Sentenza del 25/02/2020 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 - Acquiescenza - Pagamento rateale - Interruzione pagamento - Necessità di nuovo titolo per la riscossione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito del controllo ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 l'Agenzia rettificava il reddito 2006 della società per imposte dovute (IRPEF/IRES e IVA) e inviava comunicazione di irregolarità. La società aderiva chiedendo il pagamento rateale ma versò solo 6 delle 20 rate. L'Ufficio iscrisse a ruolo l'imposta residua ed Equitalia notificò una cartella che la società impugnò. In primo grado il ricorso fu respinto, in appello la CTR annullò l'atto per motivazione ma riconobbe la debenza del tributo; l'Ufficio quindi sgravò la prima cartella e formò un nuovo ruolo motivato. La contribuente impugnò anche la seconda cartella deducendo la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 600/1973. Il giudice ha però ritenuto che, applicando i termini prescrizionali (art. 2946 c.c.) e valutando eventuali atti interruttivi, il credito non risultava prescritto: avendo il termine iniziale riconducibile al 2010, la prescrizione decadrà nel 2020, e la cartella impugnata rientrava nei termini.
La decisione
La cartella di pagamento impugnata è stata ritenuta legittima perché emessa entro i termini prescrizionali applicabili. Pur essendo intervenuta un'annotazione di annullamento motivazionale in appello e pur non essendo state pagate tutte le rate concordate, l'Ufficio ha potuto procedere alla nuova iscrizione a ruolo; non è stata accolta la censura di decadenza ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 600/1973, essendo il credito ancora valido e non prescritto secondo l'art. 2946 c.c.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Norma che consente il controllo formale delle dichiarazioni e la rettifica. Nel caso, ha dato avvio alla procedura che ha portato alla comunicazione di irregolarità e alla successiva riscossione.
art. 25 d.P.R. 600/1973
Norma relativa alla decadenza dell'attività accertatrice dell'Amministrazione. La contribuente ha invocato la decadenza, ma il giudice ha valutato che i termini prescrizionali e gli eventuali atti interruttivi rendevano legittima la riscossione.
art. 2946 c.c.
Principio sulla prescrizione ordinaria dei crediti (termine decennale applicato nel caso). Il giudice ha ritenuto che il termine prescrizionale decorrente dal 2010 sarebbe scaduto nel 2020, e la cartella impugnata ricadeva entro tale termine.
Massime di principio
- Il pagamento parziale rateale senza estinzione integrale del debito non impedisce all'Amministrazione di procedere alla iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della cartella se permangono partite residue, salvo specifiche condizioni contrattuali che prevedano effetti diversi.
- L'annullamento di un atto per vizi di motivazione non elimina automaticamente il credito tributario se il merito della pretesa è riconosciuto; l'Ufficio può pertanto adottare un nuovo provvedimento motivato e iscrivere a ruolo, purché ciò avvenga nei termini prescrizionali.
- Nelle contestazioni sulla decadenza o prescrizione è fondamentale ricostruire il dies a quo e rilevare eventuali atti interruttivi della prescrizione (iscrizione a ruolo, notifiche, atti interruttivi) che sospendono o interrompono il decorso prescrizionale.
- La censura di decadenza ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 600/1973 richiede prova che i termini amministrativi siano effettivamente trascorsi senza atti interruttivi: se esistono atti interruttivi o se il termine prescrizionale non è ancora maturato, la cartella può essere legittima.
- In situazioni analoghe è consigliabile verificare la cronologia completa degli atti amministrativi e giudiziari (comunicazioni di irregolarità, rateizzazioni, versamenti effettuati, iscrizioni a ruolo, annullamenti, nuove iscrizioni) per valutare la prescrizione e la legittimità della riscossione.
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