Tribunale, Sentenza T-499/20
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 aprile 2025. — Banco Cooperativo Español, SA contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi ex ante – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Eccezione di illegittimità – Principio di irretroattività – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Arricchimento senza causa. — Causa T-499/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso del Banco Cooperativo Español contro la decisione del SRB che ha ricalcolato il contributo ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico. Ha ritenuto legittima l’esclusione, dalla base di calcolo, soltanto delle passività espressamente previste dal regolamento delegato 2015/63 e ha escluso che la situazione della ricorrente imponesse una deroga ulteriore. Ha inoltre giudicato conforme alla certezza del diritto l’effetto retroattivo della decisione del SRB al 15 aprile 2016 e ha negato ogni diritto al risarcimento o alla restituzione degli interessi.
Calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: legittimità dell’esclusione di talune passività dalla base di calcolo e retroattività della decisione SRB di ricalcolo, con rigetto anche della domanda risarcitoria
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 sia illegittimo nella parte in cui non esclude dal calcolo dei contributi ex ante al SRF le passività generate dal Banco Cooperativo Español nell’ambito delle attività svolte per le casse rurali, e se la decisione SRB di ricalcolo dei contributi per il 2016, con effetto retroattivo al 15 aprile 2016, violi il principio di certezza del diritto; inoltre, se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno o per l’arricchimento senza causa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 è valido: la Commissione, nell’esercizio del potere delegato ex articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, dispone di un ampio margine discrezionale nel definire le esclusioni dalla base di calcolo dei contributi ex ante e non era tenuta a prevedere un’esenzione per le passività connesse alle attività svolte dalla ricorrente per le casse rurali, poiché non risultavano assimilabili, per grado di controllo e garanzie di copertura, alle situazioni di gruppo, IPS o prestiti agevolati contemplate dal regolamento. Ha inoltre affermato che la decisione SRB con effetto dal 15 aprile 2016 non viola la certezza del diritto, poiché mira a ristabilire la continuità dell’obbligo contributivo e a evitare che il SRF resti privo delle risorse dovute. Conseguentemente, sono state respinte sia l’azione di annullamento sia le domande risarcitorie, inclusa quella fondata sull’arricchimento senza causa.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 16
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
Calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e decisione SRB di ricalcolo
La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto dal Banco Cooperativo Español, S.A. contro la decisione del SRB del 7 dicembre 2022 che ha revocato e sostituito la precedente decisione del 19 marzo 2020 sul calcolo del contributo ex ante dovuto per il periodo di contribuzione 2016 al Fondo di risoluzione unico. La controversia tocca sia la legittimità delle esclusioni dalla base di calcolo previste dal regolamento delegato (UE) 2015/63, sia la retroattività della nuova decisione del SRB, sia una domanda risarcitoria fondata su responsabilità extracontrattuale e arricchimento senza causa.
Fatti e contesto regolamentare
Il Banco Cooperativo Español è un ente creditizio spagnolo creato da alcune casse rurali, di cui cura la tesoreria centralizzata, agisce da intermediario per l’accesso ai finanziamenti BCE e gestisce un gruppo per le operazioni di rifinanziamento a lungo termine. In ragione di tali attività, il suo passivo comprende taluni importi correlati a garanzie fornite dalle casse rurali.
Il SRB aveva già adottato nel 2016 le decisioni iniziali sul contributo ex ante per il 2016, poi rettificate. Tali decisioni erano state oggetto di annullamenti per vizi procedurali e di motivazione in precedenti giudizi del Tribunale e della Corte, fino all’adozione della nuova decisione del 7 dicembre 2022, destinata a porre rimedio ai difetti riscontrati.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- un’eccezione di illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, nella parte in cui non esclude dal calcolo talune passività da essa sostenute;
- in subordine, la violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, qualora fosse accolta l’eccezione di illegittimità;
- la violazione del principio della certezza del diritto per effetto della decorrenza retroattiva al 15 aprile 2016 della decisione impugnata.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, invocando sia la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sia l’arricchimento senza causa del SRB per il mancato rimborso, con interessi, del contributo versato il 23 giugno 2016.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB. Ha rilevato che esiste un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, poiché tale disposizione è stata effettivamente applicata nel calcolo del contributo. Inoltre, l’eventuale accoglimento dell’eccezione avrebbe potuto giovare alla ricorrente, imponendo un riesame del calcolo e, potenzialmente, una modifica della disciplina delle esclusioni.
Normativa rilevante
Il Tribunale ha richiamato, in particolare:
- l’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, sul calcolo dei contributi ex ante al SRF;
- gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, relativi al livello obiettivo del Fondo e alla sua alimentazione;
- l’articolo 103 della direttiva 2014/59, che disciplina i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e il loro adeguamento in funzione del rischio;
- il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e f), sugli importi esclusi dalla base di calcolo;
- la Carta, articolo 16, sulla libertà d’impresa, e articolo 52, paragrafo 1;
- l’articolo 266 TFUE, sul rispetto delle sentenze di annullamento;
- gli articoli 268 e 340 TFUE, sulla responsabilità extracontrattuale.
Ragionamento sul primo motivo: validità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63
Il Tribunale ha ricordato che, in linea di principio, tutte le passività degli enti, esclusi fondi propri e depositi protetti, concorrono al calcolo dei contributi ex ante, e che le esclusioni sono eccezioni da interpretare restrittivamente. La Commissione, nel fissare le regole di correzione del rischio ex articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, gode di un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per errore manifesto, sviamento di potere o palese eccesso dei limiti del potere delegato.
Il Tribunale ha quindi escluso che la Commissione fosse tenuta a introdurre un’esenzione specifica per le passività della ricorrente. In particolare:
- le attività svolte dalla ricorrente per le casse rurali non sono risultate assimilabili alle esposizioni infragruppo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), poiché mancava un rapporto di controllo madre-figlia e il meccanismo contrattuale non offriva garanzie equivalenti a quelle richieste per il gruppo;
- non erano soddisfatte le condizioni tipiche degli IPS di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), né i requisiti dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013;
- non vi era analogia con i prestiti agevolati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), perché le operazioni della ricorrente non erano prestiti concessi in logica non concorrenziale e senza scopo di lucro per finalità di politica pubblica.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il rischio di doppio conteggio, invocato dalla ricorrente, non impone un’esclusione ulteriore: la giurisprudenza aveva già chiarito che il regolamento delegato 2015/63 non mira a eliminare ogni forma di doppio conteggio, ma solo quelli che si presentino in situazioni sufficientemente garantite e strutturate. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di garanzie sufficienti per assicurare la copertura delle esposizioni in caso di deterioramento della solidità finanziaria della rete di casse rurali.
Carta dei diritti fondamentali e proporzionalità
Quanto alla libertà d’impresa, il Tribunale ha ritenuto che l’obbligo di versare il contributo ex ante, pur incidendo sull’attività economica della ricorrente, era previsto dalla legge, perseguiva un obiettivo di interesse generale e non incideva sul contenuto essenziale del diritto. Ha sottolineato che il contributo non vieta l’esercizio dell’attività bancaria e che il sistema è temporalmente limitato alla fase iniziale prevista dal regolamento n. 806/2014.
Sul principio di proporzionalità, il Tribunale ha confermato che la Commissione non ha manifestamente ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo del sistema di risoluzione. La ricorrente non ha dimostrato che una misura meno restrittiva, come l’esenzione delle passività controverse, sarebbe stata ugualmente efficace. Né è stata provata l’esistenza di inconvenienti manifestamente sproporzionati derivanti dall’applicazione della regola generale.
Secondo motivo: assorbimento e rigetto conseguenziale
Poiché il primo motivo è stato respinto, il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo, che era formulato solo nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione di illegittimità.
Terzo motivo: certezza del diritto e retroattività
La decisione impugnata, adottata nel 2022, ha fatto decorrere i suoi effetti dal 15 aprile 2016, data corrispondente alla prima delle decisioni iniziali. Il Tribunale ha riconosciuto che, in linea di principio, l’efficacia retroattiva è eccezionale, ma l’ha ritenuta giustificata nel caso concreto.
Secondo il Tribunale, tale retroattività era necessaria per:
- ristabilire la continuità dell’obbligo contributivo della ricorrente per il 2016;
- evitare che il SRF fosse privato delle risorse dovute;
- assicurare la piena attuazione del quadro normativo sulla risoluzione bancaria.
Inoltre, non risultava alcun legittimo affidamento tutelabile della ricorrente nel fatto che la nuova decisione non avrebbe avuto effetto retroattivo. Le precedenti sentenze di annullamento avevano riguardato vizi procedurali e di motivazione, non l’inesistenza dell’obbligo contributivo in sé. Il Tribunale ha quindi escluso la violazione del principio della certezza del diritto.
Domande risarcitorie e arricchimento senza causa
La ricorrente chiedeva gli interessi moratori sulla somma versata nel 2016, sostenendo che il SRB si fosse indebitamente arricchito non rimborsando il contributo dopo l’annullamento della decisione originaria. Il Tribunale ha respinto questa impostazione, osservando che la ricorrente è rimasta sempre debitrice del contributo ex ante per il 2016 e che né la sentenza del 2019 né quella impugnata hanno eliminato o ridotto tale obbligo.
Di conseguenza, non vi è stato alcun arricchimento senza causa del SRB e non sussistono nemmeno i presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340 TFUE, poiché manca una violazione sufficientemente qualificata di una norma attributiva di diritti ai singoli. Il Tribunale ha distinto la fattispecie dalle cause Printeos e Deutsche Telekom, nelle quali si trattava di somme indebitamente percepite e da restituire con interessi.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- respinto integralmente il ricorso;
- condannato il Banco Cooperativo Español alle proprie spese e a quelle del SRB;
- posto le spese della Commissione a carico di quest’ultima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 apr 2025Tribunale, Sentenza T-679/20
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-313/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-386/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-536/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-554/23
- Sentenza · 30 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-602/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →