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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - ente della riscossione - vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo - legittimazione passiva - sussiste - motivi del ricorso - esistenza del credito ovvero legittimità della richiesta del tributo - non sussiste - litisconsorzio necessario - art. 39, d.lgs. n. 112/99 - art. 14, d.lgs. n. 546/92 - è tale - chiamata in causa dell'Ufficio - è necessaria - nullità giudizio di primo grado - consegue - rinnovazione ab origine - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava motivi attinenti all'esistenza del credito tributario e alla legittimità della richiesta del tributo, cioè profili riferibili all'Amministrazione che ha emesso l'atto impositivo e non a vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo dell'ente della riscossione. In tali ipotesi l'ente della riscossione non è l'unico soggetto legittimato passivamente: sussiste un litisconsorzio necessario con l'Amministrazione emanante l'atto presupposto.

La decisione

La Corte ha stabilito che la mancata chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria o dell'ente impositore determina la violazione del litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio di primo grado. Il procedimento deve quindi essere rinnovato ab origine, previa partecipazione dell'Amministrazione competente. L'ente della riscossione è legittimato passivamente soltanto quando si contestano vizi propri della cartella o degli atti esecutivi.

Norme richiamate

  • Art. 39, d.lgs. n. 112/1999

    La norma rileva nel distinguere la responsabilità e la legittimazione dell'agente della riscossione rispetto a quella dell'ente impositore; l'agente risponde delle questioni relative alla propria attività e agli atti della riscossione, non dell'esistenza o della fondatezza del credito tributario.

  • Art. 14, d.lgs. n. 546/1992

    Prevede il litisconsorzio necessario quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti. Se viene impugnata la pretesa tributaria, deve partecipare al giudizio anche l'Amministrazione che ha emesso l'atto presupposto.

  • Cassazione, sentenza n. 6450/2002

    Ha affermato che la mancata chiamata dell'Amministrazione emanante l'atto presupposto comporta la nullità del giudizio e la necessità di rinnovarlo integralmente sin dall'origine.

Massime di principio

  • L'ente della riscossione è il legittimato passivo quando si contestano vizi propri della cartella, della notificazione, dell'intimazione o degli atti esecutivi.
  • Quando si contesta l'esistenza del debito, la debenza del tributo, l'an o il quantum della pretesa impositiva, il contraddittorio deve coinvolgere l'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto.
  • La mancata partecipazione del soggetto necessariamente coinvolto può determinare la nullità del giudizio, con rinnovazione del procedimento fin dal primo grado.
  • Per individuare correttamente il resistente occorre qualificare il motivo di ricorso: vizi della riscossione e dell'esecuzione riguardano l'agente della riscossione; vizi della pretesa tributaria riguardano l'ente impositore.

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