Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Novara

Costituzione e difesa dell'Ente di riscossione a mezzo avvocato del libero foro - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992 non impedisca all'Agenzia per la Riscossione di avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro, in applicazione del successivo art. 12 dello stesso decreto. La costituzione e la difesa dell'Ente sono quindi state considerate legittime.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la legittimità della costituzione e della difesa dell'Ente di riscossione tramite un legale esterno, sostenendo che la modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 156/2015, avrebbe limitato tale possibilità o imposto il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • Art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La modifica introdotta dal D.Lgs. 156/2015 non è stata interpretata come un divieto per l'Agenzia per la Riscossione di farsi assistere da un avvocato del libero foro.

  • Art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione consente la difesa tecnica nel processo tributario e costituisce il fondamento della possibilità per l'Ente di riscossione di avvalersi di un legale esterno.

  • Art. 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    La modifica normativa non ha eliminato la facoltà dell'Agenzia per la Riscossione di ricorrere alla difesa tecnica mediante un avvocato del libero foro.

Massime di principio

  • L'Agenzia per la Riscossione può, in linea generale, costituirsi e difendersi nel processo tributario tramite un avvocato del libero foro, senza che ciò determini automaticamente un difetto di rappresentanza o di difesa.
  • La modifica dell'art. 11 del D.Lgs. 546/1992 deve essere coordinata con l'art. 12 dello stesso decreto: la disciplina della rappresentanza dell'ente non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica di un legale esterno.
  • La contestazione della validità della costituzione dell'Ente non può fondarsi soltanto sul fatto che il difensore appartenga al libero foro; occorre verificare eventuali specifiche irregolarità nella procura, nell'incarico o nei requisiti del difensore.
  • In situazioni analoghe, la presenza di un avvocato esterno incaricato dall'Ente di riscossione è normalmente compatibile con il processo tributario, salvo diversa e specifica previsione applicabile al caso concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.