Circolare numero 205 del 11-12-2000
1) Criteri per l’individuazione dei soggetti "privi di occupazione". 2) Ammissione ai benefici per le aziende costituite da meno di 12 mesi e di nuova costituzione. 3) Periodo temporale utile ai fini della stipulazione dei contratti agevolabili. 4) Istruzioni operative per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra la n. 145/2000 fornendo chiarimenti sui benefici contributivi per le assunzioni con contratto part-time previsti dal D.M. 12 aprile 2000, attuativo dell’art. 5 del D.lgs. 61/2000. Vengono precisati i criteri per identificare i soggetti privi di occupazione, le regole per l’accesso alle agevolazioni da parte di aziende di nuova costituzione o costituite da meno di 12 mesi, il periodo entro cui devono essere stati stipulati i contratti agevolabili e le modalità operative per recuperare i benefici non fruiti su periodi pregressi.
Chiarimenti sui benefici contributivi per assunzioni part-time ex D.M. 12 aprile 2000
Chiarimenti sui benefici contributivi per assunzioni part-time ex D.M. 12 aprile 2000
La circolare integra i contenuti della n. 145 del 4 agosto 2000 e fornisce indicazioni operative per l’applicazione dei benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000, attuativo dell’art. 5 del D.lgs. n. 61/2000, in materia di assunzioni con contratto part-time. Le precisazioni riguardano soprattutto l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’accesso alle agevolazioni per imprese di recente costituzione e le modalità di recupero dei benefici non ancora fruiti.
Soggetti privi di occupazione
Ai fini dell’art. 1 del decreto, i benefici contributivi spettano per le assunzioni di "soggetti privi di occupazione". La circolare chiarisce che rientrano in tale definizione i soggetti iscritti o iscrivibili nella prima classe della lista di collocamento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 e successive modifiche.
In particolare, sono considerati privi di occupazione:
- i lavoratori disoccupati, ossia coloro che hanno perso un precedente impiego;
- i lavoratori in cerca di prima occupazione, definiti anche inoccupati;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;
- i lavoratori che svolgono attività autonoma, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando l’attività abbia carattere occasionale o marginale e produca nell’anno solare un reddito non superiore a lire 7.200.000 lorde.
La circolare precisa che il carattere occasionale o marginale dell’attività autonoma, per i fini qui considerati, dipende dal requisito reddituale: il reddito imponibile annuo non deve superare lire 7.200.000. Inoltre, conservano l’iscrizione nella prima classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell’anno solare.
Aziende costituite da meno di 12 mesi e aziende di nuova costituzione
La circolare conferma che possono accedere alle agevolazioni contributive anche le aziende costituite da meno di 12 mesi e quelle di nuova costituzione.
Per le imprese con meno di 12 mesi di vita, come già chiarito dalla circolare n. 122 del 27 giugno 2000, la media ULA e il corrispondente incremento occupazionale devono essere calcolati con riferimento ai mesi di attività dell’azienda. I periodi inferiori al mese sono comunque computati come mese intero.
Per le aziende di nuova costituzione che iniziano l’attività con lavoratori dipendenti assunti mediante contratti part-time, il numero massimo dei contratti agevolabili, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 aprile 2000, va determinato considerando il numero complessivo dei lavoratori assunti o di cui sia stata annunciata l’assunzione, compresi quelli in part-time per i quali si richiede il beneficio. In ogni caso, il beneficio deve essere riconosciuto almeno per un contratto part-time.
Viene riportato un esempio applicativo: un’azienda di nuova costituzione che dichiari l’assunzione di 12 lavoratori, di cui 3 part-time di 20 ore rispetto alle 40 del tempo pieno, può ottenere un numero massimo di contratti agevolabili pari a 2, corrispondente al 20% di 10,5 unità di forza aziendale (9 lavoratori a tempo pieno e 1,5 a part-time).
Per queste aziende, essendo prive di una media ULA preesistente, il requisito dell’incremento occupazionale risulta comunque sussistente ai fini dell’agevolazione.
Periodo di stipulazione dei contratti agevolabili
La circolare ribadisce che le agevolazioni riguardano esclusivamente i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 3 giugno 2000 e il 31 dicembre 2000, compresi entrambi i giorni estremi.
Fruizione dei benefici per periodi pregressi e modalità operative
Le imprese che, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, non abbiano fruito dei benefici spettanti per assunzioni già effettuate possono procedere ai relativi conguagli.
L’operazione deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Per il recupero, i datori di lavoro devono:
- calcolare l’ammontare complessivo del beneficio spettante per i lavoratori assunti, secondo le diverse misure previste;
- esporre l’importo in un rigo in bianco del quadro D del mod. DM10/2;
- far precedere l’esposizione dalla dicitura "cong. contr. IVS ex DM 12/4/2000";
- utilizzare il codice di nuova istituzione "L714".
Le note richiamano, rispettivamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 65 dell’8-12 marzo 1999, la circolare del Ministero del lavoro n. 33 del 26 aprile 1999 e il manuale Inps e Ministero del lavoro sull’istituto della mobilità, par. 10.1, nota n. 169, pag. 44.
Punti principali
Definizione di soggetti privi di occupazione
Sono considerati tali gli iscritti o iscrivibili nella prima classe della lista di collocamento ex art. 10 della legge n. 56/1987: lavoratori disoccupati, inoccupati in cerca di prima occupazione, lavoratori con part-time non superiore a 20 ore settimanali e lavoratori autonomi, inclusi i parasubordinati, con attività occasionale o marginale e reddito annuo lordo non superiore a lire 7.200.000. Conservano inoltre l’iscrizione nella prima classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato di durata complessiva non superiore a quattro mesi nell’anno solare.
Agevolazioni per aziende di nuova costituzione o con meno di 12 mesi di vita
Sono ammesse ai benefici anche le aziende costituite da meno di 12 mesi e quelle di nuova costituzione. Per le imprese con anzianità inferiore a 12 mesi, la media ULA e il relativo incremento occupazionale si calcolano in base ai mesi di vita dell’azienda, considerando come mese intero anche i periodi inferiori. Per le aziende che avviano l’attività con dipendenti assunti con part-time, il numero massimo di contratti agevolabili si determina sul totale dei lavoratori assunti o annunciati, inclusi quelli per cui si chiede l’agevolazione; in ogni caso il beneficio spetta almeno per un contratto part-time.
Periodo utile per i contratti agevolabili
Le agevolazioni si applicano esclusivamente ai contratti stipulati dal 3 giugno al 31 dicembre 2000, inclusi entrambi i termini.
Recupero dei benefici per periodi pregressi e modalità DM10/2
Le imprese che non abbiano fruito dei benefici nelle more dell’autorizzazione possono effettuare i conguagli entro la scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in un rigo in bianco, con la dicitura "cong. contr. IVS ex DM 12/4/2000" e il codice di nuova istituzione "L714".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 dic 2000Circolare numero 206 del 11-12-2000
- Circolare · 11 dic 2000Circolare numero 207 del 11-12-2000
- Circolare · 11 dic 2000Circolare numero 208 del 11-12-2000
- Circolare · 11 dic 2000Circolare numero 209 del 11-12-2000
- Circolare · 12 dic 2000Circolare numero 200Bis del 12-12-2000
- Circolare · 13 dic 2000Circolare numero 210 del 13-12-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →