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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 484 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Attività di richiesta e acquisizione documenti - Verbale di accesso e richiesta documentazioni - Assenza del verbale di chiusura delle operazioni - Atto di accertamento - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 (maggiori IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, contributi previdenziali per complessivi €224.856 oltre interessi e sanzioni per €212.901). Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento per inesistenza del "verbale di chiusura delle operazioni" (PVC) di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, contestando che l'attività istruttoria si fosse conclusa senza il PVC e dunque violato il contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha riformato la sentenza della C.T.P. di Taranto che aveva accolto il contribuente, ritenendo fondata la pretesa fiscale contenuta nell'avviso di accertamento. Il giudice d'appello ha applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6811/2019) secondo cui, quando l'attività svolta dall'Amministrazione presso il contribuente si limiti alla mera richiesta e acquisizione di documenti, il "verbale di accesso e richiesta documentazione" equivale al "verbale di chiusura delle operazioni" previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000; pertanto l'assenza di un PVC formale non invalida l'accertamento se il verbale di accesso è stato portato a conoscenza del contribuente e se sono stati rispettati i termini (60 giorni) per le osservazioni. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, DPR n. 600/1973 in presenza dell'obbligo di denuncia penale ai sensi del D.lgs. 74/2000. Conseguentemente l'accertamento è stato dichiarato fondato; la condanna alle spese a carico dell'Ufficio disposta dalla sentenza di primo grado è stata annullata e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi (liquidate in favore dell'Ufficio per €6.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il "verbale di chiusura delle operazioni" richiesto dall'art. 12 è imprescindibile per fare decorrere il termine dilatorio di 60 giorni; tuttavia, quando l'intervento dell'Amministrazione si esaurisce nella mera richiesta/acquisizione di documenti, il "verbale di accesso e richiesta documentazione" assume la funzione e l'efficacia del PVC (equipollenza sostanziale).

  • Legge 4/1929

    Riferimento storico/lessicale al "processo verbale di constatazione": la L. 212/2000 usa locuzione più ampia rispetto alla precedente; la differenza lessicale indica la necessità di un atto scritto atto a garantire il contraddittorio endoprocedimentale anche per accessi brevi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari (D.lgs. 74/2000). La giurisprudenza riconosce l'operatività del raddoppio anche sulla base del mero sorgere dell'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'esito dell'azione penale o dalla sua eventuale archiviazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma parallela a quella del DPR 600/1973 in materia di raddoppio dei termini di accertamento IVA, applicabile ratione temporis; si interpreta allo stesso modo richiedendo l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    reati tributari (richiamato ai fini dell'obbligo di denuncia)

    Individua i reati che determinano l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p.; la sussistenza dell'obbligo è condizione per il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di denuncia per taluni fatti; il sorgere dell'obbligo rileva ai fini dell'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento tributario.

  • Giurisprudenza rilevante

    Cass. sent. n. 6811/2019; Cass. ordinanza n. 13487/2019

    Cassazione 6811/2019 ha sancito l'equivalenza del verbale di accesso e richiesta documenti al PVC quando l'attività è limitata alla acquisizione documentale. L'ordinanza 13487/2019 ha confermato la possibilità di applicare il raddoppio dei termini sulla base del mero obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia è poi archiviata.

Massime di principio

  • Se l'intervento istruttorio dell'Amministrazione provinciale/ufficio si limita alla richiesta e acquisizione di documenti, il "verbale di accesso e richiesta documentazione" notificato al contribuente può assolvere alla funzione del "verbale di chiusura delle operazioni" ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; pertanto l'assenza di un PVC formale non invalida automaticamente l'accertamento se il verbale di accesso è stato portato a conoscenza del contribuente.
  • Il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e richieste decorre dalla conoscenza (notifica/consegna) del verbale di accesso che svolge la funzione di chiusura delle operazioni; l'Ufficio non può notificare l'avviso di accertamento prima del decorso di tale termine.
  • Per evitare contestazioni, l'Amministrazione dovrebbe sempre documentare chiaramente l'oggetto dell'accesso (se esclusivamente acquisizione documentale) e provare la conoscenza del verbale da parte del contribuente (notifica/consegna).
  • L'assenza di un PVC non è di per sé motivo decisivo di annullamento se il principio del contraddittorio endoprocedimentale è rispettato nella sostanza (verbale di accesso noto al contribuente e rispetto dei termini procedimentali).
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando sorge l'obbligo di denuncia penale per reati tributari ai sensi del D.lgs. 74/2000; tale possibilità va valutata anche al verificarsi del mero obbligo di denuncia, indipendentemente dall'esito dell'azione penale.
  • Best practice per il contribuente: verificare tempestivamente il contenuto e la data di notifica del verbale di accesso, esercitare il diritto di formulare osservazioni entro 60 giorni e, se necessario, contestare l'effettiva portata dell'accesso (se non si sia trattato solo di acquisizione documentale).
  • Best practice per l'Amministrazione: quando possibile redigere un atto esplicito che indichi la chiusura delle operazioni o assicurarsi che il verbale di accesso specifichi chiaramente la conclusione dell'istruttoria e sia validamente portato a conoscenza del contribuente.

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