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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 290 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Iscrizione ipotecaria nei confronti di liquidatore - accertamento dei confronti di società estinta - ammissibilità - non sussiste. D.lgs. 175/14, art. 28 - applicabilità retroattiva - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'ammissibilità dell'iscrizione ipotecaria nei confronti del socio liquidatore. L'atto accertativo non notificato personalmente al liquidatore non poteva costituire valido presupposto per agire contro di lui. È stata inoltre esclusa l'efficacia retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che quindi non si applica alle società cancellate dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore della norma.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita nei suoi confronti per un'obbligazione tributaria riferita a una società già cancellata dal registro delle imprese. Sebbene l'atto di accertamento della società non fosse stato contestato, esso non era stato notificato anche al socio liquidatore personalmente. È stata inoltre esaminata l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    La disposizione relativa agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Un debito tributario accertato nei confronti di una società non può essere automaticamente fatto valere contro il socio o il liquidatore quale persona fisica senza un autonomo titolo e senza la notificazione dell'atto impositivo al soggetto personalmente interessato, quando tale notifica sia necessaria per fondare la sua responsabilità.
  • L'iscrizione ipotecaria nei confronti del liquidatore richiede che l'Amministrazione dimostri validamente la responsabilità personale del destinatario; il solo ruolo ricoperto nella società non è sufficiente.
  • Le norme che disciplinano gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, se non prevedono espressamente la retroattività, si applicano di regola solo alle cancellazioni successive alla loro entrata in vigore.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti della società non elimina automaticamente le garanzie difensive del socio o liquidatore, che deve poter contestare la pretesa quando essa viene estesa alla sua persona.

Testo integrale

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