Tribunale, Sentenza T-679/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 30 April 2025. — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – International registration designating the European Union – Word mark Vagisan – Earlier national word marks VAGISIL – Relative ground for invalidity – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and from Euratom – End of the transition period during the court proceedings. — Case T-679/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità/sopravvenuta carenza di oggetto sollevata dall’EUIPO, chiarendo che la fine del periodo transitorio della Brexit non elimina retroattivamente la decisione impugnata. Ha poi confermato la nullità del marchio "Vagisan" per rischio di confusione con i marchi britannici "Vagisil", sulla base dell’identità o somiglianza dei prodotti e della somiglianza media dei segni. È stata riconosciuta un’erronea valutazione della distintività dei marchi anteriori, ma tale errore è stato ritenuto ininfluente sull’esito finale.
Nullità di marchio UE per rischio di confusione tra il segno "Vagisan" e i precedenti marchi britannici "Vagisil", con rilevanza della Brexit durante il giudizio
La questione giuridica
Se la decisione di nullità adottata dall’EUIPO sulla base di precedenti marchi del Regno Unito fosse divenuta priva di oggetto dopo la fine del periodo transitorio della Brexit; e, nel merito, se sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 tra "Vagisan" e "Vagisil", tenuto conto della distintività dei segni, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale e dell’identità/similarità dei prodotti.
Principio di diritto
La fine del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso non rende priva di oggetto né priva di interesse l’azione proposta avverso una decisione dell’EUIPO adottata durante tale periodo, perché la legalità della decisione va valutata sulla base del contesto di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Nel merito, anche se i marchi anteriori britannici hanno perso, dal 1° gennaio 2021, la qualifica di "marchi registrati in uno Stato membro", il Tribunale ha respinto il ricorso perché i segni "Vagisan" e "Vagisil" presentano una somiglianza visiva e fonetica media, i prodotti sono identici o simili e, nonostante la debole distintività dell’elemento comune "vagi" e dei marchi anteriori nel loro complesso, permane un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Accordo di recesso Regno Unito-Unione europea, articoli 54, 126 e 127
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sul marchio internazionale, articolo 3(4)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)
Nullità del marchio "Vagisan" e Brexit nel corso del giudizio
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio internazionale designante l’Unione "Vagisan" per rischio di confusione con i precedenti marchi britannici "Vagisil". Il Tribunale affronta anche l’impatto della fine del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso Regno Unito-Unione europea durante il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 18 novembre 2011 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel otteneva una registrazione internazionale, designante l’Unione, per il marchio verbale "Vagisan". Il segno copriva, dopo limitazione intervenuta nel procedimento amministrativo, prodotti delle classi 3 e 5 destinati all’igiene intima femminile, alla secchezza vaginale e al sostegno della flora vaginale. Il 2 dicembre 2017 Combe International LLC proponeva domanda di nullità fondandola, tra l’altro, su due marchi verbali britannici anteriori "Vagisil".
La Divisione di annullamento accoglieva la domanda; la commissione di ricorso confermava la nullità concentrandosi, per ragioni di economia procedurale, sui due marchi del Regno Unito. La commissione riteneva che il territorio rilevante fosse il Regno Unito, che i prodotti fossero identici o simili e che i segni fossero simili in misura media sul piano visivo e fonetico e in misura lieve sul piano concettuale, con conseguente rischio di confusione.
Questione preliminare: sopravvenuta carenza di oggetto e interesse ad agire
EUIPO sosteneva che, terminato il periodo transitorio il 31 dicembre 2020, i marchi anteriori britannici non potevano più essere qualificati come "marchi registrati in uno Stato membro" ai sensi dell’articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento n. 207/2009 e che, quindi, il contenzioso fosse divenuto privo di oggetto. Il Tribunale respingeva tale tesi: la decisione impugnata non era stata formalmente ritirata e la fine del periodo transitorio non ne aveva eliminato retroattivamente gli effetti, come già chiarito nella sentenza EUIPO v Indo European Foods (C‑801/21 P).
Il Tribunale osservava inoltre che l’eventuale annullamento della decisione avrebbe procurato un vantaggio concreto alla ricorrente, poiché avrebbe travolto la conferma della dichiarazione di nullità del suo marchio; perciò permaneva anche l’interesse ad agire. L’istanza di non luogo a provvedere presentata da EUIPO veniva quindi respinta.
Questione giuridica principale: rilevanza della Brexit sulla legalità della decisione
La ricorrente sosteneva che, dopo il 1° gennaio 2021, i marchi britannici anteriori avessero perso la loro funzione di anteriorità per una domanda di nullità di un marchio UE, cosicché la domanda di nullità sarebbe divenuta infondata. Il Tribunale ha chiarito che il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve avvenire sulla base del contesto di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione della decisione impugnata.
Ne consegue che un fatto successivo, quale la fine del periodo transitorio, non può essere invocato per ottenere l’annullamento della decisione amministrativa. Per questo motivo il secondo motivo è stato dichiarato inoperante.
Normativa rilevante e criteri applicabili al rischio di confusione
Ai fini sostanziali la causa era disciplinata dal regolamento n. 207/2009, poiché la data di deposito della registrazione internazionale designante l’Unione, 18 novembre 2011, era quella decisiva per determinare la legge applicabile. Il Tribunale ha quindi letto i riferimenti dell’EUIPO al regolamento n. 2017/1001 come riferiti agli articoli corrispondenti del regolamento n. 207/2009, in particolare agli articoli 53(1)(a) e 8(1)(b).
Il Tribunale ricorda i principi consolidati: il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti; le condizioni di identità/similarità dei segni e dei prodotti sono cumulative; la percezione del consumatore medio svolge un ruolo decisivo.
Somiglianza dei segni: elemento comune "vagi"
I segni a confronto erano "Vagisan" e "Vagisil". Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l’elemento comune "vagi" sarebbe percepito dal pubblico rilevante come richiamo alla parola inglese "vagina" e quindi come allusivo alla destinazione dei prodotti di igiene intima. Per questo motivo tale elemento ha carattere distintivo debole.
Tuttavia, la debole distintività del segmento comune non esclude che esso incida sull’impressione d’insieme. Il Tribunale valorizza il fatto che "vagi" si colloca all’inizio dei segni, ha una lunghezza significativa e costituisce la parte che maggiormente colpisce il pubblico, mentre le terminazioni "sil" e "san" non hanno significato per il consumatore medio.
Sul piano visivo, i segni condividono cinque lettere su sette, nello stesso ordine, e la diversa coda finale non basta a neutralizzare la somiglianza complessiva. Sul piano fonetico, le prime due sillabe sono identiche e la terza presenta solo una differenza finale limitata, con medesimo ritmo e intonazione. Sul piano concettuale, non vi è un significato complessivo dei segni, ma una modesta somiglianza concettuale derivante dall’elemento comune.
Distintività dei marchi anteriori
Il Tribunale ha censurato la commissione di ricorso solo in un punto: i marchi anteriori non avevano un carattere distintivo medio, bensì debole, perché il loro elemento comune "vagi" era anch’esso evocativo e l’elemento "sil" non aveva significato. Questa valutazione, però, non incideva sul dispositivo, poiché il rischio di confusione sussisteva comunque in ragione della combinazione tra somiglianza dei segni e identità/similarità dei prodotti.
Valutazione globale del rischio di confusione
I prodotti coperti dal marchio contestato erano identici o simili a quelli coperti dai marchi anteriori e si rivolgevano a un pubblico femminile e a professionisti con un livello di attenzione da sopra la media ad alto. Anche tenendo conto di tale livello di attenzione e della debole distintività dei marchi anteriori, la somiglianza visiva e fonetica media dei segni e l’assenza di un significativo contrasto concettuale bastavano a far sorgere un rischio di confusione.
Il Tribunale ha quindi confermato la conclusione dell’EUIPO: il pubblico poteva ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto sia l’istanza di non luogo a provvedere sia il ricorso nel suo complesso. Ha inoltre condannato Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La decisione ribadisce che:
- la cessazione del periodo transitorio della Brexit non travolge retroattivamente una decisione dell’EUIPO adottata prima della sua scadenza;
- la legittimità di una decisione di nullità va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione;
- un elemento comune a segni verbali, pur di distintività debole, può contribuire in modo rilevante alla somiglianza globale se occupa la parte iniziale dei segni e lascia ai suffissi un ruolo secondario;
- una distinta valutazione della distintività dei marchi anteriori non comporta automaticamente l’annullamento della decisione impugnata se il rischio di confusione resta comunque accertato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 apr 2025Tribunale, Sentenza T-499/20
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-313/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-386/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-536/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-554/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-602/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →