Circolare numero 266 del 24-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 1998, a partire dalla perequazione automatica e dalla periodicità di pagamento delle prestazioni di importo modesto. Tratta inoltre l’aggiornamento della certificazione dei redditi, le nuove regole IRPEF e addizionale regionale, il contributo al SSN, i conguagli di importo esiguo, gli assegni per il nucleo familiare, le maggiorazioni sociali e gli assegni di invalidità, nonché le modifiche al modello Obis M, ai dati del data base centrale e alle procedure di rinnovo e ricostituzione.
Rinnovo pensioni 1998: perequazione, fiscalità, SSN e aggiornamenti operativi
Rinnovo pensioni 1998 e aggiornamenti connessi
La circolare disciplina le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 1998, integrando gli effetti delle variazioni normative intervenute in materia di perequazione, fiscalità, contributo al SSN, assegni familiari, maggiorazioni sociali e gestione delle posizioni pensionistiche nei sistemi informativi dell’Istituto. Vengono inoltre indicate le principali conseguenze operative per le Sedi, con particolare attenzione ai conguagli, alle ricostituzioni d’ufficio e alla nuova modulistica.
Perequazione automatica e importi minimi
Per il 1997 la percentuale di variazione per la perequazione automatica è stata definita nella misura del 3,9%, in luogo del 3,8% fissato in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996. Sulla base di tale percentuale le pensioni dell’anno 1997 sono state ricalcolate, con attribuzione dei conguagli spettanti sulla prima rata del nuovo esercizio.
Per il 1998 l’articolo 2 del decreto ministeriale 20 novembre 1997 ha stabilito in via previsionale una perequazione dell’1,7%. Inoltre, l’articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998 prevede che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetti la perequazione automatica per il 1998. Per le pensioni che superano il limite di cinque volte il minimo ma restano inferiori a tale soglia incrementata della quota di perequazione, l’aumento è comunque riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato. Gli importi dei trattamenti minimi per il 1997 e 1998 e le fasce di pensione utili all’applicazione degli aumenti sono rinviati all’allegato 1.
Periodicità di pagamento delle pensioni di importo modesto
La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nel prevedere per le pensioni di minore importo il pagamento semestrale o annuale, dispone l’aggiornamento annuale dei relativi limiti in base alla perequazione automatica. Tenuto conto dell’aumento accertato per il 1997 e di quello previsto per il 1998, la circolare conferma che:
- le pensioni facoltative e quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 51.000 annue sono pagate in una rata annuale anticipata;
- le pensioni facoltative e quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 51.000 annue e fino a lire 56.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate;
- le pensioni di tutte le altre gestioni fino a lire 56.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate.
Certificazione dei redditi 1997 e modello di certificazione
Con decreto ministeriale 27 ottobre 1997 è stato approvato lo schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti, nonché delle ritenute operate nell’anno 1997, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il decreto sostituisce la logica di approvazione del modello 201, introducendo uno "schema di certificazione" che consente al sostituto d’imposta di predisporre un proprio modello, purché i dati e il loro ordine restino invariati; è possibile omettere il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati.
La circolare elenca i nuovi dati inseriti nella certificazione, tra cui:
- il contributo straordinario per l’Europa trattenuto nel 1997, distinto tra importo trattenuto direttamente e importo trattenuto in sede di assistenza fiscale;
- il periodo di percezione della pensione;
- il periodo d’imposta cui si riferiscono gli arretrati;
- il saldo del contributo al SSN trattenuto nel 1997;
- il contributo al SSN rimborsato nel 1997.
In calce al modello è stato inoltre inserito il riquadro per la scelta della destinazione del quattro per mille dell’IRPEF al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.
La dichiarazione deve essere consegnata agli interessati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte; per rispettare tale termine, le dichiarazioni vengono spedite al domicilio dei pensionati insieme al modello O bis M. Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la certificazione viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato. I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’anno.
Trattamento fiscale: IRPEF, arretrati, detrazioni e addizionale regionale
La circolare richiama l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che introduce l’assoggettamento all’IRPEF, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, sulla base del complesso dei trattamenti percepiti. Le modalità operative sono quelle già illustrate con la circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 e il relativo messaggio n. 2271.
Per le trattenute IRPEF sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito previste dall’articolo 46 del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge n. 662/1996. Per gli emolumenti arretrati, l’articolo 66, comma 2, differisce al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 1999 la revisione delle aliquote e degli scaglioni per la tassazione separata; di conseguenza, per gli arretrati relativi ad anni precedenti e corrisposti nel 1998 e 1999 si usano ancora le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 1997. La circolare precisa che, poiché la disposizione è stata conosciuta dopo il rinnovo delle pensioni in pagamento nei mesi dispari, essa è stata applicata solo alle pensioni in pagamento nei mesi pari; per quelle nei mesi dispari, gli arretrati precedenti al 1 gennaio 1998 sono stati tassati con la nuova aliquota media e l’eventuale rimborso dell’imposta trattenuta in eccedenza sarà effettuato in sede di rinnovo per il 1999, se non interviene una ricostituzione nel corso del 1998.
Dal 1 gennaio 1998 sono modificate anche le detrazioni d’imposta, sia quelle per carichi di famiglia sia quelle per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo richiamato. Le detrazioni vigenti dal 1998 sono riportate nell’allegato 1. In sede di rinnovo sono state anche aggiornate le variazioni dei codici detrazioni segnalate dalle Sedi nelle ricostituzioni delle pensioni abbinate ai fini della tassazione congiunta; per le pensioni dirette erogate a titolari anche di pensione di reversibilità, l’eventuale detrazione per il coniuge a carico è stata revocata dal 1998.
È inoltre istituita l’addizionale regionale IRPEF. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota è fissata allo 0,50% su tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi ciascuna Regione stabilirà l’aliquota tra lo 0,50% e l’1%. L’addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, l’IRPEF risulta effettivamente dovuta dopo detrazioni e crediti d’imposta. Nei casi di più trattamenti pensionistici l’accertamento va effettuato sul complesso dei trattamenti. La trattenuta avviene in unica soluzione in sede di conguaglio fiscale e i relativi dati sono memorizzati nel data base pensioni.
Contributo al SSN e abolizione dal 1998
Il contributo al Servizio sanitario nazionale per l’anno 1997 è stato calcolato sulla base delle variazioni dei codici operativi trasmessi dalle Sedi al sistema centrale. Eventuali ricalcoli per gli anni anteriori al 1997 restano effettuabili dalle Sedi. Sulla prima rata dell’anno 1998 sono stati anche effettuati i conguagli del contributo SSN determinati per il 1996 nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici a carico di enti diversi, secondo le risultanze del Casellario centrale dei pensionati.
L’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP ha abolito dal 1 gennaio 1998 i contributi al servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, sulla prima rata di pensione del 1998 viene rimborsata alle pensioni in pagamento nei mesi pari la quota di contributo relativa alla mensilità di gennaio 1998, trattenuta sull’ultima rata del 1997.
Conguagli di importo esiguo, pensioni sociali e assegni familiari
I conguagli, a debito o a credito, inferiori a lire 20.000 per pensione, IRPEF e contributo SSN, registrati nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN del data base centrale, sono stati effettuati sulla prima rata 1998.
Le pensioni sociali per le quali in archivio risulta un reddito che comporta la perdita del diritto sono state rinnovate nello stesso importo del 1997 e localizzate all’ufficio pagatore di Sede "CTR"; le Sedi devono verificare la posizione degli interessati e provvedere all’eliminazione o alla ricostituzione delle pensioni.
Per l’assegno per il nucleo familiare, il decreto ministeriale 19 maggio 1997 ha previsto aumenti a decorrere dal 1 gennaio 1997 in funzione della situazione familiare e reddituale del nucleo. I nuovi importi sono già stati attribuiti alle pensioni liquidate o ricostituite dal giugno 1997; per le altre pensioni sono applicati in sede di rinnovo solo se risulta memorizzato un reddito relativo a un anno successivo al 1994.
Assegni di invalidità e maggiorazioni sociali
In sede di rinnovo è stato eseguito il ricalcolo degli assegni di invalidità e delle maggiorazioni sociali delle pensioni al minimo secondo le indicazioni ministeriali richiamate dal messaggio n. 18883 del 31 luglio 1997, in relazione all’applicazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, che ha istituito dal 1 gennaio 1996 l’assegno sociale in sostituzione della pensione sociale.
Le indicazioni ministeriali stabiliscono che l’assegno sociale va preso a riferimento sia per la determinazione dei limiti di reddito per il diritto e la misura dell’integrazione dell’assegno di invalidità, sia per il limite di reddito coniugale ai fini della maggiorazione sociale. I nuovi criteri erano già stati applicati alle pensioni liquidate o ricostituite dal 24 settembre 1997; per le restanti pensioni il ricalcolo è stato effettuato in occasione del rinnovo. I conguagli relativi ai periodi anteriori al 1 gennaio 1998 dovranno essere determinati dalle Sedi tramite la procedura di ricostituzione resa disponibile dopo il rinnovo.
Arrotondamento dei pagamenti e soppressione del Fondo spedizionieri doganali
Dal rinnovo viene applicato l’arrotondamento a dieci lire dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche, in base all’articolo 4 della legge n. 96/1997. Le modalità operative sono quelle illustrate dal messaggio n. 24330 del 17 settembre 1997.
La legge n. 230/1997 ha soppresso, dal 1 gennaio 1998, il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Le pensioni già a carico del Fondo sono pertanto corrisposte dall’INPS in tredici mensilità, con rate bimestrali anticipate e scadenza nei mesi dispari. Il pagamento avviene il giorno 4 del mese per i pagamenti presso uffici postali o sportelli bancari, e il primo giorno del mese per assegno o accredito su conto corrente, con gli ordinari adattamenti in caso di festività o giorni non bancabili. La prima rata 1998 è stata disposta presso lo sportello della Banca Commerciale Italiana. Il calendario di pagamento aggiornato è riportato nell’allegato 7.
Modello Obis M e uffici pagatori
Il modello O bis M per il 1998 è stato ristrutturato per tener conto delle novità normative e delle osservazioni provenienti dalle Sedi, dalle organizzazioni sindacali dei pensionati e dai patronati. Tra le principali modifiche:
- il riquadro degli importi mensili distingue valori positivi e negativi, con indicazione di pensione, maggiorazione sociale/aumento della pensione sociale, trattamenti di famiglia e trattenute, incluse le quote non cumulabili della legge n. 335/1995;
- nel riquadro delle rate è indicato il mese di pagamento per ciascuna rata;
- nei casi di tassazione congiunta sono riportati tutti i trattamenti considerati ai fini fiscali.
Il modello continua a essere inviato al domicilio del pensionato. Per quanto riguarda gli uffici pagatori, le operazioni di rinnovo hanno utilizzato la nuova banca dati definita dalla circolare n. 120 del 27 maggio 1997; le pensioni localizzate a uffici pagatori non presenti nella banca dati sono state provvisoriamente mantenute presso l’ufficio attuale, in attesa del trasferimento verso un ufficio definito nella banca dati.
Aggiornamenti al data base centrale delle pensioni
Dal 1998 il data base centrale delle pensioni è stato integrato con nuovi campi, tra cui:
- GP1AH6N, importo del contributo al SSN operato in sede di assistenza fiscale per l’anno precedente;
- GP1AV37N, codice tipologia prestazione per i fondi speciali di previdenza;
- GP1AP2E, importo del contributo straordinario per l’Europa trattenuto a seguito di dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell’assistenza fiscale;
- GP3CE33, importo annuo delle detrazioni dall’imposta per l’anno in corso, in sostituzione del campo GP3CE20;
- GP3CE34, importo dell’addizionale IRPEF;
- GP3CE35, aliquota del soggetto;
- GP3CE36, codice trattamento principale/secondario;
- GP3CE39, codice importo del trattamento attualizzato/dichiarato;
- GP5HG02 e GP8MD43, importi dell’addizionale IRPEF disposta sulla pensione, con specifiche modalità per le pensioni ai superstiti.
La nuova versione dell’interfaccia GP è stata inviata alle Sedi regionali per la distribuzione alle singole Sedi.
Operazioni preliminari al rinnovo
Prima dell’avvio del rinnovo sono stati eseguiti diversi aggiornamenti preliminari. È stato ripetuto l’abbinamento delle pensioni con le rendite vitalizie INAIL e IPSEMA, per individuare i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità o di assegno di invalidità che percepiscono anche rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale. Per le pensioni già abbinate è stato aggiornato l’importo della rendita in base ai dati comunicati dall’INAIL.
Contestualmente al rinnovo sono state ricalcolate, sulla base dei moduli RED 335, le pensioni per le quali le Sedi non avevano ancora provveduto alla ricostituzione; i nuovi importi sono corrisposti dal 1 gennaio 1998.
A differenza degli anni precedenti, prima del rinnovo non è stato effettuato l’abbinamento generalizzato delle pensioni ai fini della tassazione congiunta né gli abbinamenti segnalati con la procedura SIMA, poiché tale attività è stata demandata alla nuova funzione prevista dalla circolare n. 260/1997.
Eliminazioni, cessazioni e ricostituzioni d’ufficio
Sono state eliminate, con decorrenza dalla prima rata 1998, le pensioni localizzate in specifici uffici pagatori o prive dei requisiti indicati dalla circolare. In particolare, risultano eliminate le pensioni:
- localizzate a ELI o ELB da data anteriore al 1 settembre 1997;
- ai superstiti localizzate a SCA e intestate ad un unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1 gennaio 1997;
- sociali e assegni sociali di importo pari a lire 50 mensili, ovvero localizzati a RPS, PSR, HHH o CTR;
- assegni sociali erroneamente liquidati con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1996.
Le pensioni dirette erogate a titolari anche di pensione ai superstiti hanno comportato la cessazione del trattamento di famiglia per l’eventuale coniuge a carico, con effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti. I conguagli per i periodi anteriori al 1 gennaio 1998 dovranno essere determinati tramite ricostituzione.
Infine, le pensioni variate da data anteriore a gennaio 1998 sono state contraddistinte con specifici codici nel data base centrale per consentire l’attivazione della ricostituzione d’ufficio e il calcolo dei relativi conguagli.
Incumulabilità con redditi da lavoro autonomo
Le quote di pensione non cumulabili con redditi da lavoro autonomo sono state calcolate applicando il comma 14 dell’articolo 59 del collegato alla legge finanziaria 1998, secondo cui le quote dei trattamenti di anzianità eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi. Resta ferma la disciplina previgente, se più favorevole, per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1998.
Per le pensioni per le quali non risultano memorizzati i dati del reddito da lavoro autonomo necessari all’applicazione della trattenuta prevista dalla legge n. 662/1996, il pagamento è stato mantenuto nella misura in essere al 31 dicembre 1997. Tali posizioni saranno segnalate alle Sedi come ricostituzioni d’ufficio, affinché venga acquisito il reddito, anche se pari a zero.
Ricostituzioni d’ufficio
Le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 1998 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 o 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05, così da consentire alle Sedi l’attivazione della ricostituzione d’ufficio e la determinazione dei relativi conguagli.
Punti principali
Perequazione automatica e importi minimi
Per il 1997 la perequazione automatica delle pensioni è stata fissata al 3,9% in sostituzione del 3,8% previsto in via previsionale; sulla base di tale percentuale le pensioni 1997 sono state ricalcolate con attribuzione dei conguagli sulla prima rata del nuovo esercizio. Per il 1998 è stato previsto in via previsionale un aumento dell’1,7%. Il disegno di legge collegato alla finanziaria 1998 dispone inoltre che sulle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo non spetti la perequazione automatica, con attribuzione comunque fino al limite maggiorato per gli importi compresi tra cinque volte il minimo e tale limite incrementato della quota di perequazione. Gli importi dei trattamenti minimi 1997-1998 e le fasce di pensione sono rinviati all’allegato 1.
Periodicità di pagamento delle pensioni di importo basso
In applicazione della determinazione commissariale n. 2993/1994, i limiti di importo per il pagamento semestrale o annuale vengono aggiornati ogni anno in ragione della perequazione automatica. Per effetto degli aumenti 1997 e 1998, le pensioni facoltative e quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 51.000 annue sono pagate in una rata annuale anticipata; quelle della stessa gestione eccedenti lire 51.000 annue e fino a lire 56.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate; le pensioni di tutte le altre gestioni fino a lire 56.000 mensili sono pagate in due rate semestrali anticipate.
Certificazione dei redditi 1997 e nuovi dati fiscali
Con il decreto ministeriale 27 ottobre 1997 è stato approvato lo schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle ritenute operate nel 1997, in sostituzione del modello 201. Il sostituto d’imposta può predisporre un proprio modello, purché restino invariati dati e ordine degli stessi. La circolare elenca i nuovi dati inseriti nella certificazione, tra cui il contributo straordinario per l’Europa trattenuto nel 1997, il periodo di percezione della pensione, il periodo d’imposta degli arretrati, il saldo e il rimborso del contributo al SSN. Le certificazioni sono inviate al domicilio dei pensionati con il modello O bis M entro febbraio dell’anno successivo; per pensioni abbinate ai fini fiscali la dichiarazione è emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato. I conguagli positivi o negativi fino a lire 300.000 derivanti dal ricalcolo fiscale e SSN sono effettuati sulla prima rata 1998.
Nuove regole IRPEF, detrazioni e addizionale regionale
L’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 prevede che per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi l’IRPEF sia determinata sul complesso dei trattamenti. Le trattenute IRPEF sono state applicate secondo le aliquote per scaglioni vigenti, mentre per gli emolumenti arretrati la revisione delle aliquote e degli scaglioni è differita ai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 1999; per arretrati riferiti ad anni precedenti e corrisposti nel 1998 e 1999 si utilizzano quindi le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 1997. Dal 1 gennaio 1998 cambiano anche le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e assimilato. È istituita inoltre l’addizionale regionale IRPEF, pari allo 0,50% per il 1998 e il 1999, dovuta solo se l’IRPEF è effettivamente dovuta; per chi percepisce più pensioni il controllo avviene sul complesso dei trattamenti. L’addizionale è trattenuta in unica soluzione in sede di conguaglio fiscale.
Contributo al SSN e abolizione dal 1998
Il contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997 è stato calcolato sulla base delle variazioni dei codici operativi trasmessi dalle Sedi, con possibilità di ricalcoli per anni anteriori al 1997. Sulla prima rata 1998 sono stati eseguiti anche i conguagli relativi al 1996 per i titolari di più trattamenti pensionistici a carico di enti diversi. L’articolo 36 del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP abolisce dal 1 gennaio 1998 i contributi al SSN; di conseguenza, sulla prima rata 1998 viene rimborsata alle pensioni in pagamento nei mesi pari la quota relativa alla mensilità di gennaio 1998 trattenuta sull’ultima rata 1997.
Conguagli esigui, pensioni sociali e altri adeguamenti
I conguagli a debito o a credito inferiori a lire 20.000, relativi a pensione, IRPEF e contributo SSN, sono stati effettuati sulla prima rata 1998. Le pensioni sociali per le quali risulta in archivio un reddito che comporta la perdita del diritto sono state rinnovate nello stesso importo del 1997 e localizzate all’ufficio pagatore CTR, con necessità di verifica da parte delle Sedi. Gli assegni per il nucleo familiare sono stati adeguati ai nuovi importi previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 1997; per le pensioni già liquidate o ricostituite dal giugno 1997 i nuovi importi erano già stati applicati, mentre per le altre lo sono in sede di rinnovo se è memorizzato un reddito successivo al 1994. Sono stati inoltre ricalcolati gli assegni di invalidità e le maggiorazioni sociali sulla base delle indicazioni ministeriali collegate all’assegno sociale, con conguagli per i periodi anteriori al 1 gennaio 1998 da determinare tramite ricostituzione.
Arrotondamento, fondo spedizionieri doganali e modello Obis M
Dal rinnovo 1998 si applica l’arrotondamento a dieci lire previsto dalla legge n. 96/1997 per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche. La legge n. 230/1997 ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dal 1 gennaio 1998, con conseguente pagamento da parte dell’INPS in tredici mensilità e rate bimestrali anticipate nei mesi dispari, secondo il calendario aggiornato. Il modello Obis M è stato ristrutturato: nella sezione importi mensili compaiono valori positivi e negativi con totali parziali e finali; nelle rate è indicato il mese di pagamento; in caso di tassazione congiunta vengono riportati tutti i trattamenti considerati ai fini fiscali. Il modello continua a essere spedito al domicilio del pensionato.
Aggiornamenti del data base centrale e operazioni preliminari
Dal 1998 sono state introdotte nuove variabili nel data base centrale delle pensioni, tra cui l’importo del contributo al SSN da assistenza fiscale, il codice tipologia prestazione per i fondi speciali, l’importo del contributo straordinario per l’Europa, l’importo annuo delle detrazioni, l’importo dell’addizionale IRPEF, l’aliquota del soggetto e il codice trattamento principale/secondario. Prima del rinnovo sono stati ripetuti gli abbinamenti con rendite INAIL e IPSEMA, aggiornando gli importi delle rendite già abbinate; sono stati ricalcolati i trattamenti sulla base dei moduli RED 335 per le posizioni non ancora ricostituite; non è stato più effettuato, prima del rinnovo, l’abbinamento generalizzato ai fini della tassazione congiunta, demandato alla nuova funzione prevista dalla circolare n. 260/1997.
Eliminazioni, cessazioni e ricostituzioni d’ufficio
Sono state eliminate, con decorrenza dalla prima rata 1998, le pensioni localizzate a uffici pagatori particolari o prive di diritto secondo le condizioni indicate: pensioni localizzate a ELI o ELB da data anteriore al 1 settembre 1997, pensioni ai superstiti localizzate a SCA con unico titolare cessato anteriormente al 1 gennaio 1997, pensioni sociali e assegni sociali d’importo pari a lire 50 mensili o localizzati a RPS, PSR, HHH o CTR, nonché assegni sociali liquidati erroneamente con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1996. Per le pensioni dirette con titolare anche di pensione ai superstiti è cessato il trattamento di famiglia per il coniuge a carico dalla decorrenza della pensione ai superstiti. Le pensioni variate da data anteriore a gennaio 1998 sono state contraddistinte con specifici codici per attivare la ricostituzione d’ufficio e determinare i relativi conguagli.
Incumulabilità con redditi da lavoro autonomo
Le quote di pensione non cumulabili con redditi da lavoro autonomo sono state calcolate secondo il comma 14 dell’articolo 59 del collegato alla finanziaria 1998: le quote dei trattamenti di anzianità eccedenti il minimo FPLD sono cumulabili solo al 50% fino a concorrenza del reddito, salvo disciplina previgente più favorevole per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1998. Le pensioni per le quali non risultano memorizzati i redditi da lavoro autonomo necessari alla trattenuta restano in pagamento nella misura al 31 dicembre 1997 e vengono segnalate alle Sedi come ricostituzioni d’ufficio, con obbligo di acquisire il reddito anche se pari a zero.
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