Sentenza del 16/11/2016 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - ente della riscossione - vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo - legittimazione passiva - sussiste - motivi del ricorso - esistenza del credito ovvero legittimità della richiesta del tributo - non sussiste - litisconsorzio necessario - art. 39, d.lgs. n. 112/99 - art. 14, d.lgs. n. 546/92 - è tale - chiamata in causa dell'Ufficio - è necessaria - nullità giudizio di primo grado - consegue - rinnovazione ab origine - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava motivi attinenti all'esistenza del credito tributario e alla legittimità della richiesta del tributo, cioè profili riferibili all'Amministrazione che ha emesso l'atto impositivo e non a vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo dell'ente della riscossione. In tali ipotesi l'ente della riscossione non è l'unico soggetto legittimato passivamente: sussiste un litisconsorzio necessario con l'Amministrazione emanante l'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha stabilito che la mancata chiamata in causa dell'Amministrazione finanziaria o dell'ente impositore determina la violazione del litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio di primo grado. Il procedimento deve quindi essere rinnovato ab origine, previa partecipazione dell'Amministrazione competente. L'ente della riscossione è legittimato passivamente soltanto quando si contestano vizi propri della cartella o degli atti esecutivi.
Norme richiamate
Art. 39, d.lgs. n. 112/1999
La norma rileva nel distinguere la responsabilità e la legittimazione dell'agente della riscossione rispetto a quella dell'ente impositore; l'agente risponde delle questioni relative alla propria attività e agli atti della riscossione, non dell'esistenza o della fondatezza del credito tributario.
Art. 14, d.lgs. n. 546/1992
Prevede il litisconsorzio necessario quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti. Se viene impugnata la pretesa tributaria, deve partecipare al giudizio anche l'Amministrazione che ha emesso l'atto presupposto.
Cassazione, sentenza n. 6450/2002
Ha affermato che la mancata chiamata dell'Amministrazione emanante l'atto presupposto comporta la nullità del giudizio e la necessità di rinnovarlo integralmente sin dall'origine.
Massime di principio
- L'ente della riscossione è il legittimato passivo quando si contestano vizi propri della cartella, della notificazione, dell'intimazione o degli atti esecutivi.
- Quando si contesta l'esistenza del debito, la debenza del tributo, l'an o il quantum della pretesa impositiva, il contraddittorio deve coinvolgere l'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto.
- La mancata partecipazione del soggetto necessariamente coinvolto può determinare la nullità del giudizio, con rinnovazione del procedimento fin dal primo grado.
- Per individuare correttamente il resistente occorre qualificare il motivo di ricorso: vizi della riscossione e dell'esecuzione riguardano l'agente della riscossione; vizi della pretesa tributaria riguardano l'ente impositore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 2740 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3074 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →