Circolare numero 163 del 30-7-1999
Diverse modalità di calcolo della riserva matematica applicabili esclusivamente ai lavoratori iscritti a Fondi o Casse aziendali in regime di esonero dell’AGO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce un cambio di criterio nel calcolo della riserva matematica dovuta all’INPS per gli iscritti a Fondi o Casse aziendali esonerative dell’AGO che cessano dal servizio senza diritto a pensione. In passato l’onere veniva determinato per differenza tra pensione totale e pensione riferibile alla preesistente assicurazione AGO; alla luce della giurisprudenza più recente della Cassazione, l’INPS adegua ora l’azione amministrativa calcolando la riserva sulla sola quota di pensione relativa ai periodi di iscrizione al Fondo o Cassa esonerativa. Il nuovo criterio si applica esclusivamente a tali iscritti, in coerenza con l’interpretazione letterale dell’art. 15, lett. d), della legge n. 55/1958.
Calcolo della riserva matematica per iscritti a Fondi o Casse aziendali esonerativi AGO
Calcolo della riserva matematica per iscritti a Fondi o Casse aziendali esonerative AGO
La circolare interviene sul criterio di determinazione della riserva matematica dovuta all’INPS nei casi disciplinati dall’art. 15, lett. d), della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il documento prende atto di un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione e adegua conseguentemente la prassi amministrativa dell’Istituto.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 15, lett. d), della legge n. 55/1958 riguarda gli iscritti a Fondi o Casse aziendali in regime di esonero dall’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. In tali ipotesi, deve essere versata all’INPS la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata se, per i periodi di iscrizione ai suddetti Fondi o Casse, il lavoratore fosse stato iscritto all’AGO.
Criterio di calcolo utilizzato in precedenza
Per i lavoratori che potevano far valere una preesistente assicurazione nell’AGO, la quota di pensione da assumere a base del calcolo veniva determinata per differenza tra:
- l’ammontare della pensione derivante dall’intera posizione assicurativa, comprensiva dei contributi accreditabili ai sensi dell’art. 15, lett. d);
- l’ammontare della pensione risultante dalla preesistente posizione assicurativa.
La circolare ricorda che tale criterio era coerente con le istruzioni per il calcolo della riserva matematica relative all’art. 15, lett. d), della legge n. 55/1958 e all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 febbraio 1981, nelle quali era presente un esempio di calcolo impostato secondo tali modalità.
Evoluzione giurisprudenziale
Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento non conforme al criterio finora seguito dall’Istituto. Secondo tale indirizzo, per il calcolo della riserva matematica non occorre considerare la differenza tra pensione complessiva e pensione da preesistente assicurazione, ma soltanto la quota di pensione rapportata al periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale.
Adeguamento della prassi amministrativa
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, la Direzione Generale dispone l’adeguamento dell’azione amministrativa. Gli oneri di riscatto devono quindi essere calcolati sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo esonerativo, abbandonando il precedente metodo fondato sulla differenza tra gli importi di pensione.
Ambito soggettivo di applicazione
La circolare puntualizza infine che il diverso criterio di calcolo si applica esclusivamente agli iscritti a Fondi o Casse aziendali di cui all’art. 15, lett. d), della legge n. 55/1958. La limitazione è giustificata dal fatto che le sentenze richiamate si fondano su una lettura letterale della disposizione e riguardano specificamente tale fattispecie.
Punti principali
Norma di riferimento e fattispecie
L’art. 15, lett. d), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 prevede che, per gli iscritti a Fondi o Casse aziendali in regime di esonero dall’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, sia versata all’INPS la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione che sarebbe spettata se, per i periodi di iscrizione a tali Fondi o Casse, i lavoratori fossero stati iscritti all’AGO.
Criterio di calcolo applicato in precedenza
Per i lavoratori con una preesistente assicurazione nell’AGO, la quota di pensione utile al calcolo della riserva matematica era finora determinata per differenza tra la pensione derivante dall’intera posizione assicurativa, comprensiva dei contributi accreditabili ex art. 15, lett. d), e la pensione risultante dalla sola posizione preesistente. Tale impostazione era coerente con le istruzioni ministeriali approvate con decreto del 19 febbraio 1981, contenenti un esempio di calcolo secondo queste modalità.
Orientamento giurisprudenziale e nuovo criterio
Nel tempo si è consolidato un orientamento della Corte di Cassazione non conforme al criterio tradizionalmente adottato dall’Istituto. Secondo tale indirizzo, il calcolo della riserva matematica deve essere effettuato considerando soltanto la quota di pensione riferita al periodo di iscrizione al Fondo o alla Cassa aziendale esonerativa, senza operare la differenza con l’importo complessivo della pensione derivante da tutti i periodi contributivi.
Adeguamento dell’azione amministrativa
Alla luce delle più recenti sentenze della Cassazione, la Direzione Generale dispone l’adeguamento dell’azione amministrativa, con conseguente calcolo degli oneri di riscatto sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo esonerativo.
Ambito di applicazione della nuova modalità
La circolare precisa che le diverse modalità di calcolo delle riserve matematiche si applicano esclusivamente agli iscritti a Fondi o Casse aziendali di cui all’art. 15, lett. d), della legge n. 55/1958, in quanto le pronunce richiamate sono fondate sull’interpretazione letterale della norma in questione.
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