Circolare numero 162 del 30-7-1999
L'Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati alla U.G.L. - Credito verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e U.G.L. Credito per la riscossione, tramite mod. F24, delle quote associative dovute dai promotori finanziari associati. Vengono indicate le regole operative per l’addebito unitamente alla contribuzione previdenziale, le modalità di trasmissione delle deleghe e dei dati, i termini per revoche e abbinamenti, nonché la disciplina economica dei rimborsi spese e dei conguagli. È inoltre precisato che l’INPS non ha obblighi di esazione coattiva né responsabilità verso terzi, e che la convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta entro il 30 giugno.
Convenzione INPS–U.G.L. Credito per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24
Convenzione INPS–U.G.L. Credito per la riscossione delle quote associative tramite F24
La circolare informa della stipula di una convenzione tra INPS e U.G.L. Credito, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative dovute dai promotori finanziari iscritti all’organizzazione. La riscossione avviene tramite mod. F24, congiuntamente alla contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo un impianto operativo che disciplina deleghe, abbinamenti, revoche, flussi finanziari e spese del servizio.
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
La convenzione riguarda gli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S. e si innesta sul sistema di riscossione unificata previsto dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificato o integrato, oltre che sul d.lgs. 241/1997 e sulla legge n. 675/1996 in materia di tutela dei dati personali. La stipula è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 23875/LB del 25 febbraio 1999.
Modalità di riscossione delle quote associative
L’INPS riscuote il contributo associativo unitamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per legge dagli associati. L’importo della quota viene evidenziato nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, insieme all’indicazione dell’organizzazione destinataria. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva della quota associativa.
Determinazione dell’importo e decorrenza
La quota associativa è stabilita annualmente da U.G.L. Credito in misura fissa capitaria, anche differenziata per provincia. L’importo deve essere comunicato all’INPS mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Acquisizione degli associati e gestione delle deleghe
Per consentire la riscossione, U.G.L. Credito trasmette all’INPS le deleghe sottoscritte dai singoli associati tramite le SAP territorialmente competenti, secondo scadenze precise: 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua entro il 28 gennaio dell’anno in corso. La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale con firma del responsabile e timbro; i nominativi e le firme dei rappresentanti o delegati devono essere depositati presso le SAP competenti.
Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono più deleghe riferite a organizzazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Flussi informatici, dati e abbinamento
U.G.L. Credito invia alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e delle revoche alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua entro il 18 gennaio dell’anno stesso. I supporti devono riportare, tra gli altri dati, SAP competente, comune sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP, oltre a ogni altro elemento ritenuto essenziale d’intesa tra le parti.
L’INPS rende disponibili alle SAP i dati per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti, comunica all’Associazione l’esito dell’abbinamento, fornendo anche il supporto con i nominativi non abbinati. L’Istituto non risponde dei casi in cui nastri magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega
Se la revoca è comunicata direttamente dall’associato all’INPS, la sede prende nota della revoca e ne dà notizia all’Associazione interessata. Trascorsi tre mesi dalla presentazione, se non è pervenuta una nuova volontà dell’associato di delegare l’INPS alla riscossione, la revoca viene acquisita. Di conseguenza, nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale per l’esercizio successivo non sarà inclusa la quota associativa.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, l’INPS corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione nella precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.
I rapporti finanziari vengono definiti per ogni singola emissione, senza interessi, quando siano stati elaborati tutti i certificati di accreditamento riscossi. In tale occasione l’INPS trasmette un rendiconto contenente l’ammontare delle quote riscosse, il rimborso spese e l’IVA, gli acconti già corrisposti e l’eventuale conguaglio a saldo. Contestualmente al rendiconto, l’Istituto versa il relativo saldo. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Situazione finanziaria annuale
Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti. Il prospetto evidenzia, per ciascuna emissione, l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati.
Spese del servizio e oneri a carico dell’Associazione
Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici competenti. In attesa della definizione dei nuovi costi, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla deliberazione consiliare n. 1245/1997. Oltre alle spese, restano a carico dell’Associazione anche gli eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Responsabilità e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazioni sulla loro inclusione negli elenchi trasmessi. Gli eventuali rapporti conseguenti, incluse le restituzioni delle somme versate per contributi associativi, restano direttamente tra le strutture provinciali dell’Associazione e gli associati interessati. L’Associazione solleva inoltre l’INPS da ogni responsabilità verso terzi o chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificare con raccomandata A/R entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare segnala anche che, nel tempo, l’Istituto si riserva di valutare la consistenza associativa dell’organizzazione stipulante in rapporto al flusso complessivo delle deleghe, ai fini della compatibilità del prosieguo della convenzione con le proprie esigenze.
Rinvio alle precedenti istruzioni operative
Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, il testo rinvia alle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998, nonché alle norme applicative già emanate per la gestione delle convenzioni in materia.
Punti principali
Oggetto della convenzione e base normativa
La convenzione, stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, riguarda il servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti a U.G.L. Credito, da effettuarsi tramite il mod. F24 insieme alla contribuzione previdenziale obbligatoria. Il testo richiama, tra gli altri riferimenti, l’art. 2 della legge n. 233/1990, il d.lgs. n. 241/1997 e la normativa sulla tutela dei dati personali.
Modalità di riscossione e assenza di esazione coattiva
Le quote associative sono inserite nell’importo totale versato con F24, unitamente alla contribuzione obbligatoria. L’INPS evidenzia l’importo della quota e l’organizzazione destinataria nell’avviso di pagamento, ma non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Determinazione delle quote e comunicazioni annuali
L’importo della quota associativa, anche differenziato per provincia, è stabilito annualmente da U.G.L. Credito e notificato all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Adempimenti per l’identificazione degli associati e gestione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite le SAP territorialmente competenti, gli elenchi e le deleghe firmate dagli associati alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo; se pervengono più deleghe per organizzazioni sindacali distinte nello stesso anno, nessuna è presa in considerazione ai fini della riscossione.
Trasmissione dei supporti magnetici e abbinamento dati
U.G.L. Credito invia alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche entro il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua entro il 18 gennaio dell’anno stesso. I supporti devono contenere le informazioni identificative richieste; l’INPS effettua l’abbinamento con gli archivi, comunica gli esiti entro cinque giorni e non risponde dei casi di mancata corrispondenza tra supporti/deleghe e dati archivistici.
Revoca della delega
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, ne prende nota e informa l’Associazione. Trascorsi tre mesi senza una nuova manifestazione di volontà dell’associato, la revoca viene acquisita e la quota associativa non viene inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
Entro il 5 del mese successivo al termine per il versamento trimestrale, l’INPS versa un acconto all’Associazione calcolato in base alle riscossioni, ridotto di due punti percentuali, al netto di rimborso spese e IVA. La definizione dei rapporti avviene per singola emissione, con trasmissione di un rendiconto contenente quote riscosse, spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo; contestualmente viene versato il saldo dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione viene fornito l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Prospetto annuale delle posizioni ancora aperte
Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata ultimata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione dell’importo annuo, degli acconti versati e delle quote associative riscosse per ciascuna emissione.
Spese del servizio e rimborso
Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi; in attesa della definizione dei nuovi costi, si applicano, salvo conguaglio, gli importi della deliberazione n. 1245/1997. Restano a carico dell’Associazione anche gli eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con gli associati
L’INPS è esonerato da responsabilità verso i titolari d’impresa associati, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. I rapporti relativi a eventuali restituzioni delle somme versate per quote associative si svolgono direttamente tra le strutture provinciali dell’Associazione e gli associati interessati, restando l’INPS sollevato da responsabilità verso terzi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A/R da spedire entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare richiama inoltre la possibilità di valutare, nel tempo, la consistenza associativa dell’organizzazione stipulante in rapporto al flusso complessivo delle deleghe.
Rinvio a precedenti circolari per aspetti applicativi
Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998.
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