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Provvedimento

Provvedimento del 23/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina modalità, termini e fase graduale di attuazione per l’invio telematico dei modelli 730-4 dai Caf all’Agenzia delle Entrate e la loro messa a disposizione ai sostituti d’imposta. Approva inoltre il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", con istruzioni e specifiche tecniche, limitando per il 2009 l’applicazione a determinate province e prevedendo termini di comunicazione al 31 marzo 2009.

Trasmissione telematica del risultato contabile dei modelli 730-4 e approvazione della relativa comunicazione

Trasmissione telematica e approvazione del modello 730-4

Il documento disciplina l’attuazione dell’art. 16 del DM 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal DM 7 maggio 2007, n. 63, in materia di scambio telematico del risultato contabile delle dichiarazioni 730. Contestualmente approva il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", con istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione.

Modalità di trasmissione del modello 730-4 da parte dei Caf

I Caf-dipendenti devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile del mod. 730-4 nello stesso file contenente i dati della dichiarazione, entro i termini previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a), e comma 2, del DM n. 164/1999.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta:

  • rilascia al singolo Caf l’attestazione di ricezione entro i successivi cinque giorni;
  • rende disponibili ai sostituti d’imposta i risultati contabili entro dieci giorni dalla ricezione;
  • conferma ai Caf, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

Casi particolari

Se risulta impossibile consegnare il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia trasmette la relativa ricevuta al Caf, che provvede all’invio del modello 730-4 al sostituto per le vie ordinarie.

Se il sostituto riceve un risultato contabile relativo a un contribuente per il quale non è tenuto ai conguagli, deve restituire il modello 730-4 direttamente al Caf entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti.

Soggetti tenuti alla comunicazione dei dati per la ricezione telematica

I sostituti d’imposta che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 devono presentare l’apposito modello di comunicazione entro il 31 marzo 2009, secondo la propria configurazione telematica:

  • se abilitati ai servizi telematici con una sola chiave, comunicano tale scelta con l’apposito modello;
  • se dotati di più chiavi di abilitazione, indicano i codici sede Entratel presso cui ricevere i modelli;
  • se si avvalgono di un intermediario abilitato, indicano il codice sede Entratel dell’intermediario prescelto;
  • se hanno più sedi operative che effettuano conguagli, comunicano i dati di ciascuna sede e l’eventuale intermediario per ogni singola sede.

È prevista la presentazione anche per i sostituti che nel 2008 hanno già ricevuto i modelli 730-4 telematicamente e non hanno variato il domicilio fiscale.

Termini e effetti delle variazioni

Le variazioni dei dati comunicati devono essere trasmesse entro il quinto giorno lavorativo successivo al verificarsi dell’evento.

  • Se la variazione è trasmessa entro il 31 marzo, ha effetto per lo stesso anno.
  • Se trasmessa oltre il 31 marzo, ha effetto per l’assistenza fiscale dell’anno successivo.

La revoca della comunicazione è ammessa esclusivamente in caso di cessazione dell’attività con perdita della qualifica di sostituto d’imposta.

Approvazione e reperibilità del modello

È approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il modello è utilizzabile nell’anno 2009 dai sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province individuate dal provvedimento, ed è reperibile gratuitamente sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre che su altri siti purché conforme alle caratteristiche tecniche prescritte.

Gradualità di attuazione per il 2009

Per il 2009 le disposizioni si applicano soltanto ai sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province elencate nel provvedimento, tra cui Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo.

Per i sostituti diversi da quelli indicati, i Caf e i professionisti abilitati all’assistenza fiscale inviano autonomamente i modelli 730-4 e 730-4 integrativi con le modalità ordinarie e nei medesimi termini previsti.

Struttura e contenuto della comunicazione

La comunicazione è composta da un unico prospetto con:

  • dati del sostituto d’imposta;
  • quadro A, per richiedere la disponibilità dei dati presso la propria utenza telematica;
  • quadro B, per richiedere la disponibilità presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato;
  • sezione di revoca;
  • firma della comunicazione;
  • impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.

Nei dati del sostituto devono essere indicati codice fiscale, sigla della provincia del domicilio fiscale, numero di cellulare o indirizzo e-mail. La provincia deve appartenere all’elenco previsto dal provvedimento.

Quadro A: disponibilità dei dati presso il sostituto

Il quadro A si articola in due sezioni:

  • Sezione I, riservata agli utenti Fisconline, per ricevere i dati direttamente sull’utenza telematica del sostituto;
  • Sezione II, riservata agli utenti Entratel, per ricevere i dati sull’utenza telematica Entratel del sostituto.

Se il sostituto non ha più sedi operative o non ha autonome gestioni del personale dipendente, può indicare convenzionalmente il codice sede operativa "000".

Se vi sono più sedi operative, deve essere compilato un rigo per ogni sede, usando i medesimi codici adottati per la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente (CUD), con valori numerici da "001" a "999". Il codice "000" è ammesso solo se è compilato un solo rigo e non è compilato il quadro B.

Per ciascuna sede deve essere indicato il corrispondente codice sede Entratel. Se non sono sufficienti i righi disponibili, si utilizza un ulteriore modulo, numerato progressivamente, ripetendo in ogni modulo successivo il codice fiscale del sostituto.

Quadro B: disponibilità dei dati presso l’intermediario

Il quadro B serve a richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.

Anche qui, in caso di assenza di più sedi operative o di autonome gestioni, può essere usato il codice sede operativa "000"; se invece vi sono più sedi, va compilato un rigo per ciascuna sede, con i medesimi codici utilizzati per il CUD.

Per ogni rigo devono essere indicati:

  • codice fiscale dell’intermediario incaricato;
  • codice sede Entratel dell’intermediario;
  • numero di cellulare dell’intermediario;
  • indirizzo e-mail dell’intermediario.

L’indicazione del recapito telefonico o e-mail serve a consentire all’Agenzia delle Entrate comunicazioni rapide in caso di necessità operative.

Revoca della comunicazione e firma

La revoca può essere richiesta soltanto in caso di cessazione dell’attività. Va indicata la data di cessazione nel formato gg/mm/aaaa.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal sostituto d’imposta. Il riquadro di impegno alla trasmissione telematica è riservato all’intermediario abilitato, che deve indicare codice fiscale, data dell’impegno e firma, conservando la copia cartacea sottoscritta dal sostituto e la delega conferita.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

La fornitura telematica è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri e si articola in:

  • record di tipo A, di testa;
  • record di tipo B, contenente il frontespizio;
  • record di tipo C, contenente i dati delle sedi operative;
  • record di tipo Z, di coda.

La sequenza deve prevedere un solo record A all’inizio, un record B per ogni modello, tanti record C quanti necessari, e un solo record Z alla fine. Se la dimensione complessiva supera il limite di 3 MB compressi, devono essere predisposte più forniture, mantenendo ogni comunicazione nella medesima fornitura.

I campi posizionali e non posizionali sono regolati da precise regole di formato, allineamento e codifica. I dati devono essere inizializzati con spazi nelle parti non compilate, tutti i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo e i file che non rispettano le specifiche vengono scartati.

Controlli su codici fiscali e utenze telematiche

Il codice fiscale del sostituto, quello degli intermediari indicati nel quadro B e il codice fiscale della persona fisica che effettua l’invio telematico devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.

La mancata registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione, senza possibilità di conferma. In caso di omocodia già risolta dall’Agenzia con attribuzione di nuovo codice fiscale, l’indicazione del vecchio codice nella comunicazione determina lo scarto.

Il codice fiscale del sostituto e il codice sede Entratel devono inoltre corrispondere a un’utenza effettivamente abilitata; eventuali anomalie rilevate in sede di ricezione determinano lo scarto.

Requisiti di stampa del modello

L’allegato tecnico stabilisce le caratteristiche per la stampa del modello e delle istruzioni:

  • formato A4;
  • carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso 80 gr./mq;
  • contenuti grafici conformi ai fac-simili allegati;
  • stampa tipografica in nero con fondini azzurri pantone 311 U, oppure stampa monocromatica nera con stampanti laser o equivalenti;
  • indicazione sul bordo laterale sinistro dei dati identificativi del soggetto che cura la stampa e degli estremi del provvedimento.

Informativa privacy

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 chiarisce che i dati contenuti nella comunicazione sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per finalità di assistenza fiscale nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti da legge o regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge presso il Ministero o l’Agenzia delle Entrate. Non è richiesto il consenso al trattamento, trattandosi di soggetti pubblici e di conferimento obbligatorio per legge presso gli intermediari.

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