Sentenza del 07/02/2019 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Novara
L'informazione di presa in carico da parte dell'agente per la Riscossione non è impugnabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’informazione con cui l’Agente della Riscossione comunicava di aver preso in carico le somme per la riscossione, sostenendo implicitamente che tale comunicazione fosse autonomamente impugnabile e potesse incidere sulla sua posizione tributaria.
La decisione
La contestazione non è stata accolta, poiché la comunicazione di presa in carico ha una funzione esclusivamente informativa: serve a rendere noto il passaggio delle somme dall’ente impositore all’Agente della Riscossione e non contiene una nuova o autonoma pretesa tributaria. Pertanto, non è normalmente un atto impugnabile. Può tuttavia essere contestata quando rappresenta il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 121/2010
L’Agente per la Riscossione ha l’obbligo di informare il contribuente, mediante raccomandata o PEC, di avere preso in carico le somme per la riscossione.
La norma impone un obbligo di comunicazione informativa sul passaggio di consegne tra ente impositore e Agente della Riscossione, senza attribuire alla comunicazione autonoma efficacia impositiva o esecutiva.
Massime di principio
- Un atto meramente informativo, che non introduce una nuova pretesa tributaria né modifica quella già comunicata al contribuente, non è normalmente autonomamente impugnabile.
- La comunicazione di presa in carico non sostituisce l’atto impositivo o la cartella e non riapre i termini per contestare una pretesa già conosciuta.
- L’atto può diventare impugnabile se è il primo documento con cui il contribuente viene effettivamente a conoscenza della pretesa tributaria, perché in tal caso deve essere garantita la possibilità di difesa.
- Per valutare l’impugnabilità occorre verificare il contenuto concreto dell’atto e stabilire se abbia una funzione soltanto informativa oppure se renda conoscibile per la prima volta una pretesa tributaria.
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