Sentenza del 07/02/2019 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - CATASTO - stazione marittima - categoria E/1 - attribuibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva modificato d'ufficio e con efficacia retroattiva, dopo circa dodici anni dalla convalida originaria, la categoria catastale del terminal da E/1 a D/8, ritenendo che la struttura fosse destinata a un'attività turistico-commerciale privata e non a un servizio pubblico di trasporto marittimo. La società ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'autotutela tardiva, la violazione del termine ragionevole, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché l'erroneità del nuovo classamento, sostenendo che il terminal fosse una stazione marittima pubblica riconducibile alla categoria E/1.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e ha confermato l'annullamento del provvedimento di variazione catastale. Ha ritenuto che l'intervento in autotutela, adottato dodici anni dopo la convalida della categoria E/1, violasse il termine ragionevole e i principi di legittimo affidamento e certezza del diritto. Ha inoltre valorizzato la concessione rilasciata dall'Autorità Portuale e l'obbligo contrattuale della società di fornire i servizi anche a terzi a condizioni tariffarie non discriminatorie, considerandolo un obbligo di servizio pubblico. Il classamento E/1 è quindi rimasto valido, con condanna dell'Agenzia alle spese del grado, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949
Le stazioni marittime sono ricondotte alla categoria catastale E/1.
La Commissione ha ritenuto che una stazione marittima destinata al servizio passeggeri possa essere censita in E/1, senza attribuire rilievo decisivo al fatto che il gestore sia un soggetto privato.
Art. 21-nonies, legge n. 241/1990
L'annullamento d'ufficio deve intervenire entro un termine ragionevole e tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Il potere di autotutela catastale, secondo la decisione, deve rispettare il termine ragionevole e tutelare l'affidamento maturato sulla precedente determinazione amministrativa.
Art. 6, comma 11, legge n. 84/1994
Le Autorità Portuali non possono svolgere direttamente attività commerciali, industriali, operazioni o servizi portuali; tali attività possono essere affidate a imprese concessionarie, restando in capo all'Autorità funzioni di indirizzo, controllo e regolazione.
Art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 14 novembre 1994
Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.
La gestione delle stazioni marittime e il supporto ai passeggeri sono stati considerati servizi di interesse generale nell'ambito portuale.
Art. 4, comma 3, legge n. 84/1994
Funzione di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi.
La funzione crocieristica rientra tra le funzioni portuali previste dalla legge, elemento utilizzabile per valutare la destinazione della struttura.
Art. 7, D.Lgs. n. 504/1992
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
La norma disciplina l'esenzione ICI per gli immobili rientranti nel gruppo E, ma non stabilisce direttamente i criteri tecnici di attribuzione della categoria catastale.
Art. 5, R.D.L. n. 652/1939
La qualificazione catastale deve riferirsi all'unità immobiliare urbana e alle sue caratteristiche giuridiche, economiche e fisiche.
Articoli 6 e 8, D.P.R. n. 1142/1949
Il classamento deve considerare la destinazione funzionale e produttiva dell'immobile, valutata in relazione alle caratteristiche concrete e alla funzione svolta.
Circolare Agenzia del Territorio n. 4/2007
Destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto.
L'Agenzia ha richiamato la necessità del collegamento con il pubblico trasporto per l'attribuzione della categoria E/1; tale impostazione non è stata ritenuta sufficiente a superare, nel caso concreto, la precedente convalida e l'affidamento maturato.
Massime di principio
- Una variazione catastale d'ufficio che incide su una classificazione previamente convalidata deve essere adottata entro un termine ragionevole e con adeguata motivazione, soprattutto quando siano trascorsi molti anni e il contribuente abbia organizzato la propria attività sulla base dell'atto precedente.
- La categoria E/1 per una stazione marittima non dipende necessariamente dal fatto che il gestore sia un ente pubblico: possono essere rilevanti la destinazione oggettiva della struttura, l'inserimento nel sistema portuale, il controllo dell'Autorità competente e gli obblighi di accesso o servizio nei confronti dei terzi.
- L'ubicazione in area portuale o la mera qualificazione come terminal crocieristico non bastano, da sole, per ottenere E/1; occorre dimostrare la concreta funzione di stazione marittima e il collegamento con un servizio passeggeri di interesse generale.
- La concessione amministrativa può costituire un elemento probatorio importante per dimostrare la destinazione pubblicistica dell'immobile, in particolare quando impone al concessionario di servire anche terzi e di applicare condizioni non discriminatorie.
- L'autotutela non può essere utilizzata come semplice strumento per correggere a distanza di molti anni una diversa valutazione dell'amministrazione, senza ponderare l'interesse pubblico attuale e l'affidamento del privato.
- La classificazione catastale e l'eventuale esenzione tributaria sono questioni collegate ma distinte: l'esenzione non determina automaticamente il classamento, che deve essere valutato secondo la destinazione e le caratteristiche dell'immobile.
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