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Circolare

Circolare numero 267 del 24-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la disponibilità degli archivi e delle procedure per la liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con calcolo passante, precisando che le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 restano provvisorie fino alla disponibilità dei coefficienti di rivalutazione, mentre alcune reversibilità possono essere liquidate definitivamente. Vengono inoltre riepilogati i nuovi importi di perequazione, i limiti di reddito, le regole fiscali IRPEF e addizionale regionale, le modalità di calcolo delle quote contributive, le disposizioni sulle incumulabilità con redditi da lavoro, nonché una serie di novità operative nei pannelli applicativi e nelle procedure di liquidazione.

Liquidazione pensioni competenza 1998: aggiornamenti procedurali e trattamento importi/redditi

Liquidazione pensioni in competenza 1998 e aggiornamenti procedurali

La circolare disciplina l’avvio delle procedure di liquidazione pensionistica per la competenza 1998 e riepiloga i principali parametri economici, fiscali e operativi da utilizzare. Il documento è orientato agli uffici di liquidazione e contiene indicazioni sia sulla gestione provvisoria o definitiva delle pensioni, sia sugli aggiornamenti informatici e normativi connessi.

Disponibilità degli archivi e regime provvisorio/definitivo

Sono disponibili gli archivi per l’attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con procedura di calcolo passante. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni aventi decorrenza nel 1998, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 devono essere liquidate in via provvisoria.

Resta invece possibile la liquidazione definitiva delle pensioni di reversibilità con decorrenza nel 1998, purché derivino da una pensione diretta con decorrenza anteriore all’anno 1998.

Perequazione automatica e importi per il 1998

Dal 1 gennaio 1998 le pensioni sono incrementate dell’aumento di perequazione automatica pari al 1,7%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997. L’aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio in occasione della perequazione per l’anno 1999.

La circolare richiama inoltre l’articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998, secondo cui:

  • sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica per il 1998;
  • per le pensioni superiori a cinque volte il minimo ma inferiori al limite maggiorato della quota di perequazione, l’aumento spetta solo fino a concorrenza di tale limite.

Gli importi 1998 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono rinviati all’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

Limiti di reddito e prestazioni collegate al reddito

La circolare rinvia all’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 per i limiti di reddito relativi a:

  • integrazione al minimo delle pensioni, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983;
  • maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 544 del 1988;
  • integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984;
  • pensione sociale, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 153 del 1969 e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544;
  • assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

Retribuzione e reddito pensionabili; minimali di retribuzione

Nell’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80%, nonché le fasce pensionabili con aliquote decrescenti, validi per le pensioni con decorrenza nell’anno 1998.

Lo stesso allegato contiene anche i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche, previsti dall’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989. È precisato che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Incumulabilità con redditi del beneficiario

I riferimenti alle percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario sono contenuti nell’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997, in relazione alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995.

Trattamento fiscale: IRPEF, arretrati, addizionale regionale e detrazioni

Per le competenze correnti, le ritenute IRPEF sono applicate secondo le nuove aliquote per scaglioni di reddito previste dall’articolo 46 del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge n. 662 del 1996.

Per gli arretrati, la circolare richiama l’articolo 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo cui la revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni ha effetto per i periodi d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR. Ne consegue che:

  • gli arretrati sono tassati determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997;
  • per le nuove liquidazioni, gli arretrati relativi ad anni precedenti al 1998 sono assoggettati all’aliquota minima del 10%.

È inoltre prevista l’applicazione dell’addizionale regionale IRPEF istituita dal citato decreto legislativo; la trattenuta si opera al conguaglio di fine anno, solo se il pensionato è soggetto a trattenute IRPEF.

Le detrazioni d’imposta, modificate con decorrenza 1 gennaio 1998 dagli articoli 47 e 48 del decreto legislativo, riguardano in particolare:

  • le detrazioni per carichi di famiglia, tramite la modifica dell’articolo 12 del TUIR;
  • le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, tramite la modifica dell’articolo 13 del TUIR.

Il riepilogo delle detrazioni è anch’esso rinviato all’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

Interessi legali su crediti da lavoro

Con circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 è stato chiarito che gli interessi legali su crediti da lavoro devono essere tassati ai fini IRPEF come redditi da lavoro dipendente, con le stesse modalità della pensione cui si riferiscono. Le procedure di calcolo di conguagli e interessi sono in corso di modifica per recepire tale criterio; nel frattempo i dati necessari vengono memorizzati in specifici archivi, con rinvio a successive comunicazioni per il rilascio delle procedure aggiornate.

Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo

Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte col sistema contributivo, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 335 del 1995 prevede che il montante individuale dei contributi sia determinato applicando alla base imponibile l’aliquota di computo del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per i lavoratori autonomi, con rivalutazione annuale al tasso di capitalizzazione connesso alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT, determinato con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Per le pensioni e i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, il valore da acquisire nel campo "Montante Contributivo" dei pannelli MNLCR11 e MNLCR21 deve essere calcolato moltiplicando il montante individuale maturato al 31 dicembre 1996 per 1,062054 e sommando poi il montante relativo all’anno 1997.

Cumulo pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo

Per le pensioni di anzianità, la nuova disciplina introdotta dall’articolo 59, comma 14, del collegato alla legge finanziaria 1998 stabilisce che le quote eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

La circolare precisa che:

  • per i trattamenti liquidati in data anteriore al 1 gennaio 1998 continua ad applicarsi la disciplina previgente, se più favorevole;
  • per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 opera sempre la nuova disciplina.

Nuovo archivio degli uffici pagatori e controlli sui pagamenti

Le procedure di liquidazione in competenza 1998 utilizzano la nuova base dati degli uffici pagatori rilasciata con la circolare n. 120 del 27 maggio 1997. Non è consentita l’acquisizione di codici di ufficio pagatore non presenti in tale archivio.

È inoltre introdotto un nuovo controllo per individuare, al momento del calcolo, le pensioni il cui importo complessivo a calcolo non superi lire 10.000 mensili; tali pensioni sono al momento scartate con il codice errore 296. La circolare segnala che sono in corso modifiche ai programmi per consentire, in futuro, l’accantonamento temporaneo della pensione tra le errate e la richiesta al pensionato se intenda comunque ottenere la liquidazione del trattamento.

Non vengono più calcolate pensioni con pagamento localizzato all’ufficio pagatore ESA. Rimane operativa la localizzazione all’ufficio pagatore HHH per le pensioni per le quali la trattenuta per incumulabilità con rendita da infortunio o da lavoro autonomo è pari all’intero importo della pensione. In ogni caso sono poste in pagamento le pensioni il cui importo netto, dopo le predette trattenute, sia inferiore a lire 10.000 mensili.

Decorrenza del calcolo degli arretrati e decorrenza di ripristino

Sul pannello MNLAN30 è stato introdotto il campo "Decorrenza calcolo arretrati", facoltativo, da utilizzare per indicare la data dalla quale devono essere corrisposti gli arretrati. La procedura calcola comunque la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il database con tutte le decorrenze e determina gli arretrati da porre in pagamento solo dalla data inserita nel campo. In caso di successive ricostituzioni, tale decorrenza può essere modificata; il relativo valore viene registrato nel campo GP1AT03 del database pensioni.

Diverso è il campo "Decorrenza ripristino", utilizzabile soltanto quando la domanda di pensione sia stata presentata oltre i limiti di prescrizione. In tale ipotesi deve essere acquisito il codice "Causa Carico" pari a 9. La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, ma gli arretrati decorrono solo dalla data indicata nel campo "Decorrenza ripristino"; nelle successive ricostituzioni questa decorrenza non può essere modificata.

Per le pensioni già impostate con decorrenza di ripristino, all’attivazione dei programmi in competenza 1998 il sistema le scarta dal calcolo e le inserisce nell’archivio delle errate, così da consentire alla Sede di verificare se la data debba essere correttamente inserita nel campo della decorrenza degli arretrati. La circolare raccomanda inoltre particolare attenzione nelle variazioni delle pensioni per le quali sia stata acquisita la decorrenza degli arretrati.

In entrambi i casi:

  • la data acquisita non può essere successiva al 1 gennaio dell’anno in corso;
  • per la stessa pensione possono coesistere entrambe le decorrenze;
  • la "Decorrenza calcolo arretrati" deve essere successiva alla "Decorrenza ripristino".

Ulteriori aggiornamenti procedurali

Con le procedure di nuova liquidazione in competenza 1998 è possibile procedere anche alla liquidazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207 del 1996, secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 268 del 24 dicembre 1997.

Le procedure saranno inoltre aggiornate per gestire la liquidazione delle pensioni ai lavoratori parasubordinati, agli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, con rinvio a successive comunicazioni.

Stampe e programmi disponibili

La circolare precisa che non sono state apportate modifiche ai modelli di stampa attualmente in uso. Sono invece disponibili, per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni, gli oggetti elencati nell’allegato 1, comprensivi di programmi, mappe video e printer file con le rispettive date di versione.

Punti principali

Disponibilità archivi e criteri di liquidazione

Sono disponibili gli archivi per l’attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1998 con procedura di calcolo passante. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza 1998, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 devono essere liquidate in via provvisoria. Sono invece liquidabili in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza nel 1998 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore al 1998.

Perequazione automatica e importi 1998

Dal 1 gennaio 1998 alle pensioni è attribuito l’aumento di perequazione automatica del 1,7%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1997. L’aumento è riconosciuto in via previsionale, con conguaglio da effettuare in sede di perequazione 1999. Per effetto dell’articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla finanziaria 1998, sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica per il 1998; per gli importi superiori a cinque volte il minimo ma inferiori al limite aumentato della quota di perequazione, l’incremento spetta solo fino a concorrenza di tale limite.

Limiti di reddito e prestazioni collegate al reddito

I limiti di reddito per l’integrazione al minimo, per la maggiorazione sociale, per l’integrazione degli assegni di invalidità, per la pensione sociale e per l’assegno sociale sono rinviati all’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997. Lo stesso allegato contiene anche i limiti relativi alle prestazioni collegate al reddito e gli importi 1998 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

Retribuzione, reddito pensionabili e minimali contributivi

Per le pensioni con decorrenza nel 1998 sono riepilogati nell’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80%, nonché le fasce con aliquote decrescenti. Nello stesso allegato sono indicati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici, con l’esclusione dell’applicazione per lavoratori domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti e periodi di servizio militare o equiparato.

Regole fiscali: IRPEF, arretrati, addizionale regionale e detrazioni

Le ritenute IRPEF sulle competenze correnti sono applicate secondo le nuove aliquote per scaglioni di reddito richiamate dal decreto legislativo attuativo della delega della legge n. 662/1996. Gli arretrati continuano a essere tassati con le aliquote e gli scaglioni vigenti fino al 31 dicembre 1997; per le nuove liquidazioni, gli arretrati riferiti ad anni precedenti al 1998 sono tassati con aliquota minima del 10%. È inoltre prevista la trattenuta per l’addizionale regionale IRPEF, da operare al conguaglio di fine anno solo se il pensionato è già soggetto a IRPEF. Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e per lavoro dipendente o assimilato sono state modificate dal 1 gennaio 1998 e sono riepilogate nell’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.

Interessi legali e trattamento fiscale

Il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli interessi legali su crediti da lavoro devono essere tassati IRPEF come redditi da lavoro dipendente, con le stesse modalità della pensione a cui si riferiscono. Le procedure di calcolo dei conguagli e degli interessi sono in fase di modifica; nel frattempo i dati necessari al calcolo degli interessi vengono memorizzati in appositi archivi, con riserva di ulteriori comunicazioni per il rilascio delle procedure.

Sistema contributivo e montante individuale

Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte col sistema contributivo, il montante individuale dei contributi si determina applicando alla base imponibile l’aliquota di computo del 33% per i dipendenti e del 20% per gli autonomi, con rivalutazione annuale al tasso di capitalizzazione legato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT. Per le pensioni e i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, il valore da acquisire nei pannelli MNLCR11 e MNLCR21 va calcolato moltiplicando il montante maturato al 31 dicembre 1996 per 1,062054 e sommando il montante relativo al 1997.

Cumulo pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo

Per le pensioni di anzianità la nuova disciplina prevede che le quote eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1998 continua ad applicarsi la disciplina previgente, se più favorevole; per quelli con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 vale sempre la nuova regola.

Nuovi controlli operativi e archivi pagatori

Le procedure 1998 utilizzano la nuova base dati degli uffici pagatori rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997, senza possibilità di acquisire codici non presenti nell’archivio. È stato inoltre introdotto un controllo per le pensioni con importo complessivo a calcolo non superiore a lire 10.000 mensili, che vengono al momento scartate con errore 296. Non vengono più calcolate pensioni con pagamento localizzato all’ufficio pagatore ESA; resta invece la localizzazione HHH nei casi di trattenuta totale per incumulabilità con rendita da infortunio o da lavoro autonomo.

Decorrenze arretrati e ripristino

Sul pannello MNLAN30 è stato inserito il campo facoltativo "Decorrenza calcolo arretrati", da utilizzare per stabilire da quale data corrispondere gli arretrati. La procedura calcola la pensione dalla decorrenza originaria, aggiorna il database con tutte le decorrenze e liquida gli arretrati solo dalla data indicata; il campo è registrato nel database pensioni come GP1AT03. Il campo "Decorrenza ripristino" va usato solo quando la domanda è stata presentata oltre i termini di prescrizione, con codice "Causa Carico" pari a 9; in tal caso gli arretrati decorrono dalla data indicata e la decorrenza non è modificabile nelle successive ricostituzioni. Le pensioni con decorrenza di ripristino già acquisita sono scartate all’avvio per consentire alla Sede di verificare l’eventuale corretta imputazione nel campo degli arretrati. Per entrambe le decorrenze non può essere acquisita una data successiva al 1 gennaio dell’anno in corso e, se presenti entrambe, la decorrenza degli arretrati deve essere successiva a quella di ripristino.

Nuove categorie e aggiornamenti applicativi

Con le procedure 1998 è possibile liquidare l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207/1996, secondo istruzioni della circolare n. 268 del 24 dicembre 1997. Le procedure saranno inoltre aggiornate per gestire la liquidazione delle pensioni ai lavoratori parasubordinati, agli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali e ai dipendenti degli enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo n. 357/1990. Non risultano modifiche alle stampe in uso.

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