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Provvedimento

Provvedimento del 26/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello C/IAL e le relative istruzioni per la comunicazione annuale del mantenimento del livello occupazionale da parte dei datori di lavoro beneficiari del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Sono disciplinati soggetti obbligati, modalità telematiche, termini di presentazione, reperibilità del modello e istruzioni per la compilazione dei quadri A e B, compresi i casi di credito inferiore a quello concesso, revoca e decadenza dall'agevolazione.

Approvazione del modello C/IAL per la comunicazione annuale del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Approvazione del modello C/IAL per il credito d'imposta nelle aree svantaggiate

Il documento approva il modello di comunicazione C/IAL, con le relative istruzioni, da utilizzare per la verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale ai fini del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Il provvedimento attua l'articolo 6, comma 4, del decreto MEF 12 marzo 2008, in relazione all'agevolazione prevista dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Soggetti obbligati e finalità della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dai datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta. Essa serve a comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale e, se del caso, il minor credito d'imposta spettante rispetto a quello inizialmente riconosciuto.

Sono tenuti alla comunicazione, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, i soggetti che hanno presentato l'istanza IAL e ne hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e/o 2010.

Contenuto del modello

Il modello è composto da:

  • frontespizio, con i dati identificativi del beneficiario, la dichiarazione del datore di lavoro e la sottoscrizione;
  • quadro A, relativo alla verifica annuale del livello occupazionale;
  • quadro B, da compilare solo se il credito spettante è inferiore a quello concesso, con l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Il frontespizio contiene anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati del datore di lavoro, dell'eventuale rappresentante firmatario, del referente e i recapiti.

Modalità di presentazione e termini

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente da soggetti abilitati o tramite intermediari incaricati ai sensi del DPR n. 322 del 1998.

I termini sono:

  • per l'anno 2009, dalle ore 10:00 del 2 febbraio alle ore 24:00 del 31 marzo 2009;
  • per gli anni 2010 e 2011, dalle ore 10:00 del 1° febbraio alle ore 24:00 del 31 marzo di ciascun anno.

La trasmissione avviene con il prodotto informatico "COMUNICAZIONE IAL", disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate dal 29 gennaio 2009.

Reperibilità, stampa e conservazione

Il modello è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e può essere prelevato anche da altri siti, purché conforme nella struttura e nella sequenza e recante gli estremi del provvedimento e l'indirizzo del sito di provenienza.

È consentita la riproduzione in stampa monocromatica nera, purché siano garantite chiarezza, intelligibilità nel tempo e conformità grafica al modello approvato.

L'intermediario che trasmette telematicamente deve consegnare al contribuente una copia cartacea della comunicazione e della ricevuta telematica. La comunicazione sottoscritta e la ricevuta vanno conservate dal beneficiario.

Verifica annuale del livello occupazionale

Il quadro A serve a indicare i dati necessari alla verifica del mantenimento del livello occupazionale.

La verifica consiste nel confronto tra:

  • la media dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, compresi i contratti con contenuto formativo, complessivamente in forza nell'anno per cui il credito è riconosciuto;
  • la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nel 2007.

Se il numero medio dei lavoratori nell'anno verificato risulta pari o inferiore alla media del 2007, il beneficiario decade dall'agevolazione a partire dall'anno successivo a quello oggetto di verifica.

Nel quadro A vanno indicati:

  • rigo A1: il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell'anno precedente a quello di invio della comunicazione;
  • rigo A2: il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nel 2007; la colonna 1 va barrata se nel 2007 non vi erano lavoratori dipendenti.

Dichiarazioni del datore di lavoro e revoca

Nel frontespizio il datore di lavoro deve barrare una delle seguenti caselle:

  • casella A: il livello occupazionale è superiore a quello del 2007 e il credito spettante è almeno pari a quello riconosciuto dall'Agenzia; in tal caso si compila solo il quadro A;
  • casella B: il livello occupazionale è superiore a quello del 2007, ma il credito spettante è inferiore a quello riconosciuto; in tal caso si compilano i quadri A e B;
  • casella C: si intende annullare totalmente una comunicazione già inviata; in questo caso si compila solo il frontespizio e si indica il numero di protocollo della comunicazione da annullare.

La revoca comporta che la comunicazione si considera non presentata e il beneficiario decade dall'agevolazione, salvo nuova comunicazione tempestivamente trasmessa.

Quadro B: credito d'imposta spettante e rinuncia parziale

Il quadro B va compilato solo se il credito spettante è inferiore a quello concesso nella comunicazione di accoglimento dell'istanza IAL.

Le ipotesi considerate sono:

  • errori materiali nella compilazione dell'istanza IAL con indicazione di un importo superiore a quello spettante;
  • mancata conservazione per almeno tre anni, o due anni per le PMI, di alcuni posti di lavoro creati, con conseguente decadenza retroattiva dall'agevolazione;
  • presenza di entrambe le cause.

La compilazione del quadro B comporta rinuncia al credito eccedente rispetto a quello indicato.

Nel riquadro specifico va indicato il codice motivo della rinuncia parziale:

  • 1: errori materiali nell'istanza IAL;
  • 2: mancata conservazione dei posti di lavoro;
  • 3: entrambe le condizioni.

Per ciascun mese da B1 a B12 occorre indicare:

  • in colonna 1, il numero complessivo dei lavoratori per i quali spetta il credito;
  • in colonna 2, l'ammontare mensile del credito maturato.

Devono essere compilati tutti i righi a partire dal mese di decorrenza dell'agevolazione. L'importo mensile non può superare il prodotto del numero dei lavoratori per 416,00 euro.

Nel rigo B13 va indicato l'ammontare complessivo del credito spettante per gli anni 2008, 2009 e 2010:

  • colonna 1: somma degli importi di colonna 2 dei righi B1-B12;
  • colonne 2 e 3: credito spettante per ciascun anno, pari al credito di dicembre 2008 moltiplicato per 12, salvo adeguamento ai massimali del regolamento CE n. 2204/2002.

Gli importi dichiarati nel rigo B13 non possono comunque superare il credito riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate; in caso contrario la comunicazione non viene accolta.

Casi particolari e soggetti non tenuti

Non sono tenuti alla comunicazione i datori di lavoro che hanno ottenuto il credito d'imposta solo per l'anno 2008 per esaurimento dei fondi stanziati per il 2009 e 2010. Tuttavia, se il credito spettante per il 2008 è inferiore a quello concesso, devono comunque presentare la comunicazione per indicare il minor credito. Se intendono ottenere il credito per 2009 e 2010, devono presentare una nuova istanza tra il 1° e il 20 aprile 2009 utilizzando il modello per il rinnovo della richiesta.

Aspetti organizzativi e competenza dell'ufficio

La gestione delle comunicazioni è demandata al Centro operativo di Pescara.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo n. 300 del 1999;
  • Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
  • regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • legge n. 244 del 2007;
  • decreto MEF 12 marzo 2008;
  • regolamento CE n. 2204/2002;
  • DPR n. 322 del 1998;
  • decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998.

Informativa privacy

L'informativa allegata specifica che i dati personali contenuti nella comunicazione sono trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o da regolamento.

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. Il consenso non è richiesto, trattandosi di soggetti pubblici e di dati il cui conferimento è obbligatorio per legge.

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