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Circolare

Circolare numero 209 del 11-12-2000

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le ulteriori misure urgenti introdotte dall’ordinanza del Ministro degli Interni n. 3095 del 23 novembre 2000 per i territori colpiti dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000, estendendo alcune provvidenze già previste dalle ordinanze nn. 3090, 3092 e 3093. Vengono ampliati i destinatari dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinate le condizioni di riconoscimento e i termini per la presentazione delle domande, precisata la non cumulabilità con altre misure e la rilevanza ai fini degli assegni per il nucleo familiare. Sono inoltre chiariti gli effetti sulle durate massime degli ammortizzatori sociali, sulla mobilità e sull’applicabilità delle misure ai datori di lavoro e lavoratori di comuni isolati. Infine, è richiesto l’invio alla Direzione Centrale dei dati sui beneficiari e sull’eventuale fruizione dell’ANF.

Disposizioni urgenti di protezione civile per le conseguenze degli eventi alluvionali del 2000 e proroga delle relative provvidenze

Ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000: estensione delle provvidenze per gli eventi alluvionali del 2000

L’ordinanza del Ministro degli Interni n. 3095 del 23 novembre 2000 interviene in via urgente per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. Il provvedimento amplia l’ambito territoriale e soggettivo delle misure già introdotte con le ordinanze nn. 3090, 3092 e 3093, chiarendo al contempo condizioni di accesso, durata, cumulabilità e adempimenti informativi.

Ambito territoriale di applicazione

Le provvidenze già previste per la Valle d’Aosta e per le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono estese anche alle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e alla provincia autonoma di Trento. Le disposizioni si applicano inoltre ai datori di lavoro e ai lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per effetto dell’interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi alluvionali e ai disastri idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

L’art. 2 dell’ordinanza estende l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, già prevista dall’ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e richiamata dalla circolare n. 191 del 21 novembre 2000, anche ai dipendenti e ai soci lavoratori delle cooperative sociali. L’indennità spetta sino al 31 dicembre 2000 ed è riconosciuta anche a chi abbia dovuto sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per:

  • gravi danni alla propria abitazione;
  • esigenze di assistenza urgente alla famiglia;
  • impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto.

Per i periodi di paga già scaduti, le richieste possono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell’ordinanza. Nei casi eccezionali in cui il datore di lavoro non possa presentare la domanda, il lavoratore può farlo direttamente utilizzando la modulistica indicata nella circolare n. 191 del 21 novembre 2000.

Cumulo, misura dell’indennità e assegni per il nucleo familiare

L’indennità non è cumulabile con quella prevista dal comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 3090/2000. Il beneficio è commisurato in proporzione alla riduzione delle prestazioni lavorative. La disposizione prevede inoltre l’estensione all’erogazione degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Integrazione salariale ordinaria e straordinaria

Il trattamento di integrazione salariale ordinario concesso per tutte le causali connesse agli eventi alluvionali non va computato ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. Per le istanze di integrazione salariale straordinaria presentate ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall’alluvione, è previsto che esse non siano computate ai fini dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e che possano essere soggette a specifici criteri di ammissibilità.

Liste di mobilità

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all’art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 hanno diritto alla proroga dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2000.

Adempimenti informativi

La circolare richiede che i dati relativi al numero dei lavoratori beneficiari delle prestazioni, distinti per settore, e il numero di coloro che hanno fruito anche dell’ANF, siano trasmessi direttamente alla Direzione Centrale al fax n. 5905/4769, in continuità con quanto già indicato nella circolare n. 191 del 21 novembre 2000.

Punti principali

Estensione territoriale e soggettiva delle provvidenze

L’ordinanza n. 3095/2000 estende alle regioni Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e alla provincia autonoma di Trento le provvidenze già previste dalle ordinanze nn. 3090, 3092 e 3093 per i territori della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto colpiti dagli eventi alluvionali. L’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale viene estesa anche ai dipendenti e ai soci lavoratori delle cooperative sociali.

Durata e condizioni dell’indennità

L’indennità spetta fino al 31 dicembre 2000. È riconosciuta anche a coloro che abbiano dovuto sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Per i periodi di paga già scaduti, le richieste possono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell’ordinanza.

Compatibilità, proporzionalità e ANF

L’indennità non è cumulabile con quella prevista dal comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 3090/2000. È inoltre rapportata proporzionalmente alla riduzione delle prestazioni lavorative. È prevista l’estensione anche all’erogazione degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Domanda e modulistica

Nei casi eccezionali in cui il datore di lavoro sia impossibilitato a presentare la domanda, il lavoratore può inoltrarla direttamente utilizzando la modulistica indicata nella circolare n. 191 del 21 novembre 2000.

Effetti sui trattamenti di integrazione salariale e sulla mobilità

Il trattamento di integrazione salariale ordinario concesso per le causali connesse agli eventi alluvionali non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata previsti dalle norme vigenti. Analogamente, le istanze di integrazione salariale straordinaria presentate ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall’alluvione non vengono computate ai fini dei periodi massimi di durata e possono essere soggette a specifici criteri di ammissibilità. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 5 della legge n. 223/1991 e art. 4 della legge n. 236/1993 hanno diritto alla proroga dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2000.

Ambito applicativo ai comuni isolati

Le disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro e ai lavoratori con sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni a causa dell’interruzione delle vie di comunicazione conseguente agli eventi alluvionali e ai disastri idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Adempimenti informativi verso la Direzione Centrale

I dati relativi al numero dei lavoratori beneficiari delle prestazioni, distinti per settore, e quelli relativi ai beneficiari che hanno fruito anche dell’ANF, come già richiesto nell’ultimo capoverso della circolare n. 191/2000, devono essere trasmessi direttamente alla Direzione Centrale via fax al numero 5905/4769.

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