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Circolare

Circolare numero 210 del 13-12-2000

Vengono illustrati i provvedimenti amministrativi e telematici che le Sedi potranno adottare d’ufficio o su richiesta del contribuente – Adempimenti sui provvedimenti emessi dal Call Center. Premessa Provvedimenti sui ruoli: A) Discarico sul ruolo A1. Partite sospese B) Sgravio B1. Sgravi – carico non dovuto B2. Sgravi da reiscrivere a ruolo C) Precisazioni sugli sgravi C1. Sgravi in caso di decesso del contribuente C2. Notifica delle cartelle da parte del concessionario C3. Ricorsi giudiziari D) Sospensione D1. Ricorso giurisdizionale contro il ruolo D2. Ricorso amministrativo D3. Operatività delle Sedi D4. Cosa sospendere D5. Durata del provvedimento D6. Sospensione e dilazione E) Rimborso pagamenti indebiti F) Rateizzazione Attività del Call Center

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le linee operative per Sedi, contribuenti e concessionari nella gestione dei ruoli: discarico, sgravio, sospensione, rimborso e rateizzazione. Chiarisce quando l’Ente deve intervenire in autotutela, come distinguere tra partite non dovute e partite da reiscrivere, e quali effetti producono decesso del contribuente, notifica a soggetto errato e ricorsi giudiziari. Sono inoltre disciplinate le procedure telematiche e i tempi di istruttoria, con attenzione alle conseguenze economiche per il contribuente e agli obblighi di comunicazione verso concessionari e interessati.

Provvedimenti su ruoli, sgravi, sospensioni, rimborsi e rateizzazioni nella riscossione coattiva a mezzo ruolo

Provvedimenti sui ruoli, sospensioni, sgravi e rimborsi nella riscossione a mezzo ruolo

La circolare disciplina in modo organico le modalità operative con cui le Sedi devono gestire i provvedimenti relativi ai ruoli affidati ai concessionari, dopo l’avvio del nuovo sistema di riscossione a mezzo ruolo. L’obiettivo è distinguere con precisione tra sgravio, discarico, sospensione, rimborso e rateizzazione, chiarendo i rispettivi effetti sul rapporto con il contribuente e sui rapporti contabili con i concessionari.

Quadro generale e ruolo dei soggetti coinvolti

Il concessionario è individuato come responsabile della riscossione del carico dei ruoli affidatigli e come soggetto processuale della riscossione coattiva. Gli Enti impositori, invece, forniscono soltanto gli elementi contabili del carico iscritto a ruolo, il periodo di riferimento del credito, il piano di ammortamento in caso di dilazione e l’autorizzazione al IV incanto dei beni immobili nelle procedure immobiliari.

La circolare ribadisce che il concessionario non può valutare la regolarità o la legalità dell’iscrizione a ruolo. In caso di pretesa contributiva erronea, deve intervenire l’Ente impositore in autotutela, emettendo provvedimenti telematici che modificano i rapporti contabili con il concessionario e correggono o annullano la pretesa verso il contribuente. Tale intervento è presentato come atto dovuto della Pubblica Amministrazione, nel rispetto anche del principio di trasparenza amministrativa.

Tipologie di provvedimenti riepilogati

La circolare elenca i provvedimenti che possono essere adottati:

  • discarico sul ruolo, per partite sospese dal concessionario o erroneamente iscritte a ruolo prima della cartella;
  • sgravio totale o parziale, quando la cartella è già stata notificata;
  • sospensione degli atti esecutivi, in presenza di fondato dubbio sul carico o in pendenza di dilazione;
  • sospensione prima dell’avvio dell’esecuzione, quando è presentata istanza di rateazione;
  • rimborso dei contributi in caso di indebito pagamento della cartella;
  • rateizzazione dei contributi in fase amministrativo-legale o iscritti a ruolo, anche se non ancora cartellati, nonché dei contributi già iscritti in cartella;
  • accoglimento o diniego del discarico per inesigibilità delle partite iscritte a ruolo.

Discarico sul ruolo e partite sospese

Con il messaggio n. 200 del 14 novembre 2000 è stata rilasciata la procedura di discarico/sgravio, che consente alle Sedi di inviare ai concessionari i provvedimenti di sgravio totale o parziale. La procedura telematica utilizza un unico tracciato per annullare una o più partite erroneamente iscritte a ruolo; il concessionario le valorizza come discarico o sgravio a seconda dello stato della lavorazione della cartella.

La circolare sottolinea che il tracciato telematico sullo stato della riscossione, previsto dal D.M. 22 ottobre 1999, consente di avere informazione quasi in tempo reale sulla formazione della cartella di pagamento. In prospettiva, la Sede potrà capire se il provvedimento dovrà essere trattato come discarico sul ruolo o come sgravio su cartella, anche in funzione dei tempi di trasmissione dei file di cartellazione ai concessionari.

Se il provvedimento viene valorizzato come discarico sul ruolo, ciò non incide sul rapporto con il contribuente perché la partita viene comunque annullata. Il concessionario resta responsabile delle partite prese in carico, al netto dei discarichi trasmessi dalle Sedi e delle partite sospese per dati incongruenti.

Le partite sospese al momento della presa in carico sono quelle che il concessionario non accetta perché presentano dati incongruenti. In tali casi non viene emessa la cartella di pagamento. Le partite vengono prima elaborate per la verifica delle incongruenze, poi discaricate e rese disponibili alle Sedi per una nuova iscrizione a ruolo; le modalità di discarico e successivo infasamento saranno oggetto di successiva comunicazione.

Sgravio: carico non dovuto e carico da reiscrivere

Il provvedimento di sgravio/discarico assume due funzioni diverse a seconda dei casi:

  • se la partita contributiva non è dovuta in tutto o in parte, lo sgravio incide sulla posizione contabile del contribuente;
  • se la partita è comunque dovuta, lo sgravio comporta la necessità di una nuova iscrizione a ruolo.

Nel caso di carico non dovuto, oppure quando il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, la Sede deve valutare gli atti d’ufficio e, solo se indispensabile, richiedere documentazione al contribuente; deve poi rideterminare il carico in caso di sgravio parziale, trasmettere il provvedimento al concessionario e comunicare l’esito al contribuente. In caso di sgravio parziale, al concessionario viene comunicato anche il nuovo tetto delle somme aggiuntive.

Se la domanda di sgravio arriva prima della scadenza del pagamento, la verifica deve essere tempestiva per consentire il corretto pagamento entro i termini. Se la richiesta arriva dopo la scadenza, la Sede deve considerare che il concessionario potrebbe avere già avviato le procedure esecutive, con aggravio di somme aggiuntive e dell’aggio del 4,65%.

In questi casi, per il tempo strettamente necessario all’istruttoria e solo nei casi più controversi, la Sede può adottare un provvedimento di sospensione.

Sgravi da reiscrivere a ruolo

La circolare evidenzia alcune ipotesi in cui lo sgravio annulla la partita a ruolo ma non il credito dell’Istituto. Tali casi sono ricondotti a:

  • domande di dilazione per contributi iscritti a ruolo ma non ancora cartellati, che devono essere nuovamente iscritti in un apposito ruolo già rateizzato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 46/99, come modificato dal D.Lgs. 326/99;
  • partite sospese dal concessionario, per le quali occorre prima verificare le incongruenze, spesso relative ai codici fiscali o all’intestazione del debitore, e poi procedere alla nuova iscrizione a ruolo.

La circolare rinvia a successive istruzioni per la reiscrizione a ruolo di tali partite.

Decesso del contribuente, eredi e successione

L’art. 65 del D.P.R. 600/73 stabilisce che gli eredi rispondono in solido dei contributi il cui presupposto si è verificato prima del decesso del contribuente. La circolare distingue due situazioni:

  • se il decesso è avvenuto prima dell’iscrizione a ruolo, la Sede deve accertare il carico effettivamente dovuto dal de cuius, ricalcolando contributi e somme aggiuntive alla data del decesso e sgravando il periodo successivo;
  • se il decesso è avvenuto dopo l’iscrizione a ruolo, non deve essere disposto alcuno sgravio, perché il carico è già maturato prima del decesso.

In entrambi i casi occorre verificare se l’attività dell’intestatario della cartella sia cessata alla data del decesso e, se necessario, procedere a una nuova iscrizione in nome di chi abbia continuato l’attività.

La circolare affronta anche le ipotesi in cui i presunti eredi abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario o vi abbiano rinunciato. In tali casi, risultando le relative procedure dal registro delle successioni, la Sede non deve adottare provvedimenti di sgravio o sospensione, ma deve segnalare agli interessati che devono rivolgersi esclusivamente al concessionario. Sarà quest’ultimo a recuperare il credito mediante insinuazione nelle procedure successorie o nell’eredità giacente, se aperta dal Tribunale.

Notifica a soggetto diverso dal debitore

Quando la cartella viene notificata a persona diversa dal soggetto iscritto a ruolo, la Sede deve controllare la correttezza dei dati anagrafici e contabili.

  • Se i dati sono corretti, non deve essere emesso alcuno sgravio; spetta all’intestatario della cartella segnalare al concessionario che si tratta di una persona estranea al debito, così da consentire una nuova notifica corretta.
  • Se i dati sono errati, deve essere disposto lo sgravio e il credito rientra nelle ipotesi disciplinate per la sospensione e il successivo riesame.

Ricorsi giudiziari

L’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/99 prevede che, se l’accertamento dell’Ufficio è impugnato davanti all’Autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo avvenga solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice. Ai fini della decadenza, l’art. 25, lettera b, impone che il credito sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

La disciplina è richiamata anche per gli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro o dell’INAIL quando il ricorso giudiziario non è stato notificato all’Istituto, che ne viene a conoscenza solo tramite la segnalazione del contribuente.

Sospensione della riscossione: quadro normativo e casi ammessi

Per gli Enti diversi dallo Stato, il D.Lgs. 46/99 e il D.Lgs. 112/99 non prevedono una sospensione generalizzata della riscossione, salvo alcune ipotesi specifiche:

  • ricorso giurisdizionale contro il ruolo;
  • ricorso amministrativo;
  • situazioni eccezionali a carattere generale o territoriali disciplinate da decreti ministeriali, come eventi calamitosi o situazioni straordinarie.

La circolare precisa che la sospensione non modifica il carico contributivo, ma consente ai concessionari di non eseguire gli atti esecutivi; per il contribuente è un periodo neutro, durante il quale non maturano ulteriori somme aggiuntive né l’aggio del 4,65%.

Ricorso giurisdizionale e ricorso amministrativo

In caso di ricorso contro l’iscrizione a ruolo proposto entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 442 e seguenti del c.p.c. Se il giudice concede la sospensione, la Sede non deve adottare alcun provvedimento, perché sarà il ricorrente a notificare il provvedimento al concessionario.

Quanto al ricorso amministrativo, l’art. 25, comma 2, consente all’ente di sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente, revocabile in caso di fondato pericolo per la riscossione. Tuttavia la circolare precisa che, in base al contratto di cessione con la S.C.C.I., l’Istituto non utilizzerà questa facoltà. Se il ricorso è accolto, si procede al conguaglio o al rimborso se il contribuente ha già pagato.

Operatività delle Sedi e oggetto della sospensione

Con il messaggio n. 214 dell’1 dicembre 2000 è stata rilasciata la procedura di sospensione. Le Sedi devono valutare con attenzione quanto prospettato dal contribuente, tenendo presente che la sospensione non ridetermina il carico ma ferma gli atti esecutivi, e che durante tale periodo non sono dovute ulteriori somme aggiuntive né l’aggio del concessionario.

La sospensione può riguardare uno o più articoli di ruolo della stessa partita oppure più partite. Ad esempio, se è contestata solo la sanzione una tantum, la sospensione può riguardare solo quel singolo articolo; se è contestato l’intero carico contributivo, deve essere sospesa l’intera partita.

La circolare indica inoltre le possibili movimentazioni successive:

  • se si effettua lo sgravio su tutte le partite sospese, la sospensione si intende automaticamente revocata;
  • se si effettua lo sgravio totale o parziale di alcuni articoli sospesi, la sospensione resta in essere sugli altri;
  • se si revoca la sospensione su tutti gli articoli, il contribuente deve corrispondere il carico iscritto a ruolo.

Non è ammessa una revoca parziale del provvedimento su più articoli: in tal caso la Sede deve revocare integralmente il precedente provvedimento e poi emettere un nuovo atto di sospensione per gli articoli che intende mantenere sospesi.

Durata, limiti e tempi della sospensione

La richiesta di riesame può essere presentata in qualsiasi momento, sia tra la notifica della cartella e la scadenza del pagamento, sia successivamente, anche quando siano già in corso gli atti esecutivi. La procedura telematica non prevede una sospensione a tempo determinato, perché il provvedimento può trasformarsi in sgravio o in revoca dopo la verifica della posizione del contribuente.

La Sede deve limitare la sospensione ai casi di:

  • fondato dubbio sulla legittimità della pretesa contributiva;
  • necessità di acquisire documentazione non disponibile presso la Sede o presso altre amministrazioni;
  • necessità di ulteriori approfondimenti normativi in situazioni controverse.

Le valutazioni devono concludersi entro 30 giorni dalla richiesta. Se viene chiesta documentazione al contribuente, questi ha 15 giorni per produrla; decorso tale termine senza riscontro, la sospensione deve essere revocata automaticamente.

La circolare precisa anche che il periodo di sospensione si somma ai termini previsti dalla normativa per l’espletamento degli atti esecutivi da parte del concessionario e per l’eventuale comunicazione di inesigibilità ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 112/99.

Sospensione prima o dopo la scadenza della cartella

Se la sospensione è accordata prima della scadenza del termine di pagamento della cartella, può coprire una parte del periodo neutro dei 60 giorni e un periodo successivo. Se poi viene revocata dopo il 60° giorno, il debitore deve pagare le ulteriori somme aggiuntive dal giorno successivo alla revoca fino al pagamento, oltre agli eventuali compensi al concessionario; la Sede deve informarne preventivamente il contribuente.

Se invece la sospensione è accordata dopo la scadenza, in caso di revoca il concessionario calcola le ulteriori somme aggiuntive e gli eventuali compensi dalla notifica della cartella fino al pagamento, detraendo i giorni sottoposti a sospensione.

Sospensione e dilazione dei pagamenti

L’art. 26 del D.Lgs. 46/99 consente al contribuente di chiedere la dilazione prima dell’inizio della procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della cartella. Al momento della domanda le somme aggiuntive si cristallizzano e iniziano a decorrere gli interessi di dilazione secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 356/97.

La circolare n. 161/2000 aveva già previsto che, per presentare l’istanza alla Sede, il contribuente debba versare al concessionario almeno 1/12 dei contributi, oppure 1/12 delle sole sanzioni se l’iscrizione riguarda solo queste, oltre alle quote eventualmente a carico del lavoratore e ai successivi acconti fino al piano di ammortamento definitivo.

Poiché i concessionari possono iniziare le procedure esecutive anche in presenza di acconti, le Sedi devono verificare il carico richiesto in dilazione e accertare che non siano già iniziati atti esecutivi, adottando nel frattempo un provvedimento di sospensione da mantenere fino alla trasmissione telematica del piano di ammortamento al concessionario.

Le istanze di rateazione devono essere trasmesse al Direttore Regionale entro 15 giorni dalla ricezione, con decisione nei 15 giorni successivi. Nel frattempo il contribuente può decadere dalla dilazione per mancanza dei requisiti o per mancati versamenti, rendendo necessaria la revoca del provvedimento.

Revoca della sospensione in caso di rateizzazione

Il flusso telematico concordato con i concessionari prevede che, se la sospensione viene revocata ma segue il provvedimento di dilazione, il concessionario non recuperi le somme aggiuntive maturate nel periodo neutro. Se invece si verifica la decadenza, la revoca deve contenere l’indicazione che le somme aggiuntive vanno recuperate dalla data in cui il credito è stato sospeso.

In attesa del rilascio della procedura telematica di revoca, la Sede deve inviare una comunicazione cartacea sia al contribuente sia al concessionario, così da consentire a quest’ultimo il recupero del carico, delle somme aggiuntive maturate durante la sospensione e dei compensi eventualmente spettanti.

Rimborso dei pagamenti indebiti

L’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 112/1999 consente agli enti creditori diversi dallo Stato di stabilire modalità di rimborso differenti da quelle previste per l’Erario. La futura procedura telematica consentirà il rimborso di quanto indebitamente pagato.

In base alla convenzione tra S.C.C.I. e concessionari, il rimborso avverrà tramite una provvista contabile trasmessa ai concessionari con il provvedimento telematico di sgravio con rimborso. Il concessionario, nel dare conto dello stato della riscossione, comunicherà se il rimborso sia stato effettuato al contribuente. La circolare rinvia a successive istruzioni normative e contabili.

Rateizzazione: modulistica, firme e estensione a 36 rate

Per le domande di dilazione si rinvia alla circolare n. 161 del settembre 2000 per linee procedurali e modulistica. La circolare precisa però che, anche per le dilazioni richieste su cartella, il contribuente deve firmare l’atto d’impegno da acquisire presso la Sede, e che la modulistica va integrata in tal senso.

Per l’autorizzazione ministeriale all’estensione della rateizzazione fino a 36 rate, le Sedi Regionali devono inviare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una scheda completa con tutti gli elementi richiesti dalla circolare n. 110/2000, per evitare integrazioni istruttorie e ritardi nell’emissione del piano di ammortamento.

Dopo la delibera di accoglimento del Direttore Regionale, la Sede deve informare il contribuente sull’esito e sul numero di rate concesse, chiarendo che, fino al rilascio della procedura automatizzata per la trasmissione del piano di ammortamento, restano dovuti ulteriori acconti mensili pari alla rata concessa, riferiti non solo ai contributi ma anche alle somme aggiuntive e all’eventuale una tantum. Al rilascio della procedura automatizzata seguiranno indicazioni sulla richiesta di titoli a garanzia del credito.

Attività del call center e gestione delle segnalazioni

Con il messaggio n. 151 del 19 ottobre 2000 è stato comunicato l’avvio del web call center, un applicativo integrato che consente al debitore di segnalare l’insussistenza del credito notificato e di fornire gli estremi della documentazione a supporto.

Le motivazioni ammesse sono limitate a:

  • pagamento già effettuato, totale o parziale;
  • credito in riscossione tramite condono;
  • credito da riscuotere ratealmente;
  • credito insussistente per cessazione dell’attività;
  • importo non dovuto per effetto di sentenza.

Le Sedi, tramite workflow, devono raccogliere le informazioni sulle partite sospese segnalate dal call center e verificare se il credito sia effettivamente errato, procedendo poi allo sgravio totale o parziale. Se la pretesa risulta infondata, anche dopo richiesta di documenti eventualmente mancanti, la sospensione va revocata con urgenza e il contribuente va informato.

Anche per queste verifiche si applicano i termini generali già richiamati: massimo 30 giorni per la valutazione e 15 giorni per la produzione della documentazione richiesta; se il contribuente non risponde entro il termine, la sospensione si revoca automaticamente.

Punti principali

Principi generali e ruolo dell’Ente impositore

Il concessionario è responsabile della riscossione dei ruoli affidatigli e opera come soggetto processuale della riscossione coattiva, mentre gli Enti impositori forniscono solo i dati contabili e le informazioni necessarie alla gestione della cartella. Il concessionario non può giudicare la regolarità o legalità dell’iscrizione a ruolo: in caso di errore, l’Ente deve intervenire in autotutela con provvedimenti telematici che modificano i rapporti contabili con i concessionari e la pretesa verso il contribuente.

Tipologie di provvedimenti sui ruoli

Sono riepilogati i principali provvedimenti: discarico sul ruolo per partite sospese o erroneamente iscritte prima della cartella; sgravio totale o parziale per cartelle già notificate; sospensione degli atti esecutivi in caso di fondato dubbio o in pendenza di dilazione; rimborso per pagamenti indebiti; rateizzazione dei contributi in fase amministrativa o iscritti a ruolo; accoglimento o diniego del discarico per inesigibilità.

Discarico sul ruolo e partite sospese

La procedura telematica di discarico/sgravio consente alle Sedi di trasmettere ai concessionari provvedimenti di annullamento totale o parziale. Il tracciato telematico sullo stato della riscossione consente di conoscere, in linea generale, se il provvedimento debba essere valorizzato come discarico o come sgravio su cartella. Le partite sospese per dati incongruenti non vengono prese in carico dal concessionario, non danno luogo a cartella di pagamento, vengono prima verificate, poi discaricate e rese disponibili per una nuova iscrizione a ruolo.

Sgravio per carico non dovuto e sgravio da reiscrivere a ruolo

Lo sgravio deve essere disposto quando la partita contributiva non è dovuta in tutto o in parte, con incidenza sulla posizione contabile del contribuente; può però essere adottato anche quando il credito resta dovuto, rendendo necessaria una nuova iscrizione a ruolo. In caso di sgravio parziale la Sede ridetermina il carico contributivo e comunica al concessionario anche il nuovo tetto delle somme aggiuntive. Le Sedi devono valutare la posizione, acquisire eventuale documentazione, trasmettere il provvedimento al concessionario e informare il contribuente dell’esito.

Termini e conseguenze della richiesta di sgravio

Se la domanda di sgravio è presentata prima della scadenza del pagamento, la verifica deve essere tempestiva per consentire il pagamento nei termini. Se arriva dopo la scadenza, occorre considerare che il concessionario potrebbe aver già avviato le esecuzioni, con ulteriori somme aggiuntive e aggio del 4,65% a carico del contribuente. Nei casi più controversi le Sedi possono adottare una sospensione per il tempo necessario all’istruttoria.

Sgravio in caso di decesso del contribuente

In applicazione dell’art. 65 del D.P.R. 600/73, gli eredi rispondono in solido dei contributi il cui presupposto si è verificato prima del decesso. Se il decesso è avvenuto prima dell’iscrizione a ruolo, la Sede deve ricalcolare contributi e somme aggiuntive fino alla data del decesso, sgravando il periodo successivo; se il decesso è avvenuto dopo l’iscrizione a ruolo, non va effettuato sgravio perché il carico è già maturato. In entrambi i casi va verificato se l’attività dell’intestatario sia cessata e, se del caso, va fatta una nuova iscrizione a nome di chi ha proseguito l’attività.

Rinuncia all’eredità, beneficio d’inventario ed eredità giacente

Se i presunti eredi hanno rinunciato all’eredità o l’hanno accettata con beneficio d’inventario, la Sede non deve adottare provvedimenti di sgravio o sospensione: deve limitarsi a segnalare che l’interessato deve rivolgersi al concessionario, il quale recupererà il credito insinuandosi nelle procedure successorie o nell’eredità giacente eventualmente aperta dal Tribunale.

Notifica della cartella a soggetto diverso dal debitore

Se la cartella è stata notificata a persona diversa dall’iscritto a ruolo, la Sede deve verificare la correttezza dei dati anagrafici e contabili. Se i dati sono corretti, nessuno sgravio va emesso e l’intestatario deve segnalare l’errore al concessionario per una nuova notifica; se invece i dati sono errati, occorre lo sgravio e il credito rientra nelle ipotesi trattate per il successivo provvedimento di sospensione o riesame.

Ricorsi giudiziari e iscrizione a ruolo

L’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/99 prevede l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice quando l’accertamento è impugnato. Ai fini della decadenza, il credito deve essere iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento diviene definitivo. La stessa regola si applica anche agli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro o dell’INAIL oggetto di ricorso giudiziario non notificato all’Istituto.

Sospensione della riscossione: casi ammessi e limiti

La sospensione della riscossione è ammessa, per gli Enti diversi dallo Stato, solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 46/99 e dal D.Lgs. 112/99: ricorso giurisdizionale contro il ruolo, ricorso amministrativo e situazioni eccezionali previste da decreti ministeriali. La sospensione non riduce il carico, ma blocca gli atti esecutivi del concessionario e costituisce un periodo neutro: durante tale periodo non maturano ulteriori somme aggiuntive né l’aggio del 4,65%.

Ricorso giurisdizionale e ricorso amministrativo

Nel ricorso contro l’iscrizione a ruolo proposto entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione per gravi motivi; in tal caso la Sede non deve adottare alcun provvedimento. In pendenza di ricorso amministrativo l’ente potrebbe sospendere la riscossione con provvedimento motivato, ma la circolare precisa che l’Istituto, in base al contratto con la S.C.C.I., non si avvarrà di tale facoltà. Se il ricorso viene accolto, si procede al conguaglio o al rimborso se il contribuente ha già pagato.

Operatività delle Sedi e criteri di sospensione

Le Sedi devono valutare attentamente le allegazioni del contribuente, distinguendo la sospensione dallo sgravio: la sospensione non annulla il credito ma ferma gli atti esecutivi. Può essere adottata su uno o più articoli di ruolo della stessa partita o su più partite, in relazione all’oggetto della contestazione. È possibile sgravare tutte le partite sospese, sgravare solo alcuni articoli lasciando la sospensione sugli altri, oppure revocare integralmente la sospensione; non è ammessa una revoca parziale senza previa revoca totale e successiva nuova sospensione.

Durata della sospensione e termini istruttori

La richiesta di riesame può essere presentata in ogni momento, anche dopo la scadenza della cartella e in pendenza di esecuzione. La procedura non prevede una sospensione a termine fisso, ma le Sedi devono limitare il provvedimento ai casi di fondato dubbio, necessità di acquisire documentazione o approfondimenti normativi. La verifica deve concludersi entro 30 giorni; se sono richiesti documenti al contribuente, questi ha 15 giorni per produrli, decorso il quale la sospensione è automaticamente revocata.

Sospensione, scadenza della cartella e dilazione

La sospensione può essere accordata prima o dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella. Se è concessa prima della scadenza, può coprire anche il periodo residuo dei 60 giorni e un periodo successivo; se viene revocata dopo il 60° giorno, il debitore deve pagare ulteriori somme aggiuntive e gli eventuali compensi al concessionario. Se la sospensione è concessa dopo la scadenza, alla revoca il concessionario calcola somme aggiuntive e compensi dalla notifica della cartella al pagamento, detraendo il periodo sospeso.

Dilazione dei contributi e coordinamento con la sospensione

L’art. 26 del D.Lgs. 46/99 consente l’istanza di dilazione prima dell’inizio dell’esecuzione, anche dopo la scadenza della cartella. Al momento della domanda le somme aggiuntive si cristallizzano e decorrono gli interessi di dilazione. Le Sedi, dopo le verifiche sul carico e sull’assenza di atti esecutivi, devono adottare una sospensione che resti efficace fino alla trasmissione telematica del piano di ammortamento al concessionario. Le istanze di rateazione vanno inviate al Direttore Regionale entro 15 giorni dalla ricezione, con decisione nei 15 giorni successivi.

Effetti della revoca nella rateizzazione

Se la sospensione è revocata e segue il provvedimento di dilazione, il concessionario non deve recuperare le somme aggiuntive maturate nel periodo neutro. Se invece vi è decadenza dalla dilazione, la revoca deve indicare al concessionario il recupero delle somme aggiuntive dalla data di sospensione. Nelle more del rilascio della procedura telematica di revoca, occorre inviare comunicazione cartacea sia al contribuente sia al concessionario.

Rimborso dei pagamenti indebiti

L’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 112/1999 consente agli enti creditori diversi dallo Stato di definire modalità di rimborso diverse da quelle erariali. La futura procedura telematica consentirà il rimborso di quanto indebitamente pagato; in base alla convenzione con la S.C.C.I., il rimborso avverrà tramite provvista contabile trasmessa ai concessionari insieme al provvedimento di sgravio con rimborso, e il concessionario indicherà nello stato della riscossione se il rimborso sia stato effettuato.

Rateizzazione: modulistica, firma e rate fino a 36

Le domande di dilazione seguono le linee procedurali e la modulistica della circolare n. 161/2000; anche per le dilazioni su cartella il contribuente deve firmare l’atto d’impegno da acquisire presso la Sede, con integrazione della modulistica. Per l’estensione della rateizzazione a 36 rate si raccomanda alle Sedi Regionali di inviare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una scheda completa secondo quanto indicato nella circolare n. 110/2000, per evitare integrazioni istruttorie e ritardi nel piano di ammortamento.

Acconti al concessionario in attesa della procedura automatizzata

Dopo l’accoglimento della dilazione da parte del Direttore Regionale, la Sede deve comunicare al contribuente l’esito e il numero delle rate concesse, precisando che, fino al rilascio della procedura automatizzata di trasmissione del piano di ammortamento, il contribuente deve versare ulteriori acconti mensili pari alla rata concessa, non solo sui contributi ma anche sulle somme aggiuntive e sull’eventuale una tantum.

Attività del call center e gestione delle contestazioni

Con il messaggio n. 151 del 19/10/2000 è stato attivato un applicativo web call center che consente al debitore di contestare il credito notificato fornendo gli estremi della documentazione. Le motivazioni ammissibili sono pagamento già effettuato, credito in riscossione tramite condono, credito da riscuotere ratealmente, credito insussistente per cessazione dell’attività e importo non dovuto per effetto di sentenza.

Verifiche delle Sedi sulle segnalazioni del call center

Le Sedi devono raccogliere, tramite workflow, le informazioni relative alle partite sospese segnalate dal call center e verificare l’eventuale erroneità del credito, provvedendo allo sgravio totale o parziale. Se la pretesa è infondata, anche a seguito di richiesta di documentazione, la sospensione va revocata con urgenza e comunicata al contribuente. Anche in questo caso la verifica deve concludersi entro 30 giorni, con eventuale termine di 15 giorni per la produzione di documenti e automatica revoca in caso di mancato riscontro.

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