Circolare numero 21 del 04-08-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l'attività di insegnamento svolta da lavoratori già iscritti all'Enpals, appartenenti alle categorie dello spettacolo di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, non è qualificabile come attività di spettacolo e quindi non comporta obbligo contributivo. Il chiarimento si colloca nel quadro delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 182/1997 e del decreto ministeriale 10 novembre 1997, che hanno ridefinito i criteri di inquadramento dei lavoratori dello spettacolo in tre raggruppamenti. L'esenzione opera dal 2 dicembre 1997 e restano salvi gli atti e gli effetti prodotti anteriormente alla delibera commissariale n. 389 del 10/6/1999.
Esclusione dell'obbligo contributivo Enpals per l'attività didattica svolta da lavoratori dello spettacolo già iscritti
Esclusione dell'obbligo contributivo Enpals per l'attività didattica dei lavoratori dello spettacolo
La circolare riesamina il regime contributivo Enpals con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti all'Ente che, oltre all'attività artistica o tecnica, svolgono anche attività didattica in corsi di formazione, aggiornamento, preparazione professionale e iniziative similari. Alla luce del D.Lgs. n. 182/1997 e del decreto ministeriale 10 novembre 1997, viene chiarito che tale attività didattica non integra attività di spettacolo e non determina obbligo di contribuzione Enpals.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le precedenti delibere commissariali n. 707 del 20/5/1977 e n. 4186 del 25/9/1986, che avevano disciplinato la materia della contribuzione per i lavoratori dello spettacolo impegnati anche nell'insegnamento. La nuova disciplina interviene dopo l'emanazione del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, adottato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge n. 335/1995, nonché del decreto ministeriale 10 novembre 1997 recante l'individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Enpals.
Criteri di inquadramento dei lavoratori dello spettacolo
La nuova normativa ribadisce che, ai fini dell'iscrizione all'Enpals e dell'obbligo contributivo, non rileva la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. Il legislatore ha invece introdotto criteri basati sulla durata del rapporto e sulla specificità delle qualifiche professionali, articolando i lavoratori dello spettacolo in tre raggruppamenti:
- raggruppamento a): lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- raggruppamento b): lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del raggruppamento a);
- raggruppamento c): lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Attività didattica e natura della prestazione
Sulla base di tali criteri, la circolare conclude che l'attività svolta come insegnante da lavoratori titolari di posizione assicurativa Enpals, quando è resa nell'ambito di corsi di formazione, aggiornamento, preparazione professionale e similari nei vari settori dello spettacolo, non può essere qualificata come attività di spettacolo. Essa deve essere considerata una vera e propria attività di insegnamento, con conseguente esclusione dell'obbligo contributivo per tale prestazione.
Delibera commissariale n. 389 del 10 giugno 1999
Il principio viene formalizzato con la delibera commissariale n. 389 del 10/6/1999, che dispone che per i lavoratori titolari di posizione assicurativa Enpals e appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, non sussiste l'obbligatorietà di assicurazione all'Enpals per l'attività didattica prestata in occasione di regolari corsi di formazione, di preparazione professionale e similari nei settori dello spettacolo. L'esonero opera a decorrere dal 2 dicembre 1997, cioè dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 10 novembre 1997 nella Gazzetta Ufficiale.
Decorrenza e salvaguardia degli atti pregressi
La delibera precisa inoltre che restano validi gli atti compiuti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti anteriormente alla data di adozione della delibera stessa. In altri termini, l'esclusione dell'obbligo contributivo ha efficacia dal 2 dicembre 1997, ma non incide retroattivamente sui rapporti già definiti prima della delibera del 10 giugno 1999.
Ambito applicativo dell'esonero
L'ultima precisazione contenuta nella circolare è che l'obbligo contributivo non sussiste per l'attività didattica in esame nei confronti di tutti i lavoratori già iscritti all'Enpals e rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 che svolgono attività specifica e prevalente nel settore dello spettacolo, a prescindere dal raggruppamento di appartenenza.
Punti principali
Quadro normativo e revisione della disciplina
La materia era già stata disciplinata dalle delibere commissariali n. 707 del 20/5/1977 e n. 4186 del 25/9/1986, che regolavano l'obbligo di versamento dei contributi Enpals per i lavoratori iscritti all'Ente che svolgono anche attività didattica in corsi di formazione, aggiornamento, preparazione professionale e similari nei settori dello spettacolo. Con il D.Lgs. 30/4/1997, n. 182, attuativo della legge n. 335/1995, e con il decreto ministeriale 10/11/1997, è stata resa opportuna una revisione dell'intera questione.
Criteri introdotti dalla nuova normativa
La normativa ribadisce che, ai fini dell'iscrizione all'Enpals e del conseguente obbligo contributivo, è irrilevante la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. Vengono però individuati criteri distinti basati sulla durata del rapporto e sulla specificità delle qualifiche professionali, con suddivisione dei lavoratori dello spettacolo in tre raggruppamenti: a) lavoratori a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli; b) lavoratori a tempo determinato che svolgono attività diverse da quelle del gruppo a); c) lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Insegnamento non qualificato come attività di spettacolo
La circolare afferma che l'attività svolta in qualità di insegnante, da parte di lavoratori titolari di posizione assicurativa Enpals, durante corsi di formazione, aggiornamento, preparazione professionale e iniziative similari nei vari settori dello spettacolo, non può essere considerata attività di spettacolo, ma vera e propria attività di insegnamento. Ne consegue che per tale attività non sorge l'obbligo contributivo Enpals.
Delibera commissariale n. 389 del 10/6/1999
Con la delibera commissariale n. 389 del 10/6/1999 è stato stabilito che, per i lavoratori titolari di posizione assicurativa Enpals appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni, non sussiste l'obbligatorietà di assicurazione all'Enpals per l'attività didattica svolta in corsi regolari di formazione, preparazione professionale e similari nei vari settori dello spettacolo, a decorrere dal 2 dicembre 1997, data di pubblicazione del decreto ministeriale 10 novembre 1997 in Gazzetta Ufficiale.
Decorrenza e salvaguardia dei rapporti pregressi
L'esclusione dell'obbligo contributivo decorre dal 2 dicembre 1997. Restano validi gli atti compiuti e fatti salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti prima della data di adozione della delibera commissariale n. 389/1999.
Portata dell'esonero
Viene precisato che l'obbligo di versamento dei contributi all'Enpals non sussiste per l'attività didattica in questione nei confronti dei lavoratori già iscritti all'Enpals e appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 che svolgono attività specifica e prevalente nel settore dello spettacolo, indipendentemente dal raggruppamento di appartenenza.
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