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Circolare

Circolare numero 261 del 22-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’articolo 1 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 in materia di contribuzione figurativa per malattia. Viene chiarito che, per i lavoratori dipendenti, i periodi di malattia sono utili ai fini pensionistici entro certi limiti, mentre oltre il dodicesimo mese decorre una valutazione al 50%, con esclusione dei malati terminali. Sono inoltre precisati gli effetti nei sistemi retributivo e contributivo, la decorrenza delle nuove regole e le modalità di dichiarazione delle giornate di assenza da parte dei datori di lavoro.

Malattia e contribuzione figurativa ai fini pensionistici; trattamento dei periodi oltre 12 mesi e dei malati terminali

Malattia e contribuzione figurativa ai fini pensionistici

La circolare chiarisce la disciplina introdotta dal d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564 in materia di contribuzione figurativa per i periodi di assenza per malattia. L’intervento riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e precisa gli effetti dei nuovi limiti sul riconoscimento ai fini pensionistici, distinguendo tra regola generale e ipotesi di malati terminali.

Quadro normativo e ampliamento del periodo coperto

L’articolo 1 del d.lgs. n. 564/1996 conferma ed eleva il trattamento dei periodi di malattia già previsto dall’art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Dal 1 gennaio 1997 il limite di 52 settimane viene incrementato gradualmente di due mesi ogni tre anni fino a raggiungere 24 mesi. I commi 2, 3 e 4 disciplinano la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile, la sua collocazione temporale e l’attribuzione degli oneri, senza modificare il principio di utilità previdenziale della contribuzione stessa.

Rilevanza ai fini del diritto e della misura della pensione

La contribuzione figurativa per malattia è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della pensione di anzianità, per la quale è rilevante solo ai fini della misura. La circolare precisa che, per i lavoratori dipendenti, i periodi di malattia retribuiti in tutto o in parte sono considerati integralmente entro il limite complessivo di 12 mesi. Oltre tale soglia, la valutazione pensionistica è ridotta al 50%, anche quando i periodi risultino coperti da contribuzione obbligatoria.

Decorrenza della disciplina e computo del limite

La riduzione al 50% opera per i periodi di malattia retribuiti che si collocano a partire dal 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto. Il limite dei 12 mesi è complessivo e può derivare dalla sommatoria di più periodi di malattia discontinui. La disposizione non si applica alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 dicembre 1997.

Effetti nel sistema retributivo

Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 calcolate con il sistema retributivo, la contribuzione accreditata per i periodi di malattia retribuiti oltre i 12 mesi concorre nella misura del 50% nel computo dell’anzianità contributiva. Rimane invece invariato il criterio di calcolo della retribuzione media settimanale pensionabile, che deve comprendere anche le settimane di malattia retribuite oltre il dodicesimo mese e i relativi importi.

Effetti nel sistema contributivo

Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 calcolate con il sistema contributivo, la contribuzione derivante dai periodi di malattia retribuiti oltre i 12 mesi, determinata applicando l’aliquota di computo del 33% alla retribuzione imponibile, viene considerata al 50% ai fini della rivalutazione secondo il tasso annuo di capitalizzazione corrispondente alla media quinquennale del PIL nominale. Sul montante così formato si applica il coefficiente di trasformazione collegato all’età anagrafica del richiedente, richiamando la circolare n. 180 del 14 settembre 1996.

Malati terminali

La disciplina riduttiva al 50% non si applica ai malati terminali. Per l’individuazione di tale categoria la circolare richiama la nota ministeriale del 24 giugno 1997, che identifica il malato terminale come il paziente affetto da patologie evolutive in fase di irreversibilità clinica, con aspettativa di morte a breve termine. Per tali soggetti, i periodi di malattia retribuiti continuano a essere valutati integralmente ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, anche oltre i 12 mesi.

Adempimenti dei datori di lavoro e profili applicativi

In attesa delle istruzioni operative per l’evidenziazione sui modelli O1/M, i datori di lavoro devono dichiarare il totale delle giornate di assenza dal lavoro per malattia o infortunio successive al 15 novembre 1996 sommando tutte le giornate comunque retribuite, totalemente o parzialmente, per le quali è dovuta contribuzione obbligatoria. La circolare segnala infine che l’Istituto ha portato le criticità applicative al Ministero del Lavoro e che sia il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sia il Consiglio di Amministrazione hanno chiesto il riesame della disciplina con l’emanazione di un nuovo testo normativo.

Punti principali

Riordino della contribuzione figurativa per malattia

L’articolo 1 del d.lgs. n. 564/1996 conferma e amplia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il riconoscimento dei periodi di malattia già previsto dall’art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935. Dal 1 gennaio 1997 il limite originario di 52 settimane viene progressivamente elevato di due mesi ogni tre anni fino a 24 mesi. I commi successivi disciplinano la determinazione, la collocazione temporale e gli oneri della contribuzione figurativa, senza modificare il principio della sua rilevanza ai fini pensionistici.

Valenza ai fini pensionistici della contribuzione figurativa

I contributi figurativi per malattia sono utili sia per il diritto sia per la misura delle pensioni, con esclusione della pensione di anzianità, per la quale rilevano solo ai fini della misura. Per i periodi di malattia retribuiti, in tutto o in parte, la valutazione integrale opera fino a 12 mesi complessivi; oltre tale limite i periodi sono valutati al 50%, anche se coperti da contribuzione obbligatoria.

Decorrenza e applicazione del limite dei 12 mesi

La riduzione al 50% riguarda i periodi di malattia retribuiti che si collocano dal 15 novembre 1996 in avanti e non può applicarsi a pensioni con decorrenza anteriore al 1 dicembre 1997. Il limite dei 12 mesi è complessivo e comprende anche più periodi discontinui di malattia retribuita.

Effetti nel sistema retributivo

Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 calcolate con il sistema retributivo, i periodi di malattia retribuiti eccedenti i 12 mesi concorrono al 50% nell’anzianità contributiva. Resta invariata la determinazione della retribuzione media settimanale pensionabile, che deve continuare a considerare anche le settimane di malattia retribuite oltre i 12 mesi e i relativi importi.

Effetti nel sistema contributivo

Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 calcolate con il sistema contributivo, la contribuzione determinata applicando l’aliquota di computo del 33% alla retribuzione imponibile dei periodi di malattia retribuiti oltre i 12 mesi è valutata al 50% ai fini della rivalutazione. Al montante contributivo così ottenuto si applica il coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica del richiedente.

Esclusione per i malati terminali

La riduzione al 50% non si applica ai malati terminali. La circolare richiama i chiarimenti del Ministero del Lavoro del 24 giugno 1997, secondo cui rientra nella categoria il paziente affetto da patologie evolutive giunte a irreversibilità clinica, con aspettativa di morte a breve scadenza. Per tali soggetti i periodi di malattia retribuiti continuano a essere valutati integralmente ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se eccedono i 12 mesi.

Adempimenti dei datori di lavoro

In attesa delle modalità specifiche di evidenziazione sui modelli O1/M, i datori di lavoro devono dichiarare il totale delle giornate di assenza per malattia o infortunio dal 15 novembre 1996 sommando le giornate comunque retribuite, totalmente o parzialmente, per le quali è dovuta contribuzione obbligatoria.

Interventi successivi e richiesta di riesame

L’Istituto segnala di avere sottoposto al Ministero del Lavoro le criticità applicative dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996. Inoltre il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione hanno chiesto il riesame della disciplina con adozione di un nuovo testo normativo, trasmettendo i rispettivi atti al Ministero.

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