Sentenza del 07/02/2019 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Novara
Costituzione e difesa dell'Ente di riscossione a mezzo avvocato del libero foro - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992 non impedisca all'Agenzia per la Riscossione di avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro, in applicazione del successivo art. 12 dello stesso decreto. La costituzione e la difesa dell'Ente sono quindi state considerate legittime.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della costituzione e della difesa dell'Ente di riscossione tramite un legale esterno, sostenendo che la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 156/2015, avrebbe limitato tale possibilità o imposto il ricorso all'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La modifica introdotta dal D.Lgs. 156/2015 non è stata interpretata come un divieto per l'Agenzia per la Riscossione di farsi assistere da un avvocato del libero foro.
Art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione consente la difesa tecnica nel processo tributario e costituisce il fondamento della possibilità per l'Ente di riscossione di avvalersi di un legale esterno.
Art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La modifica normativa non ha eliminato la facoltà dell'Agenzia per la Riscossione di ricorrere alla difesa tecnica mediante un avvocato del libero foro.
Massime di principio
- L'Agenzia per la Riscossione può, in linea generale, costituirsi e difendersi nel processo tributario tramite un avvocato del libero foro, senza che ciò determini automaticamente un difetto di rappresentanza o di difesa.
- La modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992 deve essere coordinata con l'art. 12 dello stesso decreto: la disciplina della rappresentanza dell'ente non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica di un legale esterno.
- La contestazione della validità della costituzione dell'Ente non può fondarsi soltanto sul fatto che il difensore appartenga al libero foro; occorre verificare eventuali specifiche irregolarità nella procura, nell'incarico o nei requisiti del difensore.
- In situazioni analoghe, la presenza di un avvocato esterno incaricato dall'Ente di riscossione è normalmente compatibile con il processo tributario, salvo diversa e specifica previsione applicabile al caso concreto.
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