Corte di giustizia, Sentenza C-386/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2025. — Novel Nutriology GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafi 1 e 3 – Condizioni specifiche applicabili alle indicazioni sulla salute – Articoli 13 e 14 – Elenco delle indicazioni sulla salute consentite – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie – Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore – Indicazioni sulla salute la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione europea – Applicabilità del regolamento n. 1924/2006. — Causa C-386/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regime del regolamento n. 1924/2006 si applica anche alla pubblicità degli integratori alimentari contenenti sostanze botaniche, nonostante la sospensione della valutazione delle relative indicazioni sulla salute da parte di EFSA e Commissione. In assenza di un’autorizzazione o di una disciplina transitoria applicabile, non è lecito usare in pubblicità né indicazioni specifiche sulla salute né riferimenti generici a benefici per la salute e il benessere. La Corte ha inoltre escluso che tale conclusione sia incompatibile con la libertà d’impresa o con il principio di eguaglianza.
Pubblicità di integratori alimentari a base di sostanze botaniche e utilizzabilità di indicazioni sulla salute non ancora autorizzate o ancora in sospeso ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
La questione giuridica
Se gli articoli 10, paragrafi 1 e 3, e 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 consentano di pubblicizzare, mediante indicazioni sulla salute o riferimenti a benefici generali e non specifici, un integratore alimentare contenente sostanze botaniche quando la Commissione non ha ancora completato l’esame delle indicazioni sulla salute relative a tali sostanze ai fini del loro inserimento negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14, e se tale disciplina valga anche per le indicazioni relative a funzioni psicologiche o comportamentali.
Principio di diritto
L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 osta a che, nella pubblicità di un integratore alimentare contenente sostanze botaniche, siano utilizzate indicazioni specifiche sulla salute relative a tali sostanze, o riferimenti a benefici generali e non specifici per la salute e il benessere, finché la Commissione non abbia completato l’esame di tali indicazioni per il loro inserimento negli elenchi autorizzati di cui agli articoli 13 e 14; tali indicazioni possono essere usate solo se autorizzate in forza delle misure transitorie dell’articolo 28, paragrafo 6. La Corte afferma che il divieto tutela consumatori e salute umana, non viola la libertà d’impresa né il principio di parità di trattamento, e si applica a tutti gli operatori alimentari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/46/CE
- Regolamento (CE) n. 1924/2006
- Regolamento (CE) n. 109/2008
- Regolamento (UE) n. 432/2012
- Regolamento (UE) n. 536/2013
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 20 e 52
Pubblicità di integratori alimentari a base di sostanze botaniche e indicazioni sulla salute
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda la commercializzazione di un integratore alimentare contenente sostanze botaniche e l’uso, nella relativa pubblicità, di claims sulla salute relativi a estratto di zafferano ed estratto di succo di melone. La Corte è chiamata a stabilire se, in attesa del completamento della valutazione da parte dell’EFSA e dell’esame della Commissione, tali indicazioni possano essere impiegate ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
Fatti e procedimento principale
Novel Nutriology GmbH pubblicizzava sul proprio sito Internet un integratore alimentare richiamando, tra l’altro, miglioramento dell’umore, maggiore ottimismo e rilassamento, riduzione dello stress e della stanchezza, nonché miglioramento della qualità del sonno. Il VSW ha contestato tali affermazioni ritenendole vietate dall’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 e ha agito in giudizio per ottenerne il divieto. Dopo le decisioni favorevoli del Landgericht Hamburg e dell’Oberlandesgericht Hamburg, la società ha proposto Revision dinanzi al Bundesgerichtshof.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2002/46/CE, che definisce gli integratori alimentari, e il regolamento n. 1924/2006, che armonizza le indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari. In particolare rilevano:
- articolo 1, paragrafo 2, sull’ambito di applicazione alle comunicazioni commerciali dei prodotti alimentari;
- articolo 2, paragrafo 2, punto 5, sulla nozione di "indicazioni sulla salute";
- articoli 3, 5 e 6, relativi ai principi generali, alle condizioni d’uso e alla base scientifica;
- articolo 10, paragrafi 1 e 3, sulle condizioni specifiche e sull’obbligo di accompagnamento delle indicazioni generali da parte di indicazioni specifiche autorizzate;
- articoli 13 e 14, sugli elenchi delle indicazioni consentite;
- articoli 15-18, sulla procedura di autorizzazione;
- articolo 28, paragrafi 5 e 6, sulle misure transitorie. Sono richiamati anche i regolamenti n. 432/2012 e n. 536/2013, che evidenziano la sospensione della valutazione di alcune indicazioni botaniche e la loro permanenza sul sito della Commissione in attesa di completamento dell’esame.
Questione giuridica sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiede se, in presenza di indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche non ancora inserite negli elenchi autorizzati per mancato completamento della valutazione da parte della Commissione, sia possibile:
- utilizzare indicazioni specifiche sulla salute nella pubblicità di un integratore alimentare;
- oppure utilizzare riferimenti generici a benefici complessivi e non specifici per la salute e il benessere, senza che tali riferimenti siano accompagnati da un’indicazione specifica inserita negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il regolamento n. 1924/2006 si applica agli integratori alimentari e vieta, in linea di principio, le indicazioni sulla salute che non siano conformi alle sue condizioni e non siano state autorizzate e inserite negli elenchi degli articoli 13 e 14. L’articolo 10 distingue tra:
- indicazioni specifiche sulla salute, consentite solo se autorizzate e incluse negli elenchi;
- riferimenti generali e non specifici, ammessi solo se accompagnati da un’indicazione specifica autorizzata.
Quanto alle indicazioni relative a funzioni psicologiche o comportamentali, la Corte sottolinea che esse rientrano nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e richiedono, per essere ammesse, prova scientifica generalmente accettata, buona comprensione da parte del consumatore medio e inclusione nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
La circostanza che la Commissione abbia sospeso la valutazione delle indicazioni botaniche non comporta la disapplicazione dell’articolo 10: al contrario, finché l’esame non è completato, tali indicazioni non possono essere impiegate, salvo che siano utilizzabili in base alle misure transitorie dell’articolo 28. La Corte precisa che il considerando 9 del regolamento n. 536/2013 conferma che le indicazioni non ancora esaminate restano pubblicate e possono continuare a essere usate solo nei limiti delle disposizioni transitorie.
Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva accertato che le indicazioni in questione non potevano beneficiare dell’articolo 28, paragrafo 6, perché una domanda era tardiva e per un’altra non era stata presentata alcuna domanda entro il termine del 19 gennaio 2008. Di conseguenza, l’uso di quelle indicazioni non può essere legittimato dal regime transitorio.
La Corte esclude inoltre che questa interpretazione violi la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta, poiché il divieto non impedisce di commercializzare gli alimenti, ma solo di pubblicizzarli mediante claims non verificati; inoltre, il legislatore ha previsto misure transitorie per attenuare l’impatto della disciplina. Esclude altresì una violazione del principio di parità di trattamento, poiché tutti gli operatori del settore alimentare sono soggetti alle stesse regole e la differenza di trattamento è giustificata dall’obiettivo di tutela della salute e dei consumatori.
Decisione e principio affermato
La Corte interpreta l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 nel senso che esso osta alla pubblicità di un integratore alimentare a base di sostanze botaniche mediante indicazioni specifiche sulla salute o mediante riferimenti generici a benefici per la salute e il benessere, finché la Commissione non abbia completato l’esame delle relative indicazioni ai fini dell’inserimento negli elenchi autorizzati, salvo applicazione delle misure transitorie dell’articolo 28, paragrafo 6.
Rilievo pratico per gli operatori
Per le imprese del settore food e nutraceutico, la sentenza conferma che l’assenza di un elenco definitivo o la sospensione della procedura di valutazione non autorizzano una libera circolazione dei claims botanici. In sede di advertising, occorre verificare se il claim sia già autorizzato o ricada effettivamente in una misura transitoria; in difetto, il rischio di illiceità concorrenziale e di azioni inibitorie resta elevato.
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