Sentenza del 07/02/2019 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Processo tributario - interesse ad agire - recupero accisa su carburanti illegittimamente estratti da deposito fiscale - obbligazione solidale del titolare del deposito e del trasportatore - acquiescenza dell'obbligato principale e saldo del debito tributario - impugnazione del trasportatore coobbligato - interesse - mancanza - conseguenza - inammissibilità dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva emesso un avviso di pagamento nei confronti della società titolare del deposito fiscale, P. s.r.l., e di Flavio Acerboni, quale trasportatore coobbligato, per il recupero di accise, interessi, indennità di mora e spese relative a prodotti petroliferi estratti illecitamente dal deposito senza documentazione accompagnatoria. P. s.r.l., obbligata in solido, aveva prestato acquiescenza all'avviso e aveva integralmente pagato l'importo richiesto prima che Acerboni proponesse il ricorso. Acerboni aveva comunque impugnato l'atto, contestandone la legittimità sotto diversi profili.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse ad agire e ad impugnare. Poiché il debito tributario era stato integralmente pagato dall'obbligato principale, l'Agenzia aveva confermato che nulla era più dovuto da Acerboni; pertanto, dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sarebbe derivata alcuna utilità giuridicamente apprezzabile per il coobbligato. Acerboni è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio d'appello, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse.
Il requisito dell'interesse ad agire si applica anche alle impugnazioni: l'appello è ammissibile solo se il suo eventuale accoglimento può procurare alla parte un risultato utile, concreto e giuridicamente apprezzabile.
Art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992
La parte soccombente nel processo tributario può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio; nel caso concreto, le spese dell'appello sono state poste a carico del contribuente.
Cass. civ. n. 4592/2012
L'impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse.
La mera volontà di ottenere una diversa motivazione della sentenza o di contestare astrattamente l'atto non è sufficiente: occorre che la decisione possa incidere concretamente sulla posizione giuridica dell'impugnante.
Cass. civ. nn. 17745/2005 e 18736/2003
Confermano che l'interesse a impugnare deve essere valutato in base all'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono obbligati in solido per un debito tributario, il pagamento integrale effettuato da uno di essi estingue il debito nei confronti dell'Amministrazione anche per gli altri coobbligati, nei limiti dell'importo pagato.
- Il coobbligato non ha interesse a impugnare l'atto impositivo se, prima o durante il giudizio, il debito è stato integralmente soddisfatto e l'Amministrazione conferma che non gli è più richiesto alcun pagamento.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale: non è sufficiente perseguire una pronuncia meramente teorica, la correzione della motivazione o l'accertamento astratto dell'illegittimità dell'atto.
- Prima di proseguire un ricorso o un appello in materia tributaria occorre verificare se il pagamento eseguito da un coobbligato abbia già eliminato qualsiasi obbligo personale verso l'Amministrazione; in tal caso, la prosecuzione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alle spese.
- L'estinzione del debito tributario verso l'ente impositore non esclude necessariamente eventuali rapporti interni di rivalsa o regresso tra coobbligati, ma tali questioni devono essere fatte valere in un giudizio e con uno strumento processuale che conservi uno specifico interesse.
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