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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Notificazione tramite PEC - Procedura fallimentare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per presunta non operatività (anno 2012) e richiesta di annullamento per plurime violazioni procedurali: notifica via PEC inesistente o irregolare (indirizzo PEC utilizzato era quello della procedura fallimentare e non risultante nell'indice nazionale degli indirizzi PEC), mancata valida sottoscrizione digitale dell'atto in relazione all'art. 2 co. 6 D.Lgs. 82/2005 (esclusione del codice amministrazione digitale per attività ispettive e di controllo fiscale), carenza della prova del deposito/avvenuta comunicazione nella successiva notifica cartacea (mancata esibizione del CAD e discrepanza nei numeri di raccomandata), oltre ad altre censure relative a motivazione, termini di decadenza, applicazione di normative speciali (art. 30 L.474/94) e garanzie procedimentali (art. 12 L.212/2000).

La decisione

La CTR ha accolto l'appello del curatore fallimentare dichiarando assorbiti gli altri motivi in ragione dell'accoglimento del primo motivo. Motivazione principale: l'avviso notificato via PEC digitalmente firmato è giuridicamente inesistente perché al tempo non era consentita tale modalità per attività ispettive e di controllo fiscale secondo l'art. 2 co. 6 del D.Lgs. 82/2005; inoltre la notifica via PEC ad indirizzo non presente nell'indice nazionale PEC (qui: indirizzo della procedura fallimentare) è affetta da nullità insanabile in quanto l'indirizzo ha valore esclusivamente procedurale e non extraprocessuale. La successiva notifica cartacea è risultata inefficace per mancata prova del CAD e incongruenze nei numeri di raccomandata. Conseguentemente l'appello è stato accolto e l'avviso di accertamento annullato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 2 co. 6

    Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale....

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 co. 6, non fosse valida la sottoscrizione digitale per atti di controllo fiscale al tempo della notifica; ne deriva che l'atto privo di valida sottoscrizione è giuridicamente inesistente.

  • Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

    La notifica via PEC effettuata ad un indirizzo non risultante nell'indice nazionale è considerata affetta da nullità insanabile; l'indirizzo PEC della procedura fallimentare ha valore esclusivamente interno alla procedura e non legittima notifiche extraprocedurali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 36

    Richiamato nelle eccezioni del ricorrente in relazione a vizi di notifica e garanzie processuali; la CTR ha considerato le questioni di notifica decisive e ha assorbito gli altri motivi di merito.

  • L. 30 marzo 2001 n. 246 (disciplina del processo tributario) - art. 36 richiamato

    Uso procedurale per le censure di notifica e regolarità formale dell'atto impositivo, con richiamo alla necessità di rispettare le garanzie difensive nella notifica.

  • L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), art. 12

    Richiamata dal ricorrente per violazione delle garanzie procedimentali; la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i profili di merito dopo aver deciso per l'inesistenza/invalidità della notifica.

  • Costituzione, art. 53 e art. 111

    Gli articoli sono citati a supporto delle censure relative a limiti di imposizione e garanzie processuali; la sentenza valorizza il principio del diritto di difesa (art.111) in relazione all'esigenza della corretta notifica.

  • Norme e prassi sul deposito e comunicazione in caso di notifica con deposito (esibizione del CAD)

    Per le notifiche effettuate mediante deposito (presso Camera di Commercio, Casa Comunale, ecc.) è necessario esibire il CAD o altro valido documento che provi l'avvenuta comunicazione al destinatario; l'assenza di tale prova rende invalida la notifica.

Massime di principio

  • Una notificazione via PEC è valida solo se inviata a un indirizzo risultante nell'indice nazionale degli indirizzi PEC o se l'indirizzo ha valore legale per quella specifica finalità; PEC di una procedura concorsuale non è automaticamente utilizzabile per notifiche extraprocedurali.
  • Per gli atti connessi ad attività ispettive e di controllo fiscale va verificata la normativa applicability sul CAD: se la norma esclude l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale, la sottoscrizione digitale e la modalità PEC potrebbero non produrre effetti validi.
  • La mancanza di una valida sottoscrizione dell'atto (quando richiesta) può comportare l'inesistenza giuridica dell'atto stesso e sanare tale vizio con la proposizione del ricorso non è possibile.
  • Se l'amministrazione effettua una notifica per deposito (Camera di Commercio, Casa Comunale ecc.), deve esibire la documentazione (CAD o equivalente) che provi l'effettiva comunicazione al destinatario; l'assenza di prova rende la notifica invalida.
  • In presenza di notifiche irregolari l'impugnazione va considerata tempestiva se il termine decorre da una notifica valida; un atto dichiarato inesistente non può far decorrere termini di impugnazione.
  • Quando la questione principale è una nullità insanabile della notifica, i vizi sostanziali dell'accertamento possono rimanere assorbiti; tuttavia è opportuno sempre contestare anche i motivi di merito per preservare le posizioni processuali.
  • In casi analoghi conviene verificare preventivamente: a) l'indirizzo PEC utilizzato e la sua iscrizione nell'indice nazionale; b) la titolarità e la funzione dell'indirizzo (procedurale vs. del soggetto), c) la validità della sottoscrizione digitale alla data della notifica; d) presenza di prova del deposito e della comunicazione.

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