Circolare numero 166 del 6-8-1999
Modifiche e integrazioni alla disciplina dei lavori socialmente utili apportate dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999 relativamente ai lavoratori destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997, all’assegno spettante per l’impegno nei progetti, nonché ai benefici da riconoscere ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato. Applicazione della relativa circolare ministeriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 144/1999 sulla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al d.lgs. n. 468/1997. In particolare chiarisce l’estensione della disciplina transitoria ai soggetti che maturano 12 mesi di LSU nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, le regole di approvazione, assegnazione e proroga dei progetti, la riserva del 30% negli avviamenti a selezione, l’aumento dell’assegno LSU a 850.000 lire mensili e le nuove previsioni sui pensionamenti anticipati per i lavoratori prossimi alla pensione. Sono inoltre richiamati profili di vigilanza e di copertura finanziaria.
Modifiche della legge n. 144/1999 alla disciplina dei lavori socialmente utili e dell’assegno LSU
Modifiche della legge n. 144/1999 alla disciplina dei lavori socialmente utili
La circolare illustra gli effetti della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla disciplina dei lavori socialmente utili regolata dal d.lgs. n. 468/1997. Il provvedimento, oltre a conferire deleghe al Governo per il riordino della materia, introduce interventi immediatamente operativi su disciplina transitoria, progetti LSU, assegno mensile e misure per i lavoratori prossimi al pensionamento.
Quadro normativo e finalità
La legge n. 144/1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L alla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999 ed entrata in vigore il giorno successivo, persegue l’obiettivo di favorire l’assorbimento dei soggetti impegnati in LSU in forme di occupazione stabile. A tal fine delega il Governo a ridefinire gli incentivi all’occupazione e a modificare il d.lgs. n. 468/1997 entro i termini indicati, ma interviene anche direttamente su alcuni istituti già vigenti.
Soggetti destinatari della disciplina transitoria
L’aspetto centrale della circolare riguarda l’ampliamento della disciplina transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 468/1997. La legge n. 144/1999 estende il regime ai lavoratori che possano far valere almeno 12 mesi di permanenza in progetti di LSU nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Non è possibile cumulare periodi di anni precedenti se nel biennio indicato non si raggiunge complessivamente il requisito dei 12 mesi.
I soggetti da considerare rientranti nel regime transitorio sono:
- i lavoratori che al 31 dicembre 1997 avevano già maturato 12 mesi di impegno in LSU;
- i lavoratori già utilizzati al 31 dicembre 1997 che abbiano raggiunto i 12 mesi nel corso del 1998 mediante il completamento dei progetti;
- i lavoratori che abbiano raggiunto, o raggiungano, 12 mesi di impegno esclusivamente nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999.
La circolare precisa inoltre che l’accesso al beneficio richiede una dichiarazione, anche in forma di autocertificazione, dell’effettiva partecipazione a progetti regolarmente approvati per il periodo utile ai fini del raggiungimento dei 12 mesi.
Approvazione, proroga e assegnazione dei progetti LSU
Fino alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e dei lavori socialmente utili possono essere approvati o prorogati solo progetti LSU che prevedano la partecipazione esclusiva dei soggetti in disciplina transitoria. La competenza ad approvare o prorogare tali progetti spetta alle Commissioni regionali per l’impiego, e successivamente agli organismi regionali che ne assumeranno le funzioni.
Le assegnazioni possono avvenire in deroga alle procedure ordinarie previste dall’art. 6 del d.lgs. n. 468/1997 e anche senza il rispetto dell’intervallo di sei mesi tra un progetto e l’altro. Le delibere delle CRI devono essere trasmesse alle Direzioni regionali del lavoro e alla Direzione generale dell’impiego, anche per via telematica.
Quanto alla proroga, la legge n. 144/1999 consente, oltre alle proroghe già previste dal d.lgs. n. 468/1997, la proroga dei progetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) e c), fino all’attuazione degli obiettivi progettuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per i progetti interregionali già approvati, la delibera della Sottocommissione centrale per l’impiego conserva efficacia, con successivo passaggio alle CRI competenti.
Riserva del 30% negli avviamenti a selezione
La legge n. 144/1999 rafforza anche la tutela occupazionale dei lavoratori transitori. L’art. 45, comma 8, stabilisce una riserva del 30% nelle assunzioni effettuate tramite avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987.
La circolare chiarisce che tale quota, prima limitata alle assunzioni presso gli enti pubblici che avevano utilizzato i soggetti interessati, è estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987, anche se non utilizzatori. Se l’assunzione avviene presso un ente che abbia già utilizzato lavoratori del regime transitorio, all’interno della quota riservata deve essere data priorità ai lavoratori già impegnati in LSU.
Per l’assunzione occorrono appositi elenchi, la cui formazione è affidata alle CRI, nel rispetto dei criteri dell’art. 16 della legge n. 56/1987.
Assegno per i lavori socialmente utili
L’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999 fissa dal 1° gennaio 1999 l’assegno per i lavoratori impegnati in LSU in lire 850.000 mensili. L’importo comprende la rivalutazione prevista per il 1999, pari all’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’INPS precisa che l’aumento da 800.000 a 850.000 lire si applica sia ai progetti approvati ai sensi del d.l. n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996, sia a quelli approvati ai sensi del d.lgs. n. 468/1997. Per i progetti già approvati alla data di entrata in vigore della legge l’onere è a carico del Fondo nazionale per l’occupazione; per quelli approvati successivamente grava sulle risorse che finanziano i singoli progetti. L’aumento non riguarda il sussidio per le borse di lavoro né i progetti di lavori di pubblica utilità approvati ai sensi del d.lgs. n. 280/1997.
Pensionamenti anticipati e contributo aggiuntivo
La legge introduce una modifica all’art. 12 del d.lgs. n. 468/1997, consentendo ai soggetti in disciplina transitoria a cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia di cumulare il contributo previsto per il proseguimento volontario della contribuzione con l’ulteriore contributo riconosciuto ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore transitorio.
La circolare richiama le procedure già indicate con la circolare n. 100/98, comprese le modalità di presentazione della domanda. Per la concreta richiesta e corresponsione dell’ulteriore contributo previsto dall’art. 58, comma 17, lett. a), la circolare ministeriale rinvia a successive istruzioni specifiche. L’INPS corrisponderà il contributo in un’unica soluzione una volta verificato il diritto.
Vigilanza, controlli e gestione delle risorse
Gli enti promotori dei progetti devono attenersi a criteri di corretta gestione e utilizzare in modo coerente le risorse umane e finanziarie messe a disposizione per i progetti approvati dalle CRI. Gli uffici territoriali competenti e i servizi ispettivi del Ministero possono essere interpellati per i chiarimenti necessari.
Aspetti finanziari
Le risorse già assegnate per i progetti LSU-LPU a livello regionale e quelle destinate ai progetti interregionali sono impegnabili, ai soli fini delle attività progettuali, per progetti che interessino esclusivamente i beneficiari della disciplina transitoria individuati dall’art. 45, comma 6, della legge n. 144/1999. Tali risorse possono poi concorrere, ove residuino disponibilità e siano soddisfatte le esigenze dei progetti LSU, anche a misure di politica attiva dell’impiego in conformità alla normativa comunitaria, sulla base di apposite convenzioni.
Punti principali
Interventi della legge n. 144/1999 sulla materia LSU
La legge 17 maggio 1999, n. 144, oltre a delegare il Governo al riordino degli ammortizzatori sociali e dei lavori socialmente utili, introduce modifiche immediate al d.lgs. n. 468/1997. Gli interventi riguardano l’ampliamento della disciplina transitoria, la proroga di alcuni progetti LSU, l’aumento dell’assegno spettante ai lavoratori e misure ulteriori per i soggetti prossimi alla pensione.
Ambito soggettivo della disciplina transitoria
Sono destinatari della disciplina transitoria i lavoratori che possono far valere almeno 12 mesi di permanenza in progetti LSU nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999. Non è consentito cumulare periodi relativi ad anni precedenti se nel biennio indicato non si raggiungono complessivamente 12 mesi. Rientrano quindi i lavoratori che avevano già maturato 12 mesi al 31 dicembre 1997, quelli già utilizzati al 31 dicembre 1997 che raggiungono i 12 mesi nel 1998, e quelli che maturano i 12 mesi esclusivamente nel periodo 1998-1999.
Approvazione e assegnazione dei progetti LSU
Fino alla riforma complessiva della materia possono essere approvati o prorogati solo progetti LSU che prevedano esclusivamente la partecipazione dei soggetti in disciplina transitoria. L’assegnazione ai progetti può avvenire in deroga alle ordinarie procedure e ai vincoli di intervallo tra un progetto e l’altro previsti dal d.lgs. n. 468/1997, previa delibera delle Commissioni regionali per l’impiego o degli organi che ne assumeranno le funzioni. Le delibere vanno trasmesse alle Direzioni regionali del lavoro e alla Direzione generale dell’impiego.
Proroga dei progetti LSU
La legge n. 144/1999 consente la proroga dei progetti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 468/1997 fino all’attuazione degli obiettivi progettuali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per i progetti interregionali non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge continua a valere la delibera della Sottocommissione centrale per l’impiego, con successivo passaggio alle CRI competenti. La proroga deve seguire le procedure già previste dalla normativa previgente.
Riserva del 30% negli avviamenti a selezione
Ai lavoratori in disciplina transitoria è riservata una quota del 30% nelle assunzioni effettuate mediante avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987. La riserva, originariamente limitata agli enti utilizzatori, è estesa a tutte le Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici indicati dall’art. 16, anche se non hanno utilizzato i lavoratori. Se l’ente ha già utilizzato soggetti transitori, questi hanno priorità all’interno della quota riservata.
Nuovo importo dell’assegno LSU
Dal 1° gennaio 1999 l’assegno per i lavoratori impegnati in LSU è fissato in 850.000 lire mensili. L’importo comprende la rivalutazione per il 1999 pari all’80% della variazione annuale ISTAT. L’aumento si applica anche ai progetti approvati ai sensi del d.l. n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996; per i progetti già approvati alla data di entrata in vigore della legge l’onere grava sul Fondo nazionale per l’occupazione, mentre per quelli approvati dopo tale data l’onere grava sulle risorse dei singoli progetti.
Pensionamento anticipato e contributi aggiuntivi
Per i lavoratori transitori a cui manchino meno di cinque anni ai requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la legge consente la contemporanea fruizione del contributo per il proseguimento volontario della contribuzione e del contributo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro. L’INPS eroga il contributo in un’unica soluzione dopo la verifica del diritto. Le modalità operative di richiesta e corresponsione dell’ulteriore contributo saranno oggetto di successive istruzioni.
Vigilanza, controlli e risorse finanziarie
Gli enti promotori di progetti LSU e LPU devono osservare criteri di buona gestione e usare correttamente le risorse umane e finanziarie assegnate. Gli uffici territoriali e i servizi ispettivi possono essere coinvolti per i chiarimenti necessari. Le risorse già assegnate per progetti LSU-LPU regionali e interregionali sono utilizzabili per progetti destinati ai soli beneficiari della disciplina transitoria, e possono successivamente concorrere anche a misure di politica attiva dell’impiego, nei limiti della disponibilità e secondo le convenzioni previste.
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