Sentenza del 07/02/2019 n. 290 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Iscrizione ipotecaria nei confronti di liquidatore - accertamento dei confronti di società estinta - ammissibilità - non sussiste. D.lgs. 175/14, art. 28 - applicabilità retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'ammissibilità dell'iscrizione ipotecaria nei confronti del socio liquidatore. L'atto accertativo non notificato personalmente al liquidatore non poteva costituire valido presupposto per agire contro di lui. È stata inoltre esclusa l'efficacia retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che quindi non si applica alle società cancellate dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore della norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita nei suoi confronti per un'obbligazione tributaria riferita a una società già cancellata dal registro delle imprese. Sebbene l'atto di accertamento della società non fosse stato contestato, esso non era stato notificato anche al socio liquidatore personalmente. È stata inoltre esaminata l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
La disposizione relativa agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Un debito tributario accertato nei confronti di una società non può essere automaticamente fatto valere contro il socio o il liquidatore quale persona fisica senza un autonomo titolo e senza la notificazione dell'atto impositivo al soggetto personalmente interessato, quando tale notifica sia necessaria per fondare la sua responsabilità.
- L'iscrizione ipotecaria nei confronti del liquidatore richiede che l'Amministrazione dimostri validamente la responsabilità personale del destinatario; il solo ruolo ricoperto nella società non è sufficiente.
- Le norme che disciplinano gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, se non prevedono espressamente la retroattività, si applicano di regola solo alle cancellazioni successive alla loro entrata in vigore.
- La definitività dell'accertamento nei confronti della società non elimina automaticamente le garanzie difensive del socio o liquidatore, che deve poter contestare la pretesa quando essa viene estesa alla sua persona.
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