Sentenza del 25/02/2020 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione tramite PEC - Procedura fallimentare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per presunta non operatività (anno 2012) e richiesta di annullamento per plurime violazioni procedurali: notifica via PEC inesistente o irregolare (indirizzo PEC utilizzato era quello della procedura fallimentare e non risultante nell'indice nazionale degli indirizzi PEC), mancata valida sottoscrizione digitale dell'atto in relazione all'art. 2 co. 6 D.Lgs. 82/2005 (esclusione del codice amministrazione digitale per attività ispettive e di controllo fiscale), carenza della prova del deposito/avvenuta comunicazione nella successiva notifica cartacea (mancata esibizione del CAD e discrepanza nei numeri di raccomandata), oltre ad altre censure relative a motivazione, termini di decadenza, applicazione di normative speciali (art. 30 L.474/94) e garanzie procedimentali (art. 12 L.212/2000).
La decisione
La CTR ha accolto l'appello del curatore fallimentare dichiarando assorbiti gli altri motivi in ragione dell'accoglimento del primo motivo. Motivazione principale: l'avviso notificato via PEC digitalmente firmato è giuridicamente inesistente perché al tempo non era consentita tale modalità per attività ispettive e di controllo fiscale secondo l'art. 2 co. 6 del D.Lgs. 82/2005; inoltre la notifica via PEC ad indirizzo non presente nell'indice nazionale PEC (qui: indirizzo della procedura fallimentare) è affetta da nullità insanabile in quanto l'indirizzo ha valore esclusivamente procedurale e non extraprocessuale. La successiva notifica cartacea è risultata inefficace per mancata prova del CAD e incongruenze nei numeri di raccomandata. Conseguentemente l'appello è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 2 co. 6
Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale....
La Corte ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 co. 6, non fosse valida la sottoscrizione digitale per atti di controllo fiscale al tempo della notifica; ne deriva che l'atto privo di valida sottoscrizione è giuridicamente inesistente.
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)
La notifica via PEC effettuata ad un indirizzo non risultante nell'indice nazionale è considerata affetta da nullità insanabile; l'indirizzo PEC della procedura fallimentare ha valore esclusivamente interno alla procedura e non legittima notifiche extraprocedurali.
D.Lgs. 546/1992, art. 36
Richiamato nelle eccezioni del ricorrente in relazione a vizi di notifica e garanzie processuali; la CTR ha considerato le questioni di notifica decisive e ha assorbito gli altri motivi di merito.
L. 30 marzo 2001 n. 246 (disciplina del processo tributario) - art. 36 richiamato
Uso procedurale per le censure di notifica e regolarità formale dell'atto impositivo, con richiamo alla necessità di rispettare le garanzie difensive nella notifica.
L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), art. 12
Richiamata dal ricorrente per violazione delle garanzie procedimentali; la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i profili di merito dopo aver deciso per l'inesistenza/invalidità della notifica.
Costituzione, art. 53 e art. 111
Gli articoli sono citati a supporto delle censure relative a limiti di imposizione e garanzie processuali; la sentenza valorizza il principio del diritto di difesa (art.111) in relazione all'esigenza della corretta notifica.
Norme e prassi sul deposito e comunicazione in caso di notifica con deposito (esibizione del CAD)
Per le notifiche effettuate mediante deposito (presso Camera di Commercio, Casa Comunale, ecc.) è necessario esibire il CAD o altro valido documento che provi l'avvenuta comunicazione al destinatario; l'assenza di tale prova rende invalida la notifica.
Massime di principio
- Una notificazione via PEC è valida solo se inviata a un indirizzo risultante nell'indice nazionale degli indirizzi PEC o se l'indirizzo ha valore legale per quella specifica finalità; PEC di una procedura concorsuale non è automaticamente utilizzabile per notifiche extraprocedurali.
- Per gli atti connessi ad attività ispettive e di controllo fiscale va verificata la normativa applicability sul CAD: se la norma esclude l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale, la sottoscrizione digitale e la modalità PEC potrebbero non produrre effetti validi.
- La mancanza di una valida sottoscrizione dell'atto (quando richiesta) può comportare l'inesistenza giuridica dell'atto stesso e sanare tale vizio con la proposizione del ricorso non è possibile.
- Se l'amministrazione effettua una notifica per deposito (Camera di Commercio, Casa Comunale ecc.), deve esibire la documentazione (CAD o equivalente) che provi l'effettiva comunicazione al destinatario; l'assenza di prova rende la notifica invalida.
- In presenza di notifiche irregolari l'impugnazione va considerata tempestiva se il termine decorre da una notifica valida; un atto dichiarato inesistente non può far decorrere termini di impugnazione.
- Quando la questione principale è una nullità insanabile della notifica, i vizi sostanziali dell'accertamento possono rimanere assorbiti; tuttavia è opportuno sempre contestare anche i motivi di merito per preservare le posizioni processuali.
- In casi analoghi conviene verificare preventivamente: a) l'indirizzo PEC utilizzato e la sua iscrizione nell'indice nazionale; b) la titolarità e la funzione dell'indirizzo (procedurale vs. del soggetto), c) la validità della sottoscrizione digitale alla data della notifica; d) presenza di prova del deposito e della comunicazione.
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