Circolare numero 260 del 22-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri applicativi dell'art. 8 del d.lgs. 314/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, per la tassazione IRPEF dei pensionati titolari di più trattamenti pensionistici. Vengono descritti il ruolo del Casellario centrale dei pensionati, le modalità di abbinamento dei trattamenti, l'individuazione della pensione principale e dei trattamenti secondari, nonché le regole di calcolo dell'imposta e delle detrazioni. Sono inoltre indicate le modalità operative per l'INPS, gli aggiornamenti del data base e degli archivi locali, i conguagli, le comunicazioni agli interessati e le modifiche alla procedura CASPEN.
Applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 alla tassazione IRPEF dei titolari di più pensioni
Applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 alla tassazione IRPEF dei titolari di più pensioni
La circolare disciplina i criteri applicativi introdotti dall'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per la tassazione IRPEF dei soggetti titolari di più trattamenti pensionistici. L'obiettivo è ricondurre la tassazione a un calcolo complessivo, evitando conguagli onerosi e consentendo agli enti erogatori di applicare ritenute più vicine all'imposta definitiva.
Quadro normativo e flusso operativo
Gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al Casellario centrale dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle pensioni da corrispondere nel corso dell'anno stesso. Entro il mese di giugno, sulla base dei dati ricevuti, il Casellario individua i soggetti titolari di due o più trattamenti, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli enti le informazioni necessarie per effettuare una tassazione coerente con l'importo complessivo delle pensioni.
Dal momento della comunicazione, gli enti devono assoggettare a tassazione il trattamento erogato tenendo conto degli elementi trasmessi dal Casellario. Entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio, ciascun ente effettua le operazioni di conguaglio sui trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la certificazione unica fiscale e contributiva, annotando che sono state applicate le disposizioni dell'art. 8.
L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti in qualità di sostituti d'imposta, effettua eventuali ulteriori conguagli mediante iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non si applicano sanzioni, ma sono dovuti gli interessi. I pensionati che percepiscono esclusivamente più trattamenti assoggettati all'IRPEF in base a questa disciplina sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Abbinamento dei trattamenti pensionistici
Per applicare l'art. 8 sono stati individuati i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario, erogati sia dall'INPS sia da altri enti, ivi compresi i trattamenti periodici di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, del TUIR, riferiti allo stesso soggetto. L'abbinamento è stato eseguito sulla base del codice fiscale.
Sono stati abbinati fino a un massimo di sei trattamenti pensionistici, compreso quello in lavorazione. Poiché l'INPS gestisce il Casellario e dispone quindi anche dei dati relativi alle pensioni erogate dagli altri enti, nei casi in cui la pensione di minore importo sia erogata dall'Istituto, già all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1998 viene operata la trattenuta IRPEF tenendo conto degli importi delle pensioni erogate dagli altri enti.
Sono escluse dall'abbinamento, in quanto non assoggettabili a IRPEF:
- le pensioni INPS di categoria PS e AS;
- le rendite INAIL e IPSEMA (codice ente 0280);
- le pensioni di guerra (codice ente 9920);
- le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
- i trattamenti assistenziali.
Sono inoltre escluse le pensioni INPS con pagamento localizzato agli uffici pagatori Z01, Z02, Z03, AAA, SCA, ELI, ELB e RED. Per le pensioni ai superstiti con più contitolari, al momento viene abbinata solo la quota di pensione erogata al titolare intestatario.
Individuazione della pensione principale e delle pensioni secondarie
Ai fini della tassazione unitaria dei diversi trattamenti percepiti dallo stesso soggetto, è necessario individuare il trattamento da considerare 'principale'. In linea generale, è principale il trattamento di importo più elevato.
Quando uno stesso sostituto d'imposta eroga più trattamenti, il criterio si sposta sull'ente nel suo complesso: principale è il trattamento riferibile all'ente che complessivamente eroga l'importo maggiore. A titolo esemplificativo, se un soggetto percepisce una pensione INPS di lire 10 milioni annui e due pensioni erogate da un diverso ente per lire 3 milioni e 9 milioni annui, è considerato principale il trattamento complessivo erogato dall'altro ente.
Per finalità applicative, le pensioni erogate dal Ministero del Tesoro, anche se identificate con codici ente diversi, sono considerate erogate dallo stesso ente. Tutti i trattamenti diversi da quello principale sono considerati secondari.
Modalità di tassazione e ripartizione delle detrazioni
Il Casellario determina il trattamento complessivo spettante al pensionato per l'anno considerato, l'imposta lorda corrispondente, le detrazioni spettanti e l'imposta netta da trattenere, trasmettendo ai sostituti d'imposta le informazioni necessarie per la ritenuta.
Sul trattamento principale l'ente erogatore applica le aliquote previste per gli scaglioni di reddito in cui si colloca la pensione o l'insieme delle pensioni erogate e attribuisce le detrazioni comunicate dal Casellario. L'ente individuato come gestore della pensione principale per un determinato anno conserva tale ruolo per l'intero anno, anche se nel corso dell'anno intervengono nuove liquidazioni o variazioni di importo.
Per i trattamenti secondari si procede sottraendo, dall'imposta complessiva netta da trattenere, l'imposta determinata sulla pensione principale. Si calcola così l'imposta residua da trattenere sulle prestazioni secondarie e l'imponibile residuo relativo ai trattamenti non principali. Sulla base di tali dati viene determinata l'aliquota del percipiente, in misura proporzionale tra imponibile complessivo dei trattamenti non principali e imposta residua da trattenere. Questa aliquota deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali.
Le detrazioni d'imposta sono attribuite solo al trattamento principale; sulle pensioni non principali non viene riconosciuta alcuna detrazione.
Criteri speciali per le pensioni INPS
La circolare dedica una disciplina specifica ai casi in cui i trattamenti siano erogati dall'INPS, da solo o insieme ad altri enti, prevedendo una gestione dinamica della posizione fiscale del pensionato, in modo da recepire tempestivamente le variazioni intervenute nel corso dell'anno.
Titolare di due o più pensioni erogate soltanto dall'INPS
Quando il pensionato percepisce due o più pensioni erogate esclusivamente dall'INPS, i trattamenti vengono considerati complessivamente come principali. Si determina l'imponibile complessivo annuo relativo a tutti i trattamenti del soggetto, comprensivo della pensione in lavorazione e dei trattamenti presenti nel settore GP2BY del data base; per le pensioni non ancora rinnovate viene calcolato un imponibile 'attualizzato' sulla base dell'ultimo importo mensile memorizzato.
Su tale base si determina l'imposta lorda complessiva, si sottraggono le detrazioni spettanti e si ripartisce l'imposta dovuta in modo proporzionale tra gli imponibili. Nel momento in cui viene calcolata la prima pensione si determina la trattenuta da operare sulla base della proporzione tra imponibile totale, imposta netta totale e imponibile della pensione in lavorazione. Al calcolo della seconda pensione l'imponibile complessivo viene ricalcolato considerando le eventuali variazioni nel frattempo intervenute, e l'imposta residua viene determinata sottraendo quanto già trattenuto sulla prima pensione. Questo sistema consente di aggiornare costantemente la posizione fiscale senza dover effettuare conguagli successivi. Le detrazioni spettanti sono ripartite proporzionalmente agli imponibili delle pensioni.
Le stesse modalità si applicano sia al rinnovo generalizzato degli ordinativi di pagamento sia in occasione di variazioni intervenute nel corso dell'anno.
Titolare di pensioni erogate dall'INPS e da enti diversi
Quando il pensionato percepisce pensioni INPS e pensioni erogate da altri enti, la modalità di calcolo varia a seconda che il trattamento principale sia o meno erogato dall'INPS.
Se la pensione principale è erogata dall'INPS, si determina l'importo complessivo annuo di tutti i trattamenti percepiti, si calcola l'imposta lorda complessiva, si applicano gli scaglioni progressivi sulla pensione o sulle pensioni INPS e si sottraggono le detrazioni spettanti. Si determina quindi la differenza tra l'imposta netta complessiva e l'imposta calcolata sulla pensione o sulle pensioni INPS; tale differenza consente di individuare l'aliquota del soggetto da comunicare agli enti che erogano le altre pensioni.
Se, invece, la pensione o le pensioni INPS sono secondarie, si determina l'imposta complessiva annua su tutti i trattamenti del soggetto, poi si calcola l'imposta netta sul trattamento principale erogato dall'altro ente. La differenza tra le due imposte costituisce l'importo da trattenere sulle pensioni INPS e sulle eventuali ulteriori pensioni non principali a carico di enti diversi dall'INPS. Tale differenza viene ripartita proporzionalmente tra le pensioni non principali, considerando per ciascun ente il trattamento complessivo. Viene quindi determinata l'aliquota del soggetto da comunicare agli altri enti; questi ultimi calcolano l'imposta teorica da trattenere in base a tale aliquota, mentre l'eventuale ulteriore imposta residua viene trattenuta sulle pensioni INPS e ripartita in proporzione tra i singoli trattamenti.
Aggiornamento del data base e degli archivi
Per l'applicazione dell'art. 8 sono stati aggiornati i campi del data base centrale relativi ai trattamenti pensionistici interessati. In particolare, la circolare indica i seguenti campi e funzioni:
- GP1AV91N: pensione abbinata fiscalmente;
- GP2BYB1: chiavi dei trattamenti abbinati nella forma categoria, codice sede o codice ente, numero di certificato, fino a un massimo di cinque trattamenti;
- GP2BYB2: valore '00' per pensioni INPS già abbinate in precedenza; valore '98' per pensioni INPS o di altri enti abbinate per la prima volta dal 1998;
- GP3CE15: imponibile annuo;
- GP3CE19: imposta lorda anno corrente, aggiornabile dal rinnovo 1998 solo al momento del consuntivo;
- GP3CE33: detrazioni d'imposta per l'anno corrente, riportate solo per il trattamento principale;
- GP3CE21: imposta netta anno corrente;
- GP3CE22: codici detrazione d'imposta;
- GP3CE28: aliquota marginale;
- GP3CE34: importo addizionale IRPEF;
- GP3CE35: aliquota del soggetto;
- GP3CE36: P per pensione principale, S per pensione secondaria, campo vuoto se il soggetto ha una sola pensione;
- GP3CE39: A per importo attualizzato, D per importo dichiarato, valori riferiti ai trattamenti erogati da enti diversi dall'INPS;
- GP3CE16, GP3CE17, GP3CE18, GP3CE37: dati sugli arretrati degli anni precedenti, imponibile, detrazioni, imposta netta e aliquota media.
I campi del GP3 relativi al Mod. 201 preventivo delle pensioni erogate da enti diversi dall'INPS vengono aggiornati con gli importi attualizzati al momento dell'applicazione dell'art. 8 alle pensioni INPS, mentre un nuovo aggiornamento avviene quando l'ente trasmette la dichiarazione con i dati definitivi. Nessuna modifica viene apportata ai campi del GP5 e del GP8.
Archivio locale, conguagli e comunicazioni all'interessato
Le informazioni sulle chiavi delle pensioni tassate congiuntamente non sono presenti nell'archivio locale DS78; tuttavia, per tutte le pensioni interessate viene visualizzato il literal 'IRPEF CUMULATA CON ALTRE PENSIONI (CONSULTARE DATA BASE PENSIONI GP2BY)'.
A seguito della comunicazione che gli enti devono trasmettere al Casellario entro febbraio, imponibili e ritenute delle pensioni INPS vengono rideterminati tenendo conto dei nuovi importi comunicati. Per le pensioni soggette all'art. 8 viene inoltre inserita nel Mod. Obis M un'apposita comunicazione con l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione. Il testo riportato specifica che l'imposta è stata determinata, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 314/1997, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel Casellario dei pensionati.
Aggiornamenti della procedura CASPEN
La procedura CASPEN è stata modificata per visualizzare le informazioni aggiornate relative all'applicazione dell'art. 8. Nel pannello dei dati fiscali della pensione vengono evidenziati, oltre all'imponibile e all'imposta relativi sia agli emolumenti dell'anno in corso sia agli arretrati degli anni precedenti, anche l'aliquota del soggetto, la modalità di tassazione del trattamento come principale o secondario e l'addizionale regionale IRPEF.
Punti principali
Ambito normativo e ruolo del Casellario
L'art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 introduce una tassazione IRPEF unitaria per i titolari di più trattamenti pensionistici, con decorrenza 1° gennaio 1998. Gli enti erogatori devono trasmettere entro febbraio i dati dei trattamenti da corrispondere nell'anno; entro giugno il Casellario centrale individua i soggetti con due o più pensioni, determina aliquota e detrazioni, e comunica agli enti le informazioni necessarie per la tassazione complessiva. Gli enti devono poi tassare il trattamento corrisposto tenendo conto delle indicazioni ricevute e effettuare il conguaglio nei termini di legge. I pensionati che percepiscono esclusivamente più trattamenti rientranti nell'art. 8 sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.
Criteri di abbinamento delle pensioni
Ai fini dell'applicazione della norma sono state abbinate, tramite codice fiscale, le pensioni presenti nel Casellario riferite allo stesso soggetto, sia INPS sia di altri enti, compresi i trattamenti periodici di cui all'art. 47, comma 1, lett. h-bis, del TUIR. L'abbinamento riguarda fino a sei trattamenti, compreso quello in lavorazione. Sono escluse le pensioni non assoggettabili a IRPEF (categorie PS e AS INPS, rendite INAIL e IPSEMA, pensioni di guerra, pensioni privilegiate tabellari, trattamenti assistenziali) e alcune pensioni INPS con pagamento localizzato presso specifici uffici pagatori. Per le pensioni ai superstiti con più contitolari, per ora, è abbinata solo la quota del titolare intestatario.
Individuazione del trattamento principale
Tra i trattamenti pensionistici di uno stesso beneficiario deve essere individuato quello 'principale', corrispondente in linea generale all'importo più elevato. Se lo stesso sostituto d'imposta eroga più trattamenti, si guarda al complesso degli importi erogati da ciascun ente; il trattamento principale è quello dell'ente che complessivamente eroga l'importo maggiore. Le pensioni del Ministero del Tesoro, anche se con codici ente diversi elencati nella circolare, sono considerate provenienti dallo stesso ente. Tutti gli altri trattamenti sono considerati secondari.
Modalità di tassazione e detrazioni
Il Casellario determina il trattamento complessivo annuo, l'imposta lorda, le detrazioni spettanti e l'imposta netta da trattenere, comunicando ai sostituti d'imposta i dati necessari. Sul trattamento principale l'ente applica le aliquote degli scaglioni di reddito e attribuisce le detrazioni indicate. Per i trattamenti secondari si calcola l'imposta residua da trattenere, l'imponibile residuo e l'aliquota del percipiente, da utilizzare da tutti i sostituti non principali. Le detrazioni sono riconosciute solo sul trattamento principale, mentre sui trattamenti non principali non ne viene attribuita alcuna.
Regole specifiche per le pensioni INPS
Per i titolari di due o più pensioni erogate solo dall'INPS, o dall'INPS insieme ad altri enti, la tassazione viene gestita in modo dinamico, così da aggiornare la posizione fiscale in presenza di variazioni annuali. Nei casi in cui tutte le pensioni siano INPS, i trattamenti vengono considerati complessivamente principali e l'imposta viene ripartita proporzionalmente tra gli imponibili, con ricalcolo in occasione di ogni rinnovo o variazione. Quando l'INPS eroga il trattamento principale, calcola il complesso annuale, l'imposta lorda e le detrazioni, quindi determina l'aliquota del soggetto da comunicare agli altri enti. Se invece l'INPS eroga trattamenti secondari, calcola la differenza tra l'imposta netta complessiva e quella del trattamento principale erogato dall'altro ente, ripartendo poi l'importo tra le varie pensioni non principali.
Aggiornamento delle basi dati e degli archivi
La circolare indica i campi del data base centrale aggiornati per gestire l'applicazione dell'art. 8: abbinamento fiscale, chiavi dei trattamenti, stato dell'abbinamento, imponibile annuo, imposta lorda e netta, detrazioni, aliquota marginale, aliquota del soggetto, addizionale IRPEF, qualificazione del trattamento come principale o secondario e gestione degli arretrati. Per i trattamenti di enti diversi dall'INPS sono previste le indicazioni 'A' per importo attualizzato e 'D' per importo dichiarato. Nessuna modifica è stata apportata ai campi del GP5 e del GP8. Nell'archivio locale DS78 non sono presenti le chiavi delle pensioni tassate congiuntamente, ma compare il literal che segnala l'IRPEF cumulata con altre pensioni.
Conguagli, comunicazioni e procedura CASPEN
A seguito dei dati trasmessi dagli enti entro febbraio, gli imponibili e le ritenute delle pensioni INPS vengono rideterminati in base ai nuovi importi. Per le pensioni soggette all'art. 8 viene inserita nel Mod. Obis M una comunicazione specifica con l'indicazione dei trattamenti considerati nel calcolo della tassazione. La procedura CASPEN è stata aggiornata per mostrare i dati fiscali aggiornati, compresi imponibile, imposta, arretrati, aliquota del soggetto, modalità di tassazione (principale o secondaria) e addizionale regionale IRPEF.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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