Corte di giustizia, Sentenza C-278/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2025. — P. K. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 273 – Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA – Debito IVA di un soggetto passivo – Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’ex presidente del consiglio di amministrazione del soggetto passivo – Esonero dalla responsabilità solidale – Assenza di colpa – Istanza di fallimento – Esistenza di un solo creditore – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà – Certezza del diritto. — Causa C-278/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il regime polacco di responsabilità solidale degli amministratori per debiti IVA della società, purché l’interessato possa effettivamente provare di non essere colpevole del mancato deposito dell’istanza di fallimento. Ha escluso che la normativa imponga una responsabilità oggettiva e ha negato che il solo fatto dell’Erario quale unico creditore basti a esonerare l’amministratore. La Corte ha inoltre escluso la violazione della certezza del diritto, della parità di trattamento e del diritto di proprietà.
Responsabilità solidale dell’ex amministratore per debiti IVA della società e limiti imposti dal diritto UE, soprattutto quanto all’esonero legato al deposito dell’istanza di fallimento.
La questione giuridica
Se l’articolo 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE, con il diritto di proprietà e con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, osti a una normativa nazionale che: a) rende il membro o ex membro del consiglio di amministrazione solidalmente responsabile per i debiti IVA della società sorti durante il mandato; b) subordina l’esonero alla prova del tempestivo deposito dell’istanza di fallimento o dell’assenza di colpa nel mancato deposito; c) non consente di liberarsi invocando solo che la società aveva come unico creditore l’Erario, anche se in tal caso l’istanza sarebbe destinata al rigetto secondo la prassi nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE, con il diritto di proprietà e con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, non osta a una normativa nazionale che preveda la responsabilità solidale dell’attuale o dell’ex membro del consiglio di amministrazione per i debiti IVA della società sorti durante il mandato, limitata agli importi rimasti insoddisfatti dopo l’esecuzione forzata nei confronti della società, e che consenta l’esonero solo se l’interessato prova di aver presentato tempestivamente l’istanza di fallimento o che il mancato deposito non è dipeso da sua colpa; tuttavia, per dimostrare l’assenza di colpa, egli deve poter utilmente far valere di aver agito con tutta la diligenza richiesta nella gestione della società, senza potersi liberare soltanto sostenendo che la società, al momento dell’insolvenza, aveva come unico creditore l’Erario.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva (UE) 2018/1695
- Articolo 193 TFUE
- Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 325 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
Responsabilità solidale dell’ex amministratore per debiti IVA e limiti del diritto UE
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione del regime polacco che consente di far gravare sull’ex presidente del consiglio di amministrazione i debiti IVA insoddisfatti della società. La questione centrale è se tale meccanismo, in particolare per le condizioni di esonero legate al fallimento, rispetti la direttiva IVA e i principi della Carta.
Fatti e procedimento principale
P. K. aveva presieduto il consiglio di amministrazione della società E. sp. z o.o. dal gennaio 2014 al settembre 2017. La società non ha versato l’IVA dovuta per il periodo maggio-agosto 2017; dopo l’esito infruttuoso dell’esecuzione forzata nei confronti della società, l’amministrazione tributaria polacca ha avviato un procedimento per dichiarare P. K. responsabile in solido del debito fiscale.
Il giudice del rinvio precisa che, secondo l’articolo 116 del codice tributario polacco, la responsabilità del membro o ex membro del consiglio di amministrazione scatta se ricorrono alcuni requisiti positivi: esistenza del debito fiscale, insorgenza del debito nel periodo di esercizio delle funzioni e infruttuosa esecuzione nei confronti della società. L’esonero è possibile solo se l’interessato prova, tra l’altro, di aver presentato tempestivamente un’istanza di fallimento oppure di non essere colpevole del mancato deposito.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:
- sia compatibile con la direttiva IVA e con il principio di proporzionalità un sistema che imponga la responsabilità solidale dell’amministratore senza un previo accertamento di mala fede, negligenza o colpa;
- sia compatibile con certezza del diritto, legittimo affidamento, buona amministrazione, diritto a un ricorso effettivo e diritto di proprietà una prassi che richiede comunque il deposito dell’istanza di fallimento anche quando la società abbia un solo creditore, rendendo tale istanza priva di utilità;
- il principio di uguaglianza osti a una disciplina che di fatto favorisca gli amministratori di società con più creditori rispetto a quelli di società con un solo creditore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 193, 205 e 273 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1695, e l’articolo 325 TFUE. Sul versante dei diritti fondamentali vengono in rilievo gli articoli 17, 20, 21, 41 e 47 della Carta, oltre ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Ragionamento della Corte sulla direttiva IVA
La Corte osserva che gli articoli 193 e 205 della direttiva IVA non erano pertinenti nel caso concreto, poiché il meccanismo nazionale non individuava un altro debitore per una specifica operazione imponibile, ma estendeva la responsabilità per i debiti IVA della società al suo organo gestorio.
Ha invece ritenuto pertinente l’articolo 273 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di imporre altri obblighi per assicurare la corretta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto però del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali.
Proporzionalità e assenza di responsabilità oggettiva
La Corte ribadisce che gli Stati membri dispongono di un margine di valutazione, ma non possono introdurre una responsabilità oggettiva che faccia gravare sul terzo l’intero debito IVA senza possibilità di prova contraria. Un meccanismo è proporzionato se il terzo può sottrarsi dimostrando di essere estraneo alla condotta del debitore o di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso polacco, la Corte valorizza il fatto che l’amministratore può provare di aver presentato tempestivamente l’istanza di fallimento oppure che il mancato deposito non è dipeso da sua colpa. Questa possibilità di difesa rende il sistema compatibile con il principio di proporzionalità.
Presunzione di conoscenza e prova dell’assenza di colpa
La Corte considera non irragionevole la presunzione secondo cui chi ricopre un ruolo di gestione dispone, o dovrebbe disporre, di conoscenza diretta dell’andamento della società. Tuttavia, tale presunzione deve essere confutabile. Nel caso in esame, l’interessato può dimostrare che, pur avendo agito con la dovuta diligenza, non vi erano ancora le condizioni per presentare l’istanza di fallimento durante il periodo in cui ricopriva la carica.
La Corte sottolinea che la possibilità di provare l’assenza di colpa non deve essere solo teorica; nel caso concreto, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che la nozione di colpa include anche l’ipotesi non intenzionale, ma esclude la colpa quando l’omissione è avvenuta nonostante la dovuta diligenza e per ragioni indipendenti dalla volontà dell’interessato.
Parità di trattamento e società con un solo creditore
La Corte respinge anche la censura fondata sugli articoli 20 e 21 della Carta. A suo avviso, l’articolo 116 del codice tributario non opera alcuna distinzione formale tra società con uno o più creditori: il semplice deposito dell’istanza di fallimento è sufficiente, indipendentemente dal numero dei creditori.
Non è quindi riconosciuta alcuna disparità di trattamento tra amministratori di società con un solo creditore e amministratori di società con più creditori. Anzi, accogliere la tesi del giudice del rinvio porterebbe, secondo la Corte, a un trattamento più favorevole ingiustificato per le società che hanno come unico creditore l’Erario, con possibile pregiudizio dell’obiettivo di assicurare l’esatta riscossione dell’IVA.
Certezza del diritto e diritto di proprietà
La Corte ritiene che il sistema sia sufficientemente chiaro e prevedibile: i requisiti di insorgenza della responsabilità e le ipotesi di esonero sono individuati dalla legge, sicché il membro o ex membro del consiglio di amministrazione può conoscere in quali circostanze può essere chiamato a rispondere.
Quanto al diritto di proprietà, la misura è considerata giustificata da un obiettivo di interesse generale, proporzionata e non incidente sul contenuto essenziale del diritto, perché la responsabilità personale è limitata all’importo del debito rimasto insoluto dopo l’esecuzione infruttuosa nei confronti della società.
Esito
La Corte conclude che l’articolo 273 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE, con il diritto di proprietà e con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, non osta al meccanismo nazionale polacco, purché l’ex amministratore possa effettivamente dimostrare l’assenza di colpa nella mancata presentazione dell’istanza di fallimento. Rimane fermo che non è sufficiente invocare il solo fatto che la società, al momento dell’insolvenza, avesse come unico creditore l’Erario.
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