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Circolare

Circolare numero 206 del 11-12-2000

Si forniscono chiarimenti in merito alla gestione delle variazioni dei dati forniti all'INPS da parte dei Comuni ed al recupero delle prestazioni indebite.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gestire, da parte dei Comuni e dell’INPS, le variazioni delle richieste di pagamento degli assegni per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni ex artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998. Vengono distinti i casi di annullamento, di integrazione dell’importo e di recupero delle prestazioni già pagate ma indebite, con la necessità di un previo provvedimento di revoca del Comune. Sono inoltre fornite istruzioni contabili per la nuova gestione separata GAT, con istituzione di nuovi conti e codici di bilancio, e vengono segnalati aggiornamenti procedurali per intercettare domande duplicate e gestire automaticamente i due semestri ANF.

Chiarimenti sulla gestione di variazioni, recuperi di indebiti e istruzioni contabili per assegni comunali per nucleo familiare e maternità

Chiarimenti su variazioni, recuperi e istruzioni contabili per assegni comunali

La circolare fornisce chiarimenti operativi e contabili sulla gestione degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni di maternità concessi dai Comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni. Il documento disciplina sia le variazioni delle richieste di pagamento già trasmesse all’INPS, sia le modalità di recupero delle somme indebite, sia l’adeguamento del piano dei conti e delle procedure informatiche.

Gestione delle variazioni e degli annullamenti

In relazione alle segnalazioni di annullamento già trasmesse dai Comuni, la circolare conferma che l’annullamento può essere eseguito dalle Agenzie solo se l’ordinativo di pagamento non è stato ancora inviato alla banca. Le richieste di annullamento devono essere sempre formulate per iscritto dal Comune.

Quando non sia più possibile annullare l’ordinativo perché già trasmesso alla banca, si distinguono due casi:

  • se la variazione comporta un importo maggiore da pagare, il Comune può disporre il pagamento della differenza mediante un nuovo invio, che deve essere evidenziato con l’indicazione "INT" sia nella procedura automatizzata sia sui modelli cartacei, secondo il richiamo al messaggio n. 437 del 28 aprile;
  • se la prestazione è già stata pagata ma risulta in tutto o in parte indebita, deve essere avviata la procedura di recupero da parte dell’INPS.

Presupposto della revoca comunale e informativa all’interessato

Per procedere al recupero delle somme indebite è necessario un provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune. Contestualmente alla comunicazione all’INPS, il Comune deve informare l’interessato della revoca.

La revoca deve precedere l’azione di recupero anche nel caso in cui l’indebito sia stato rilevato direttamente dall’INPS. In tale ipotesi la competente Agenzia deve segnalare tempestivamente al Comune la non spettanza dell’assegno, con l’indicazione delle relative motivazioni, affinché il Comune adotti il provvedimento di revoca. L’INPS, inoltre, comunica al Comune l’attivazione del recupero e il suo successivo esito.

Recupero delle prestazioni indebite

Prima di avviare le procedure di recupero, le Agenzie devono contattare gli interessati e fornire un’informativa personalizzata sull’entità dell’indebito, sulle cause che lo hanno determinato e sulle modalità di recupero.

Per l’assegno per il nucleo familiare, nelle more dell’implementazione della procedura automatizzata che consenta il recupero sull’eventuale prestazione concessa per ulteriori periodi, le Agenzie procedono mediante richiesta di rimborso delle somme indebitamente erogate, con possibile concessione di una dilazione congrua in relazione alla situazione patrimoniale e personale del debitore. La gestione avviene secondo le modalità della circolare n. 53391 Prs/4 dell’8 gennaio 1970 e tramite la procedura "recupero crediti per prestazioni" richiamata dalla circolare n. 263 del 19 novembre 1991.

Per l’assegno di maternità, la circolare ricorda preliminarmente che il beneficio comunale non può essere cumulato con altri trattamenti economici di maternità per astensione obbligatoria relativi al medesimo evento, corrisposti o da corrispondere dall’INPS, anche tramite pagamento a cura del datore di lavoro, salvo l’eventuale diritto alla quota differenziale a carico del Comune. Specifiche istruzioni su tale profilo saranno impartite dopo l’emanazione del regolamento attuativo dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il recupero degli indebiti di maternità avviene anch’esso mediante la procedura "recupero crediti per prestazioni". Nei casi di incumulabilità con la prestazione previdenziale, se l’indennità previdenziale è superiore all’assegno comunale, quest’ultimo va recuperato per intero; se invece l’indennità è inferiore, va recuperata soltanto la parte dell’assegno eccedente la quota differenziale.

Istruzioni contabili e nuova articolazione del piano dei conti

La circolare spiega che, a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni legislative sugli interventi a favore della famiglia con oneri a carico dello Stato, la rilevazione contabile dei relativi fatti amministrativi viene concentrata in un’unica contabilità separata nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

A tale scopo viene individuata la contabilità GAT, già esistente, che assume la nuova denominazione di "Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia".

Gli assegni per maternità concessi dai Comuni ai sensi dell’articolo 66 della legge n. 448/1998, attualmente imputati al conto GAZ 30/39, devono essere imputati al nuovo conto GAT 30/47. Gli importi già contabilizzati su GAZ 30/39 devono essere stornati entro la fine del corrente esercizio; il conto GAZ 30/39 cessa di funzionare e deve intendersi soppresso.

Gli assegni ai nuclei familiari di cui all’articolo 65 della legge n. 448/1998 continuano invece ad essere imputati al conto GAT 30/49.

Per la contabilizzazione dei recuperi vengono istituiti i conti:

  • GAT 24/47 per gli assegni per maternità;
  • GAT 24/49 per gli assegni ai nuclei familiari.

La procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà aggiornata con i codici di bilancio:

  • 42, in corrispondenza del conto GAT 24/47;
  • 44, in corrispondenza del conto GAT 24/49.

Le partite ancora da definire alla fine dell’esercizio saranno imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla procedura, al conto GAT 00/30.

Gli stessi codici di bilancio devono essere utilizzati anche per evidenziare, nel partitario del conto GPA 00/69, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:

  • 42 - Assegni per maternità Comuni art. 66 L. 448/98;
  • 44 - ANF Comuni art. 65 L. 448/98.

Somme non riscosse e reintroiti

Per le somme non riscosse dai beneficiari, la circolare dispone l’utilizzo nel partitario del conto GPA 10/31 dei codici di bilancio di nuova istituzione:

  • 42 - Somme non riscosse dai beneficiari - Maternità Comuni;
  • 44 - Somme non riscosse dai beneficiari - ANF Comuni.

Le partite che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate ai conti GAT 10/32 e GAT 10/33, rispettivamente per gli assegni di maternità e per gli assegni ai nuclei familiari.

Se viene accertato che le somme riaccreditate debbano essere definitivamente recuperate, esse vanno reintroitate al conto GAT 24/47 oppure al conto GAT 24/49, a seconda della natura della prestazione.

La circolare richiede infine che, entro il corrente esercizio, siano effettuate le opportune sistemazioni contabili delle partite registrate in modo difforme dalle nuove istruzioni, inclusa l’attribuzione ai codici di bilancio corretti delle somme già contraddistinte con codici diversi.

Rendicontazione e conservazione della documentazione

Le Sedi devono tenere evidenza della documentazione amministrativa e contabile relativa ai recuperi, ai fini della trasmissione alla Direzione Generale della relativa rendicontazione, qualora questa sia utile per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato.

Aggiornamenti della procedura di acquisizione e pagamento

La circolare informa infine che la procedura di acquisizione delle domande di pagamento delle Prestazioni Sociali è stata adeguata per intercettare richieste multiple per lo stesso soggetto nello stesso periodo di riferimento. In particolare:

  • in fase di acquisizione on-line, il sistema blocca l’inserimento di domande duplicate e mostra l’elenco delle prestazioni già richieste per il medesimo soggetto;
  • per le domande inviate tramite prodotto stand-alone, le duplicazioni sono annullate automaticamente.

Le funzioni di pagamento sono state inoltre estese per gestire automaticamente le domande relative ai due semestri ANF, indipendentemente dalla modalità di invio delle richieste.

Punti principali

Gestione delle variazioni e annullamenti delle richieste

Le richieste di annullamento di pagamenti già trasmessi devono essere comunicate per iscritto dai Comuni. Le Agenzie possono annullare solo se l’ordinativo di pagamento non è ancora stato inviato alla banca; se invece l’ordinativo è già partito, l’annullamento non è possibile.

Variazione di importo e nuovi invii

Se la variazione comporta un importo maggiore da pagare, il Comune può disporre il pagamento della differenza con un nuovo invio, evidenziato con l’indicazione "INT" sia nella procedura automatizzata sia nei modelli cartacei, secondo quanto richiamato nel messaggio n. 437 del 28 aprile.

Recupero delle prestazioni indebite

Per le prestazioni già pagate ma risultate indebite, l’INPS deve avviare l’azione di recupero ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 306 del 15 luglio 1999. Presupposto formale è sempre il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che deve contestualmente informare l’interessato. Se l’indebito è rilevato dall’INPS, la sede competente informa il Comune, che provvede alla revoca.

Recupero assegno per il nucleo familiare (ANF)

In attesa della procedura automatizzata di recupero, le Agenzie recuperano gli indebiti ANF mediante richiesta di rimborso delle somme erogate, con eventuale dilazione congrua in base alla situazione del debitore, secondo la circolare n. 53391 Prs/4 dell’8 gennaio 1970 e con la procedura "recupero crediti per prestazioni" di cui alla circolare n. 263 del 19 novembre 1991.

Recupero assegno di maternità e regola di incumulabilità

L’assegno comunale di maternità non è cumulabile con altri trattamenti economici di maternità per astensione obbligatoria relativi allo stesso evento corrisposti o da corrispondere dall’INPS, salvo l’eventuale quota differenziale a carico del Comune. In caso di indebita erogazione, il recupero avviene tramite la procedura "recupero crediti per prestazioni"; se l’indennità previdenziale è superiore all’assegno, si recupera l’assegno per intero, altrimenti si recupera solo la parte eccedente la differenza.

Istruzioni contabili e nuova contabilità GAT

La circolare istituisce una contabilità separata nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, denominata "Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia". Gli assegni per maternità passano dal conto GAZ 30/39 al nuovo GAT 30/47, mentre gli ANF restano sul conto GAT 30/49. Sono inoltre istituiti i conti GAT 24/47 e GAT 24/49 per i recuperi, e i conti GAT 10/32 e GAT 10/33 per somme non riscosse dai beneficiari.

Codici di bilancio, chiusure d’esercizio e sistemazioni contabili

La procedura "recupero crediti per prestazioni" viene aggiornata con i codici di bilancio 42 e 44 per i conti GAT 24/47 e GAT 24/49. Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32, nel conto GAT 00/30. I medesimi codici 42 e 44 sono usati nel partitario del conto GPA 00/69 per i crediti inesigibili e nel conto GPA 10/31 per le somme non riscosse; eventuali partite contabilizzate in modo difforme devono essere sistemate entro l’esercizio con opportune operazioni di storno.

Aggiornamenti procedurali sulle domande di pagamento

La procedura di acquisizione delle domande di pagamento delle Prestazioni Sociali è stata adeguata per intercettare richieste multiple per lo stesso soggetto nello stesso periodo di riferimento: in acquisizione on-line blocca le domande duplicate e mostra quelle già richieste; per le acquisizioni tramite prodotto stand-alone annulla automaticamente le domande duplicate. Inoltre, le funzioni di pagamento sono state estese per gestire automaticamente le domande relative ai due semestri ANF, indipendentemente dalla modalità di invio.

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