Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-554/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2025. — Fertilizers Europe e Commissione europea contro AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot». — Impugnazione – Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Domanda di riesame in previsione della scadenza di misure antidumping – Termine previsto da tale disposizione per presentare tale domanda – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Informazioni presentate dopo la scadenza di tale termine. — Cause riunite C-554/23 P e C-568/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato il dazio antidumping definitivo sul nitrato di ammonio originario della Russia. Secondo la Corte, la Commissione non è vincolata a valutare solo gli elementi già contenuti nella domanda iniziale presentata entro i tre mesi precedenti la scadenza delle misure, potendo considerare anche informazioni supplementari chieste ai produttori dell’Unione in quel periodo. La causa è stata rinviata al Tribunale per l’esame della censura non ancora trattata sulla sufficienza, nel merito, degli elementi di prova.

Riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping: la Commissione può avvalersi di informazioni supplementari presentate su sua richiesta entro i tre mesi anteriori alla scadenza delle misure per decidere se avviare il riesame.

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 imponga che la domanda di riesame in previsione della scadenza contenga già, entro il termine di tre mesi prima della scadenza delle misure, elementi di prova sufficienti, oppure se la Commissione possa tener conto anche di informazioni supplementari o nuove presentate su sua richiesta in quel periodo per valutare se avviare il riesame; e, in via subordinata, se rilevino le regole dell’articolo 5, paragrafi 3 e 9, richiamate dall’articolo 11, paragrafo 5.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della decisione se avviare un riesame in previsione della scadenza, la Commissione può prendere in considerazione anche elementi di prova o informazioni supplementari presentati su sua richiesta da produttori dell’Unione nei tre mesi anteriori alla scadenza delle misure antidumping. Il termine di tre mesi serve a fissare la scadenza per la presentazione della domanda dei produttori dell’Unione, ma non impedisce alla Commissione di integrare la propria valutazione con ulteriori elementi raccolti prima dell’avvio del riesame; pertanto il Tribunale ha erroneamente annullato il regolamento controverso per avere ritenuto irrilevanti tali informazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014
  • Regolamento (UE) n. 2022/95
  • Regolamento (CE) n. 658/2002
  • Regolamento (CE) n. 661/2008
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722

Riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping sul nitrato di ammonio russo

La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100, con cui la Commissione aveva prorogato per cinque anni il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. La controversia ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, al ruolo delle informazioni supplementari presentate nel trimestre che precede la scadenza delle misure.

Fatti e iter procedurale

Le società AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" sono produttori/esportatori russi di nitrato di ammonio soggetti a dazi antidumping storicamente prorogati con successivi riesami. Il 21 giugno 2019 Fertilizers Europe ha presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza; la Commissione le ha poi chiesto ulteriori informazioni, presentate il 20 agosto 2019, che hanno dato luogo a una domanda di riesame "consolidata". Sulla base di tale fascicolo la Commissione ha avviato il riesame e, al termine, ha confermato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

La decisione del Tribunale

Le società "Azot" avevano sostenuto che il riesame era stato avviato illegittimamente perché la domanda iniziale non conteneva, entro il termine legale, elementi di prova sufficienti. Il Tribunale ha accolto la tesi: ha ritenuto che la domanda presentata entro i tre mesi precedenti la scadenza dovesse già contenere prove sufficienti del rischio di persistenza/reiterazione del dumping; ha inoltre considerato che le informazioni successive potevano solo chiarire o corroborare gli elementi già presenti, ma non introdurre nuovi argomenti o supplire all’insufficienza originaria. Di conseguenza, ha annullato il regolamento controverso.

Questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione, Fertilizers Europe e Commissione hanno censurato l’interpretazione del Tribunale, sostenendo che l’articolo 11, paragrafo 2, non vieta alla Commissione di tener conto di elementi supplementari acquisiti prima dell’avvio del riesame, anche se presentati su richiesta dell’istituzione nel periodo finale di tre mesi. La Corte ha esaminato la disposizione alla luce del testo, del contesto sistematico e della finalità del regolamento antidumping.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il testo dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, impone l’avvio del riesame se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio; il quarto comma stabilisce solo che la domanda dei produttori dell’Unione deve essere presentata non oltre tre mesi prima della scadenza e rinvia al secondo comma. Da ciò, però, non deriva alcuna limitazione ai poteri della Commissione di tener conto di ulteriori elementi acquisiti nel medesimo periodo.

Sul piano sistematico, la Corte richiama l’articolo 11, paragrafo 1, secondo cui le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo necessario, e l’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, che impone di considerare tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, presentati nell’ambito del riesame. Un’interpretazione che escludesse in via assoluta prove sopravvenute nella fase preliminare indebolirebbe tale regola generale e, in pratica, costringerebbe la Commissione a respingere una domanda pur potendo avviare d’ufficio il riesame sulla base di elementi più recenti.

Quanto alla finalità del sistema, la Corte afferma che l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, è garantire un termine utile alla Commissione per valutare la domanda e prevenire il mantenimento indebito delle misure oltre la scadenza. Tale obiettivo non è compromesso se la Commissione, su propria iniziativa, chiede e valuta informazioni supplementari nel trimestre finale, purché ciò non si traduca in un diritto del richiedente a presentare tardivamente la domanda o a integrarla spontaneamente oltre termine.

Dispositivo e conseguenze

La Corte accoglie i primi motivi di impugnazione e annulla la sentenza del Tribunale. Enuncia il principio secondo cui la Commissione può tener conto, ai fini della decisione sull’avvio del riesame in previsione della scadenza, di elementi di prova presentati su sua richiesta nei tre mesi precedenti la scadenza delle misure antidumping. Poiché il Tribunale non aveva esaminato nel merito la censura relativa all’effettiva sufficienza degli elementi di prova contenuti nella domanda consolidata, la Corte rinvia la causa al Tribunale e riserva le spese.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeimportazioni da paesi terziriesame in previsione della scadenzadiritto della concorrenza internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.