Ordinanza n. 2323/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nnella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 6 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 6 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 6 dell’esame di Chimica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Napoli Federico II) e di ogni altra misura mecessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre-filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, nonché il quesito n. 6 della prova di Chimica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione nazionale, aveva conseguito la sufficienza soltanto nella prova di Chimica, con il voto di 20,50, ottenendo complessivamente 120,50 punti e l'assegnazione all'Università di Catanzaro, anziché alla sede preferita di Napoli Federico II. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, gli atti di predisposizione, validazione e correzione dei quesiti, nonché gli esiti della propria prova, deducendo in particolare l'erroneità o ambiguità del quesito n. 6 di Chimica, la spettanza di ulteriori 1,10 punti, l'illegittimità delle modifiche sopravvenute alla disciplina della graduatoria, la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, dei principi di par condicio, anonimato, merito, affidamento e immodificabilità della lex specialis, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra atenei non statali e corsi in lingua inglese, da un lato, e corsi statali in lingua italiana, dall'altro. Ha inoltre chiesto l'ammissione al corso presso la sede preferita, anche in sovrannumero. Le deduzioni relative a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove, non articolate come specifici motivi, sono state ritenute irrilevanti nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto che l'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti potrebbe incidere sul solo elaborato del candidato interessato e non comportare l'invalidità dell'intera procedura; allo stato, non ha ravvisato nel quesito n. 6 di Chimica plurime risposte corrette, errore scientifico o ambiguità incompatibile con i principi delle prove selettive. Il percorso universitario pregresso e gli esami sostenuti in altre facoltà non esonerano dalla selezione, potendo rilevare soltanto per l'iscrizione ad anni successivi al primo o per l'assolvimento della frequenza del semestre-filtro. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in via cautelare, non lesivo della ricorrente: la disciplina sopravvenuta le ha consentito di essere inserita in graduatoria pur avendo conseguito una sola sufficienza, mentre secondo le regole originarie sarebbe stata esclusa; il sistema delle diverse sezioni e dei punteggi differenziati tutela i candidati con tre sufficienze e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento, par condicio, copertura dei posti ed esigenze organizzative degli atenei. Non è stata ravvisata una violazione della legge delega o del d.lgs. n. 71/2025, poiché le modifiche incidono sulle modalità di formazione della graduatoria e sul momento del recupero dei CFU, senza alterare i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre. È stata ritenuta ragionevole anche la mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria, in considerazione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche per il difetto di interesse diretto della ricorrente rispetto ai corsi e agli atenei esclusi dalla prima applicazione della riforma. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del MUR, del CINECA e delle università intimate in ordine alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri di valutazione e ai verbali di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, con compensazione nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevede il conseguimento della sufficienza nelle tre materie del semestre-filtro secondo la disciplina originaria.
art. 10 D.M. n. 418/2025
Attribuisce rilievo al percorso universitario pregresso degli studenti già iscritti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, senza esonerarli dalla selezione.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Disciplina i criteri uniformi per il conseguimento dei CFU mancanti, condizionando il mantenimento dell'immatricolazione al loro recupero nei termini previsti.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza ulteriori scorrimenti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di costituzionalità concernente l'esclusione dalla prima applicazione della riforma di talune università non statali e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in via cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega n. 26/2025 consentisse un'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.
artt. 34 e 97 Cost.
Le relative violazioni sono state ritenute non adeguatamente specificate e comunque prive di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, la notifica per pubblici proclami, senza trasformarla in una mera forma di pubblicità priva dell'indicazione nominativa dei destinatari.
Massime di principio
- Nelle prove selettive basate su quesiti a risposta multipla o a completamento, l'eventuale erroneità o ambiguità di singole domande, ove accertata, è normalmente idonea a incidere sulla valutazione del candidato interessato, ma non determina di per sé l'invalidità integrale della procedura concorsuale.
- Gli esami universitari già sostenuti in altri corsi di laurea non esonerano dal superamento della selezione prevista per l'accesso a un corso a numero programmato, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente; tali esami possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi o per specifici obblighi di frequenza.
- Una disciplina sopravvenuta di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con i principi di merito, affidamento e par condicio quando amplia la platea degli idonei, preserva la priorità dei candidati che rispettavano le condizioni originarie e differenzia le posizioni mediante criteri uniformi e non manifestamente irragionevoli.
- La tutela cautelare non può attribuire al candidato un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito, né può disporre l'ammissione in sovrannumero quando tale misura presupponga la conservazione degli effetti di una procedura della quale il ricorrente chiede anche la caducazione integrale.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti di una graduatoria nazionale può essere ritenuta ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità dell'attività didattica e alle esigenze organizzative degli atenei, purché il sistema complessivo assicuri un coerente bilanciamento con il principio del merito.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali; l'elevato numero dei destinatari può giustificare la notifica per pubblici proclami, con indicazione nominativa dei controinteressati e rispetto delle modalità e dei termini fissati dal giudice.
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