Circolare numero 20 del 03-08-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la pubblicazione in G.U. del decreto 18 giugno 1999 che fissa all'8,5% annuo l'interesse di differimento e di dilazione per la rateizzazione dei debiti per contributi e accessori dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali. La decorrenza è dal 14 aprile 1999. Nello stesso contesto viene indicata anche la riduzione della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dalla legge n. 662/1996, con nuove misure applicabili sempre dal 14 aprile 1999. È inoltre precisato che il nuovo tasso va applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data, con allegato un prontuario dei coefficienti per il calcolo della rata mensile di ammortamento.
Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi
Interessi di differimento e dilazione per debiti contributivi
La circolare dà conto della pubblicazione del decreto 18 giugno 1999, emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con il quale è stata fissata la misura dell'interesse di differimento e di dilazione applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni richiamate nel testo e si coordina con il tasso ufficiale di riferimento comunicato dalla Banca d'Italia il 12 aprile 1999.
Misura dell'interesse e decorrenza
Il decreto stabilisce che l'interesse di differimento e di dilazione è pari all'8,5% annuo, con decorrenza dal 14 aprile 1999. La circolare evidenzia che tale misura deve essere assunta quale riferimento per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi a partire dalla data indicata.
Sanzione civile: riduzione della somma aggiuntiva
Oltre alla nuova misura dell'interesse, viene richiamato l'aggiornamento della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dal 14 aprile 1999, la misura è ridotta:
- dal 12% annuo all'11,50% annuo nei casi di cui al comma 217, lettera a);
- dal 9% annuo all'8,50% annuo nei casi di cui al comma 218.
Applicazione alle istanze di dilazione, rateazione e differimento
La circolare precisa che il nuovo tasso dell'8,5% deve essere applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 14 aprile 1999. Si tratta quindi di un criterio operativo immediatamente rilevante per la gestione delle domande di regolarizzazione presentate dai datori di lavoro.
Prontuario per il calcolo delle rate
In allegato è fornito un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo dell'8,5%, strutturato per numero di rate e coefficienti corrispondenti. Il documento è predisposto per supportare il calcolo delle quote mensili dovute nei piani di ammortamento rateale.
Punti principali
Pubblicazione del decreto e oggetto della misura
È comunicata la pubblicazione in G.U. n. 153 del 2 luglio 1999 del decreto 18 giugno 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il decreto riguarda la determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Misura dell'interesse e decorrenza
Ai sensi delle norme richiamate nel decreto, l'interesse di differimento e di dilazione è fissato nella misura dell'8,5% annuo. La decorrenza indicata è il 14 aprile 1999. La determinazione è collegata anche alla comunicazione della Banca d'Italia del 12 aprile 1999, con cui il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 2,5%.
Riduzione della somma aggiuntiva per sanzione civile
Viene richiamata la riduzione della somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sempre dal 14 aprile 1999, la misura scende dal 12% annuo all'11,50% annuo per i casi di cui al comma 217, lettera a), e dal 9% annuo all'8,50% annuo per i casi di cui al comma 218 dello stesso articolo.
Ambito di applicazione operativo
Il nuovo interesse deve essere applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 14 aprile 1999. La circolare segnala inoltre che, per agevolare il calcolo delle quote di ammortamento mensile, è allegato un prontuario con i coefficienti riferiti al tasso annuo dell'8,5%.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 ago 1999Circolare numero 165 del 4-8-1999
- Circolare · 4 ago 1999Circolare numero 21 del 04-08-1999 enpals
- Circolare · 6 ago 1999Circolare numero 166 del 6-8-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 162 del 30-7-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 163 del 30-7-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 164 del 30-7-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →