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Circolare

Circolare numero 165 del 4-8-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS comunica di aver sottoscritto il 29 luglio 1999 una nuova convenzione con l’Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. La circolare richiama le regole operative già previste dalla normativa vigente, precisa i requisiti formali della delega, indica la sigla UCI da utilizzare sui modelli, istituisce due nuovi conti per la rilevazione contabile e conferma gli importi e le modalità di versamento e rimborso delle spese di esazione, comprensive di IVA. È inoltre riportato il testo della convenzione, con disciplina di durata, rinnovo, responsabilità e termini di versamento.

Convenzione INPS-UCI per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e istruzioni contabili

Convenzione INPS-UCI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione sottoscritta dall’INPS con l’Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. Oltre a richiamare il quadro normativo di riferimento, la comunicazione fornisce istruzioni operative e contabili per la gestione delle trattenute, dei versamenti e delle relative registrazioni di bilancio.

Sottoscrizione e quadro di riferimento

In data 29 luglio 1999, il Presidente dell’Istituto, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 1° luglio 1999, ha sottoscritto l’accordo con l’UCI ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione riproduce sostanzialmente lo schema già approvato in precedenza e aggiornato con le deliberazioni richiamate nella circolare, incluse le disposizioni sul costo del servizio di esazione.

Requisiti della delega e modalità operative

La circolare richiama espressamente l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti di validità della delega. Tali requisiti risultano già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.; pertanto, le strutture periferiche dell’Istituto devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti.

La sigla da utilizzare sulla delega per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola è UCI.

Ambito della delega e disciplina convenzionale

La convenzione stabilisce che il diritto di versare i contributi associativi mediante trattenuta può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

La delega:

  • deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • deve recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante;
  • deve essere presentata unitamente alla domanda di prestazione;
  • produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta;
  • si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione;
  • non viene presa in considerazione se perviene successivamente alla domanda.

La misura del contributo a favore dell’associazione deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.

Versamenti all’UCI e flussi informativi

L’INPS deve versare all’UCI l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato delle spese di cui all’art. 7 della convenzione e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento delle prestazioni.

L’Istituto invia all’UCI nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario su apposito conto corrente indicato annualmente dall’UCI; nella circolare è indicato il conto corrente n. 00339652 presso la Banca di Roma, Agenzia 8, Via Federico Cesi 8, CAB 05017, ABI 03002, da intestare all’Unione Coltivatori Italiani con l’aggiunta della sigla UCI.

Qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’UCI deve rimborsare le somme all’Istituto a semplice richiesta.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti e dei versamenti all’organizzazione sono istituiti due nuovi conti:

  • GPA 29/44, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza UCI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 18/44, per la rilevazione del debito verso UCI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

La circolare ricorda inoltre che, allo stato, per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di lire 937,05, come già comunicato con circolare n. 227 del 17 novembre 1997.

L’eventuale saldo del conto GPA 18/44 esistente a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Spese, responsabilità e rapporti con gli iscritti

Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi determinati dagli uffici competenti dell’Istituto. In attesa della fissazione dei nuovi costi derivanti dall’introduzione della contabilità analitica, si applicano, salvo conguaglio, gli importi previsti dalla deliberazione n. 1245/97.

Sono a carico dell’UCI, oltre alle spese del servizio, anche ogni altro eventuale onere, compreso quello fiscale, inerente la convenzione.

L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni assoggettate a trattenuta e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione stipulante deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e tenere indenne l’Istituto per ogni eventuale effetto negativo. Inoltre, deve rimborsare le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha efficacia dalla data della stipula e durata annuale. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza.

È prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, emerga la necessità di modifiche o integrazioni. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda, per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta produce effetto immediato.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione con UCI

Il Presidente dell’INPS, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 1° luglio 1999, ha sottoscritto il 29 luglio 1999 l’accordo con l’Unione Coltivatori Italiani (UCI) per la riscossione delle quote associative trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione riprende sostanzialmente lo schema già in uso, con aggiornamenti relativi anche al costo del servizio di esazione.

Requisiti e validità della delega

La circolare richiama l’art. 2 della convenzione e precisa che i requisiti di validità della delega sono quelli già formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le SAP devono verificare che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti. Sul modulo la sigla dell’organizzazione deve essere indicata come UCI.

Nuovi conti per la rilevazione contabile

Per la contabilizzazione dei contributi sindacali trattenuti e dei versamenti all’associazione sono istituiti due nuovi conti: GPA 29/44 per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza UCI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/44 per la rilevazione del debito verso UCI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

Rimborso spese di esazione e IVA

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA applicata su tale rimborso devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. La circolare ricorda che, allo stato, per ogni quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di lire 937,05, come da circolare n. 227 del 17 novembre 1997.

Modalità e periodicità dei versamenti

I versamenti a favore dell’UCI, da addebitare al conto GPA 18/44, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, cioè entro la fine del mese successivo a quello di pagamento delle prestazioni. Il pagamento avviene mediante bonifico bancario intestato all’Unione Coltivatori Italiani con l’aggiunta della sigla UCI sul conto corrente n. 00339652 presso la Banca di Roma, Agenzia 8, Via Federico Cesi 8, con CAB 05017 e ABI 03002.

Dati identificativi dell’associazione e chiusura contabile

La circolare comunica che il codice fiscale dell’UCI è 80189670583. L’eventuale saldo del conto GPA 18/44 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Contenuto essenziale della convenzione

La convenzione disciplina il diritto dei lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di disoccupazione ordinaria o al trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’associazione e la firma del rappresentante; deve essere presentata unitamente alla domanda di prestazione e produce effetti al momento del pagamento. La misura del contributo deve essere indicata nell’atto di delega.

Obblighi dell’INPS e dell’UCI

L’INPS versa all’UCI l’importo delle trattenute operate mensilmente, depurato delle spese di cui all’art. 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, trasmettendo anche elenchi o supporti con i dati dei beneficiari e gli importi trattenuti. L’UCI si impegna a restituire le somme indebitamente trattenute e versate quando non sia possibile il recupero da parte dell’Istituto.

Spese, responsabilità e controversie

Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi; in attesa della determinazione dei nuovi costi per effetto della contabilità analitica, continuano ad applicarsi, salvo conguaglio, gli importi della deliberazione n. 1245/97. Restano a carico dell’UCI ogni eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione. L’INPS è sollevato da responsabilità nei rapporti tra iscritti e organizzazione sindacale; in caso di controversie sulla validità della delega, l’UCI deve rimborsare l’interessato e tenere indenne l’Istituto, anche per le spese legali sostenute.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha efficacia dalla data di stipula e durata annuale, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la possibilità di revisione su richiesta di una parte; se interviene una pronuncia della magistratura che escluda la stipula di tali convenzioni per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la disdetta ha effetto immediato.

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