Circolare numero 207 del 11-12-2000
Le quote delle pensioni ai superstiti maturate dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con le rendite vitalizie per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che sospende per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001 il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000, le rate successive a tale data devono essere pagate senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995; per quelle con decorrenza dal 1° luglio 2000 il cumulo è comunque ammesso. Le disposizioni riguardano le pensioni a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi, con aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione e ripristino automatico dei pagamenti da parte della procedura centrale.
Cumulabilità tra pensione ai superstiti e rendita INAIL per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001
Cumulabilità tra pensione ai superstiti e rendita INAIL nel periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in materia di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL. Il chiarimento è rilevante per i trattamenti interessati dall’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, che aveva introdotto un divieto di cumulo fino a concorrenza della rendita stessa.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per il medesimo evento ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. La norma salva comunque i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge.
Effetti del decreto-legge n. 346 del 2000
Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 dispone che, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo non opera tra:
- trattamento di reversibilità a carico dell’AGO, comprese le forme esclusive, esonerative e sostitutive;
- rendita ai superstiti erogata dall’INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
La disposizione si applica alle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2000, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore.
Decorrenza delle pensioni e regime applicabile
Per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000, le rate spettanti dal 1° luglio 2000 devono essere corrisposte senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995, perché cumulabili con la rendita vitalizia INAIL. Rimane invece fermo il divieto di cumulo per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000.
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 sono, a loro volta, cumulabili con la rendita vitalizia liquidata ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.
Ambito di applicazione soggettivo
I criteri illustrati si applicano a tutte le pensioni ai superstiti interessate dall’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- delle forme esclusive e sostitutive del medesimo regime;
- delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Adempimenti procedurali e gestione dei pagamenti
Le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione devono essere aggiornate per recepire le disposizioni del decreto-legge n. 346/2000 al momento della riapertura della fase di calcolo. Per le pensioni ai superstiti già in pagamento, il ripristino dell’importo senza la riduzione di cui alla legge n. 335/1995 viene effettuato mediante procedura automatizzata centrale.
La circolare, pertanto, disciplina l’adeguamento operativo dei trattamenti in essere e di quelli di nuova definizione, assicurando il riconoscimento della cumulabilità per il periodo indicato dalla normativa emergenziale.
Punti principali
Effetti del decreto-legge n. 346/2000
Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, rende inapplicabile il divieto di cumulo previsto dall’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 tra trattamento di reversibilità e rendita ai superstiti INAIL spettante in caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La norma si applica alle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2000, anche se la pensione è stata liquidata prima di tale data.
Regola generale del divieto di cumulo ex legge n. 335/1995
L’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’AGO, liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, salvi i trattamenti più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza e pagamento delle pensioni ai superstiti
Per le pensioni ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000, le rate spettanti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL e devono essere pagate senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995. Il divieto di cumulo permane invece per il periodo fino al 30 giugno 2000. Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000 sono integralmente cumulabili con la rendita vitalizia.
Ambito soggettivo di applicazione
I criteri indicati valgono per tutte le pensioni ai superstiti interessate dall’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive del regime, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Adeguamento delle procedure amministrative
Le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione devono essere aggiornate per consentire l’adeguamento alle disposizioni del decreto n. 346/2000 al momento della riapertura della fase di calcolo. Il ripristino del pagamento delle pensioni ai superstiti già in essere, senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995, è effettuato tramite procedura automatizzata centrale.
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