Cassazione Penale, Sentenza n. 19409/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza sostenendo: (1) manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione dell'art. 322, comma 3 c.p., perché le richieste di denaro ai pazienti sarebbero state formulate con toni amichevoli e scherzosi, con somme esigue (30 euro in due occasioni), senza reiterazione dopo rifiuto e senza effetti concreti (nessun paziente cambiò medico), sicché la condotta sarebbe inidonea a configurare il reato; (2) manifesta illogicità della motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con censura per presunta retroattività della nuova previsione normativa e con la tesi che la fattispecie sarebbe di particolare tenuità per il limitato numero di episodi e l'esiguità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché si limitava a censure di merito non affrontando criticamente le argomentazioni della sentenza di appello: la Corte territoriale ha valutato, anche alla luce dei messaggi acquisiti e delle dichiarazioni dei pazienti, l'idoneità ex ante delle sollecitazioni a conseguire lo scopo corruttivo, concludendo per la responsabilità dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: non vi è stata applicazione retroattiva dell'art. 131-bis (si è solo rilevata la sua entrata in vigore posteriore ai fatti) e il diniego della causa di non punibilità si è fondato sull'abitualità della condotta, desunta dalla reiterazione e dalla frequenza degli episodi. È stata confermata la condanna e disposto il pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322, comma 3 cod. pen.
Dispositivo sul reato attribuito in sede di ricostituzione; la Corte ha ritenuto configurabile la sollecitazione di denaro in cambio di certificati medici come atto idoneo a integrare il reato contestato.
art. 319-quater cod. pen.
Norma inizialmente richiamata nella contestazione di primo grado; il procedimento ha poi riqualificato la fattispecie secondo l'art. 322 citato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione nella fattispecie per la presenza di elementi di abitualità e per la sussistenza di più reati della stessa indole, rendendo inapplicabile l'esclusione per tenuità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Atto normativo che ha modificato/richiamato l'art. 131-bis; la Corte ha solo annotato la sua entrata in vigore successiva ai fatti senza ravvisare applicazione retroattiva.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019 (Faleburle)
Principio che l'idoneità dell'offerta di utilità va valutata ex ante: anche proposte di modesta entità possono essere idonee se non del tutto irrisorie.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
La pluralità di reati della stessa indole può essere accertata anche quando gli illeciti siano esaminati dallo stesso giudice nel medesimo procedimento; elemento indicativo di abitualità.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Conferma la compatibilità tra la causa di non punibilità per tenuità e il reato continuato, ma delimita il rapporto tra continuazione e nozione di abitualità.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Ampia definizione della nozione di 'reati della stessa indole' richiedendo valutazioni oggettive e soggettive per inferire una tendenza criminale comune; utile per escludere la tenuità.
Massime di principio
- L'idoneità della richiesta di denaro va valutata ex ante: toni amichevoli o l'entità modesta della somma non escludono il reato se la proposta era potenzialmente efficace.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando emergono elementi di abitualità o una pluralità di reati della stessa indole, valutabili anche nel corso dello stesso procedimento.
- La retroattività favorevole di norme non viene automaticamente applicata: il giudice annota l'entrata in vigore successiva, ma valuta la causa di non punibilità sui fatti concreti e sugli elementi probatori a disposizione.
- Per escludere la responsabilità bisogna dimostrare non solo l'esiguità del danno ma anche l'assenza di reiterazione, di caratteristiche comuni tra gli episodi e di una tendenza a violare i doveri connessi alla funzione svolta.
- In procedimenti che riguardano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (es. medico convenzionato) il contesto professionale e la frequenza delle condotte sono elementi decisivi nella valutazione della gravità e dell'habitus criminis.
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