Cassazione Penale, Sentenza n. 16170/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per reati connessi a sostanze stupefacenti e associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente, tramite difesa, deduce sei motivi contestando la gravità indiziaria: sostiene che il Tribunale abbia fatto errori logico-interpretativi usando condotte di terzi come prova a carico del Manni, non abbia valutato o risposto adeguatamente alle deduzioni difensive (memoria ex art. 309, comma 6 c.p.p.), e che per singoli capi (n. 1, 23, 40, 43, 75-76, 78-81) manchino riscontri diretti (es. video, sequestri) tali da sostenere la detenzione, le cessioni e la partecipazione all'associazione; contesta inoltre la qualificazione di "associazione" ritenendola un rapporto sinallagmatico fornitore/cliente senza quid pluris di affectio societatis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché essenzialmente voluto a rimescolare la ricostruzione dei fatti e privo di un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e logica sulla gravità indiziaria, basata su un complesso probatorio: videoregistrazioni che avrebbero ripreso il ricorrente mentre occultava sostanza nello pluviale e successivo prelievo da parte di terzi, intercettazioni telefoniche non equivoche (es. conv. n.1779) che documentano rapporti, cessioni e ruoli all'interno del gruppo, consegne documentate da videosorveglianza e il successivo arresto in flagranza del Manni con il rinvenimento di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana (250 g cocaina, 100 g hashish, 100 g marijuana) che confermerebbero la destinazione allo spaccio e la reiterazione. La Corte ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria tanto per i reati-fine quanto per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenendo provati elementi di stabilità del rapporto con i fornitori, il ruolo essenziale del Manni nella piazza di spaccio e il reclutamento di altri soggetti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale dell'istanza di riesame avverso la misura cautelare; la Corte osserva che le deduzioni difensive ex art. 309 comma 6 non sono state valorizzate dal ricorso in modo specifico e dunque le censure risultano aspecifiche.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte conferma una lettura estensiva della fattispecie associativa: è sufficiente un rapporto durevole e stabile tra soggetti (anche non complesso o formalizzato) finalizzato al traffico di stupefacenti; la partecipazione può emergere da disponibilità a fornire o acquistare la droga con carattere durevole.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento ai reati-fine (detenzione e cessione di stupefacenti); la Corte ritiene che intercettazioni, videoregistrazioni e il successivo arresto con ingenti quantitativi costituiscano prova grave indiziaria dei reati contestati.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso alle condotte criminose; la pronuncia conferma che le condotte del ricorrente si inquadrano anche in termini di concorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione: la Corte applica il principio per cui sono inammissibili i motivi che non si confrontano in modo specifico con i passaggi argomentativi della decisione impugnata e che si risolvono in una mera rielaborazione dei fatti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla valutazione probatoria; la Corte però ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente valutato e motivato il compendio probatorio, per cui le doglianze sulla presunta carenza non sono specifiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese a norma dell'art. 616 c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale: la Corte ordina la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte, considerata la sentenza costituzionale, ritiene di non escludere la corresponsione ma valuta l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e fissa equitativamente l'importo.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesta la gravità indiziaria è spesso inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza confrontare punto per punto la motivazione del giudice di merito; è necessario indicare specifici errori logici o omessi passaggi argomentativi.
- Videoregistrazioni e intercettazioni, se non ambigue e se concordanti con altri elementi (es. arresto in flagranza e quantitativi sequestrati), costituiscono prova grave indiziaria idonea a sostenere misure cautelari per delitti di spaccio.
- La configurazione dell'art. 74 DPR 309/1990 può essere riconosciuta anche in assenza di una struttura complessa: rapporti durevoli, affidamento reciproco e ruoli stabili (fornitura, smistamento, vendita) possono integrare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
- Per impugnare con successo la sussistenza della misura cautelare è utile evidenziare incoerenze specifiche nella motivazione del giudice (fatti inesistenti, illogicità manifesta, mancanza oggettiva di riscontri) e non solo proporre una diversa interpretazione probatoria.
- La presenza di reiterazione, quantità significative e condotte di reclutamento o di gestione della vendita sono elementi che rafforzano la qualificazione come traffico organizzato e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, rischio di inquinamento probatorio, ecc.).
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