Regolamento (UE) 2019/1673
Regolamento delegato (UE) 2019/1673 della Commissione del 23 luglio 2019 che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 per allineare il numero minimo di firmatari richiesto in ciascuno Stato membro alla composizione del Parlamento europeo fissata per la legislatura 2019-2024. La modifica tiene conto anche dell’uscita del Regno Unito dall’Unione e delle proroghe del termine di recesso. Le nuove soglie si applicano, in via generale, dal 1º gennaio 2020 oppure, se posteriore, dal giorno successivo alla cessazione dell’applicazione dei trattati al Regno Unito.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 per aggiornare il numero minimo di firmatari richiesto per Stato membro nelle iniziative dei cittadini europei.
Ambito di applicazione
Si applica alle iniziative dei cittadini europei disciplinate dal regolamento (UE) 2019/788, limitatamente alla determinazione del numero minimo di firmatari che deve essere raggiunto in almeno un quarto degli Stati membri ai fini della validità dell’iniziativa. Riguarda tutti gli Stati membri elencati nell’allegato I, con valori numerici differenziati per ciascuno di essi. L’applicazione decorre, in linea generale, dal 1º gennaio 2020 oppure, se successivo, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 sull’iniziativa dei cittadini europei
Il regolamento delegato (UE) 2019/1673 della Commissione aggiorna il parametro numerico che rileva per la validità delle iniziative dei cittadini europei in almeno un quarto degli Stati membri. L’intervento è collegato alla nuova composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024 e alle conseguenze temporali del recesso del Regno Unito dall’Unione.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (UE) 2019/788 prevede, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che un’iniziativa sia valida solo se, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari raggiunge il numero minimo indicato nell’allegato I al momento della registrazione. Tale numero minimo corrisponde al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo.
I considerando richiamano inoltre la notifica del recesso del Regno Unito ex articolo 50 TUE, la decisione (UE) 2018/937 sulla composizione del Parlamento europeo e le decisioni (UE) 2019/476 e (UE) 2019/584, che hanno prorogato il termine di recesso. Su questa base, la Commissione modifica l’allegato I del regolamento 2019/788 per mantenere coerente il sistema delle soglie nazionali con la nuova ripartizione dei seggi.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento delegato. La modifica concerne esclusivamente il numero minimo di firmatari per Stato membro richiesto ai fini della soglia territoriale di validità delle iniziative.
Il nuovo allegato elenca i valori per tutti gli Stati membri. Tra quelli indicati nel testo figurano:
- Belgio: 14 805
- Bulgaria: 11 985
- Cechia: 14 805
- Danimarca: 9 870
- Germania: 67 680
- Spagna: 41 595
- Francia: 55 695
- Italia: 53 580
- Polonia: 36 660
- Romania: 23 265
- Svezia: 14 805
Sono riportati anche i valori per gli altri Stati membri, in modo da consentire l’applicazione uniforme del criterio previsto dal regolamento 2019/788.
Decorrenza, applicazione e coordinamento con il recesso del Regno Unito
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quanto all’applicazione, esso si applica dal 1º gennaio 2020 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
La clausola temporale è costruita per evitare disallineamenti tra la nuova composizione del Parlamento europeo e il momento in cui le nuove soglie possono essere utilizzate nell’ambito delle iniziative dei cittadini europei.
Effetti pratici per le iniziative dei cittadini europei
Per gli operatori che assistono promotori di iniziative, il regolamento rileva perché aggiorna il parametro numerico da verificare in ciascuno Stato membro ai fini del superamento della soglia di validità. La verifica deve quindi essere effettuata sulla base dell’allegato I sostituito, tenendo conto della data di applicazione del regolamento e del quadro istituzionale conseguente alla nuova composizione del Parlamento europeo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 con un nuovo elenco del numero minimo di firmatari per Stato membro, determinato in funzione della composizione del Parlamento europeo.
Nuove soglie nazionali per la validità dell’iniziativa
Il nuovo allegato I riporta, per ciascuno Stato membro, il numero minimo di firmatari richiesto; tra i valori previsti figurano, ad esempio, 67 680 per la Germania, 55 695 per la Francia, 53 580 per l’Italia, 41 595 per la Spagna e 36 660 per la Polonia.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º gennaio 2020 oppure, se posteriore, dal giorno successivo alla cessazione dell’applicazione dei trattati al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Ragioni della modifica
I considerando chiariscono che l’aggiornamento è reso necessario per riflettere la decisione (UE) 2018/937 sulla composizione del Parlamento europeo e per tener conto delle decisioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2019 e dell’11 aprile 2019 che hanno prorogato il termine di recesso del Regno Unito.
Come è indicizzato
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