Sentenza del 21/02/2017 n. 1542 - Comm. Trib. Prov. Milano
FRODI CAROSELLO - Fatture soggettivamente inesistenti - Detraibilità Iva - Soggetto cessionario - Prova della partecipazione al meccanismo fraudolento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria sosteneva che le operazioni riguardassero fatture soggettivamente inesistenti e che la società acquirente fosse coinvolta, o avrebbe dovuto essere consapevole, del complessivo meccanismo fraudolento realizzato dalle controparti mediante un giro di vendite e acquisti finalizzato a non versare l’IVA. La contestazione, tuttavia, non dimostrava in modo esauriente la partecipazione della contribuente alla frode né la sua consapevolezza dell’illecito. La società aveva acquistato certificati verdi da controparti abilitate alla vendita, soggetti che avrebbero dovuto essere previamente controllati dalla pubblica autorità.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta non adeguatamente provata. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una frode nella catena commerciale o l’inadempimento fiscale di altri operatori: occorre provare, con elementi specifici, che il soggetto cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione collegata a una frode IVA. In assenza di tale prova, deve essere tutelato l’affidamento del contribuente e non può essere negata la detrazione dell’IVA. Il ricorso della società contribuente è stato quindi accolto.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la sola esistenza di fatture soggettivamente inesistenti o di un’evasione IVA commessa da altri soggetti non basta a negare la detrazione al cessionario.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il contribuente conosceva, o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il collegamento dell’operazione a una frode.
- Il diritto alla detrazione può essere negato soltanto quando sia dimostrata la partecipazione consapevole del contribuente al meccanismo fraudolento, non sulla base di presunzioni generiche o del solo mancato versamento dell’imposta da parte del cedente.
- L’affidamento del contribuente è meritevole di tutela quando egli acquista da operatori formalmente abilitati e non emergono circostanze anomale che rendano esigibili ulteriori verifiche rispetto alla normale diligenza commerciale.
- La preventiva abilitazione o verifica delle controparti da parte della pubblica autorità può rafforzare l’affidamento dell’acquirente, senza però escludere in assoluto la necessità di verifiche qualora sussistano concreti indici di anomalia.
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