD, PC-CF e DMAG D;
- dichiarazione aziendale e fogli del registro d’impresa;
- eventuali domande di malattia e maternità relative al rapporto contestato;
- atti del collocamento, comprese comunicazioni di avviamento e di fine rapporto e mod. C2;
- verbale della decisione di prima istanza;
- varia ed eventuale.
Ricorsi ex art. 10 D.Lgs. 375/1993: aziende
I ricorsi delle aziende possono essere proposti contro:
- avviso di accertamento;
- verbale ispettivo.
In questo ambito, oltre ai termini decadenziali richiamati in premessa, la circolare richiede un’istruttoria orientata ad analizzare l’insieme degli elementi utili alla decisione della Commissione, in particolare:
- consistenza aziendale;
- colture praticate;
- grado di meccanizzazione;
- manodopera globalmente assunta, anche negli anni immediatamente precedenti e successivi all’accertamento;
- qualifica del datore di lavoro, con indicazione delle unità che compongono il nucleo, se coltivatore diretto o piccolo colono;
- eccezioni formulate dal ricorrente.
Particolare importanza viene attribuita alla valutazione del fabbisogno di manodopera. In tale prospettiva, i risultati della stima tecnica ex art. 9-ter della legge 608/1996 devono essere confrontati con gli atti, la documentazione e le perizie eventualmente prodotte dall’azienda anche nel contraddittorio previsto dal medesimo art. 9-ter entro 40 giorni dalla notifica del verbale.
Se, contestualmente al ricorso dell’azienda, i lavoratori occupati presentano a loro volta ricorso ex art. 11, tali impugnative devono essere istruite immediatamente e trasmesse alla Commissione Centrale CAU per favorire una decisione unitaria.
La documentazione da allegare alla scheda istruttoria comprende:
- ricorso;
- verbale ispettivo completo delle dichiarazioni delle parti;
- modelli Acc. 1 OTI/OTD, PC-CF e DMAG D;
- dichiarazione aziendale e fogli del registro d’impresa;
- eventuali domande di malattia e maternità relative al rapporto contestato;
- atti del collocamento, comprese le comunicazioni di avviamento e di fine rapporto;
- controdeduzioni dell’azienda ed eventuale ulteriore documentazione agli atti.
Ricorsi ex art. 15 D.Lgs. 375/1993: lavoratori autonomi e posizioni previdenziali agricole
I ricorsi ex art. 15 riguardano iscrizioni, cancellazioni e determinazione delle fasce di reddito ai fini dell’imposizione contributiva.
Quando il provvedimento riguarda l’inquadramento di un imprenditore agricolo a titolo principale, di un nucleo diretto-coltivatore o di una nuova unità lavorativa, la relazione istruttoria deve mettere in evidenza i presupposti oggettivi e soggettivi che sorreggono il provvedimento, con particolare attenzione ai requisiti di abitualità e prevalenza.
Gli elementi da ricostruire comprendono:
- consistenza aziendale, estensione dei fondi, colture praticate e bestiame allevato;
- numero delle unità attive iscritte;
- copertura da parte del nucleo di almeno un terzo del fabbisogno;
- risultanze ispettive circa abitualità e prevalenza;
- assunzioni di manodopera e/o contoterzisti;
- dati della posizione assicurativa del soggetto;
- giornate svolte come bracciante alle dipendenze di terzi;
- situazione reddituale da lavoro agricolo ed extragricolo;
- esclusività dell’attività agricola;
- volume di affari effettivo, desumibile da fatture e/o dichiarazione IVA;
- per gli IATP, impegno temporale nella gestione professionale dell’azienda.
Nei ricorsi per cancellazione, oltre agli elementi sopra indicati, devono essere considerate anche le risultanze della documentazione sanitaria e va specificato chi provvede a soddisfare le esigenze lavorative aziendali.
La documentazione da trasmettere include:
- ricorso;
- notifica del provvedimento impugnato;
- dichiarazione aziendale;
- richieste di variazione o iscrizione;
- risultanze degli organi ispettivi, tra cui INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Polizia municipale e Arma dei Carabinieri;
- documentazione sanitaria rilasciata da ASL ed enti ospedalieri;
- varia ed eventuale.
Ricorsi al Comitato Amministratore CD/CM
Per i ricorsi di competenza del Comitato Amministratore CD/CM la circolare chiarisce che la decisione riguarda i contributi dovuti alla gestione stessa e che tali ricorsi non investono il momento preliminare dell’accertamento.
In via generale occorre indicare:
- il provvedimento impugnato;
- la posizione assicurativa dell’interessato;
- il rispetto dei termini di legge per la domanda;
- ogni altro elemento utile, compresi rinunce, ricorsi alla magistratura e sentenze.
Per i ricorsi contro l’imposizione di interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. si rinvia al messaggio n. 4 del 30 maggio 2000.
La documentazione da allegare è costituita da:
- ricorso;
- provvedimento impugnato;
- copia della domanda;
- estratti contributivi e assicurativi aggiornati alla data dell’istruttoria;
- varia ed eventuale.
Schede riepilogative e uniformazione dei comportamenti istruttori
A completamento delle indicazioni operative, la circolare allega quattro schemi riepilogativi con relativa legenda, finalizzati a uniformare i comportamenti istruttori delle Sedi.
Gli allegati sono distinti in:
- lavoratori subordinati;
- aziende;
- lavoratori autonomi;
- ricorsi al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Gli schemi prevedono l’indicazione dell’oggetto, del ricorrente, della data di presentazione, dell’anno o del periodo interessato, del provvedimento impugnato ove necessario e della proposta finale contenente la valutazione degli elementi presenti nel ricorso e il parere tecnico conclusivo dell’Ufficio.
Punti principali
Riparto di competenza tra gli organi collegiali
La circolare distingue due canali di impugnazione nel contenzioso agricolo: da un lato i ricorsi ex D.Lgs. 375/1993, devoluti alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (CAU); dall’altro i ricorsi di competenza del Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IATP, limitatamente alle materie previste dall’art. 47 della legge 88/1989 e non rientranti nella competenza delle Commissioni Provinciali. La circolare elenca le principali fattispecie: ricorsi su accertamenti contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti e compartecipanti familiari/piccola colonia; ricorsi su operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e compartecipanti familiari/piccoli coltivatori diretti; ricorsi sulla contribuzione previdenziale di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IATP; ricorsi su versamenti volontari, riscatti, rendite vitalizie e interessi corrispettivi, questi ultimi devoluti al Comitato CD/CM.
Tempi di istruttoria e termini di decadenza
Le Sedi devono rispettare un termine ordinario di istruttoria di 60 giorni, in coerenza con la parte A dell’accordo per l’anno 2000 e con le indicazioni della circolare n. 159 del 21 settembre 2000. Viene inoltre richiamata la disciplina decadenziale dell’art. 25 del D.Lgs. 46/1999, come modificato dall’art. 1, comma 20, del D.L. 346 del 24 novembre 2000, applicabile ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2001. Per i ricorsi delle aziende avverso accertamenti contributivi, il rispetto dei termini istruttori e di trasmissione alla competente Commissione è indicato come essenziale per non incorrere nelle decadenze previste dalla normativa sulla riscossione.
Contenuto dell’istruttoria e parere tecnico
L’istruttoria deve essere impostata in modo da evidenziare tutti gli elementi utili alla decisione: illustrazione della fattispecie, esame della documentazione nuova allegata al ricorso, acquisizione di ogni informazione utile e raffronto tra verbale di accertamento ed eccezioni del ricorrente. Al termine deve essere espresso un parere tecnico, secondo il Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi, con una delle seguenti conclusioni: accoglimento parziale, conferma dell’accertamento, inammissibilità nei casi previsti, oppure presa d’atto della pendenza del giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria, quando il provvedimento sia stato già impugnato in sede giurisdizionale.
Ricorsi ex art. 11 D.Lgs. 375/1993
Per i ricorsi in materia di lavoratori agricoli dipendenti e fattispecie assimilate, la circolare distingue due ipotesi: impugnazioni contro il disconoscimento del rapporto per insussistenza dei presupposti di legge e impugnazioni contro il disconoscimento per qualificazione del rapporto come collaborazione familiare anziché lavoro subordinato. Nell’istruttoria devono essere valorizzati, a seconda dei casi, i dati soggettivi e oggettivi del rapporto, la decisione di primo grado, le ragioni del ricorrente, la consistenza dell’azienda, le modalità della prestazione, l’orario, le direttive del datore di lavoro, la retribuzione, la coerenza tra lavorazioni e periodi d’ingaggio, nonché gli elementi di parentela, affinità e convivenza nei casi di collaborazione familiare. La documentazione da trasmettere comprende ricorso, verbale ispettivo completo, modelli Acc. 1 OTI/OTD, PC-CF, DMAG D, dichiarazione aziendale, fogli del registro d’impresa, eventuali domande di malattia e maternità, atti di collocamento e verbale della decisione di prima istanza.
Ricorsi ex art. 10 D.Lgs. 375/1993
I ricorsi delle aziende possono riguardare avviso di accertamento e/o verbale ispettivo. In questa materia la circolare enfatizza l’analisi complessiva della capacità produttiva e del fabbisogno di manodopera: consistenza aziendale, colture praticate, grado di meccanizzazione, manodopera globalmente assunta anche in anni vicini all’accertamento, qualifica del datore di lavoro, e contestazioni del ricorrente. Assume particolare rilievo la stima tecnica di cui all’art. 9-ter della legge 608/1996, da confrontare con la documentazione e le perizie prodotte dall’azienda, anche nell’ambito del contraddittorio entro 40 giorni dalla notifica del verbale. Se i lavoratori occupati propongono contestualmente ricorso ex art. 11, le impugnative devono essere istruite con urgenza e trasmesse alla Commissione Centrale CAU per favorire una decisione unitaria. La documentazione richiesta include ricorso, verbale ispettivo, modelli Acc. 1 OTI/OTD, PC-CF, DMAG D, dichiarazione aziendale, fogli del registro d’impresa, domande di malattia e maternità, atti di collocamento e controdeduzioni dell’azienda.
Ricorsi ex art. 15 D.Lgs. 375/1993
I ricorsi relativi a iscrizioni, cancellazioni e determinazione delle fasce di reddito riguardano la contribuzione previdenziale della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IATP. Quando il provvedimento concerne l’inquadramento di un imprenditore agricolo a titolo principale, di un nucleo diretto-coltivatore o di una nuova unità lavorativa, la relazione istruttoria deve dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi, con particolare attenzione ai requisiti di abitualità e prevalenza. A tal fine vanno esaminati consistenza aziendale, estensione dei fondi, colture, bestiame, numero delle unità attive iscritte, copertura di almeno un terzo del fabbisogno da parte del nucleo, risultanze ispettive, assunzioni di manodopera o contoterzisti, posizione assicurativa, giornate da bracciante presso terzi, situazione reddituale agricola ed extra-agricola, esclusività dell’attività agricola, volume d’affari e, per gli IATP, impegno temporale nella gestione professionale. Nei ricorsi per cancellazione rilevano anche i dati sanitari e l’individuazione del soggetto che soddisfa le esigenze lavorative aziendali. La documentazione da allegare comprende ricorso, notifica del provvedimento, dichiarazione aziendale, richieste di variazione o iscrizione, risultanze ispettive degli enti competenti e documentazione sanitaria.
Ricorsi al Comitato CD/CM
Per i ricorsi di competenza del Comitato Amministratore CD/CM la circolare precisa che si tratta di controversie in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che non coinvolgono il momento preliminare dell’accertamento. Nei fascicoli devono essere indicati il provvedimento impugnato, la posizione assicurativa, il rispetto dei termini di legge per la domanda e ogni ulteriore elemento utile, quali rinunce, ricorsi all’autorità giudiziaria e sentenze. Per gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. viene richiamato il messaggio n. 4 del 30 maggio 2000. La documentazione minima comprende ricorso, provvedimento impugnato, copia della domanda, estratti contributivi e assicurativi aggiornati alla data dell’istruttoria e ogni ulteriore documento utile.
Schemi riepilogativi e modulistica
La circolare allega quattro schemi riepilogativi con legenda per uniformare l’attività istruttoria delle Sedi. Gli allegati sono distinti per: lavoratori subordinati, aziende, lavoratori autonomi e ricorsi al Comitato Amministratore CD/CM. In ciascuno schema sono indicati gli elementi da compilare, il soggetto legittimato al ricorso, i riferimenti temporali da riportare e la necessità di formulare una proposta contenente il parere tecnico-conclusivo dell’Ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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