Circolare numero 284 del 17-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici anticipati previsti dagli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991, entrata in vigore l'11 agosto 1991. Vengono disciplinati i requisiti, i destinatari, i limiti numerici, la decorrenza, il regime di cumulabilità, la presentazione delle domande e gli oneri a carico della G.I.A.S. e delle imprese. Per l'art. 27 sono distinti il pensionamento anticipato di anzianità per imprese ad alta innovazione e competitività, l'estensione ai settori industriali indicati dal comma 6 e la pensione anticipata di vecchiaia del comma 7; per l'art. 29 sono invece regolati i trattamenti anticipati di vecchiaia nel settore siderurgico pubblico e affini. Sono inoltre fornite indicazioni operative e un fac-simile di richiesta di pagamento degli oneri alle imprese.
Istruzioni applicative sui prepensionamenti anticipati ex artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991
Istruzioni applicative sui prepensionamenti anticipati ex artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991
La circolare disciplina la nuova materia dei pensionamenti anticipati introdotta dalla legge n. 223/1991, entrata in vigore l'11 agosto 1991, che ha sostituito la precedente disciplina della legge n. 155/1981. Il documento fornisce le istruzioni operative per i trattamenti previsti dagli artt. 27 e 29, rinviando invece a separata circolare per l'art. 19.
Quadro generale e struttura della disciplina
La circolare distingue tre fattispecie:
- il trattamento anticipato di anzianità per le imprese indicate dai primi cinque commi dell'art. 27;
- l'estensione di tale trattamento ai lavoratori delle imprese industriali dei settori richiamati dal comma 6 dell'art. 27;
- la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle imprese di cui al comma 6, prevista dal comma 7 dell'art. 27 e, separatamente, dall'art. 29 per il settore siderurgico pubblico e per i settori connessi.
Per ciascuna ipotesi la circolare individua requisiti soggettivi e oggettivi, limiti numerici, modalità di domanda, decorrenza, disciplina del cumulo e riparto degli oneri tra G.I.A.S. e imprese.
Art. 27, commi 1-5: trattamento anticipato di anzianità
Il trattamento anticipato di anzianità è riservato ai lavoratori dipendenti da imprese caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale e capacità innovativa, considerate di interesse nazionale, interessate da ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e investimenti.
La concessione è subordinata alla presenza di una deliberazione del CIPE che attesti l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera. La circolare precisa che, a differenza della precedente disciplina, l'accertamento è attribuito al CIPE e non al CIPI.
Requisiti soggettivi
Alla data del 31 dicembre 1991 il lavoratore deve possedere:
- almeno 30 anni, pari a 1.560 settimane, di anzianità assicurativa e contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità ex art. 22 della legge n. 153/1969;
- non deve essere titolare di pensione o assegno di invalidità.
Per il perfezionamento del requisito contributivo possono essere considerati anche i periodi assicurativi fatti valere in Stati esteri convenzionati, secondo il criterio già utilizzato per l'art. 16 della legge n. 155/1981.
Limiti numerici
Il numero dei lavoratori ammessi al pensionamento anticipato non può eccedere le eccedenze accertate dalla delibera CIPE. Inoltre il limite complessivo previsto dalla legge è di 11.000 unità, comprensivo non solo dei prepensionamenti ex commi 1-5, ma anche di quelli ex commi 6 e 7 dell'art. 27. Il rispetto di tale limite è garantito dal CIPE in sede di deliberazione.
Misura del trattamento
La pensione anticipata di anzianità è calcolata secondo le norme comuni, incrementando l'anzianità contributiva utile con un numero di settimane pari a quelle necessarie per raggiungere 35 anni di contribuzione, senza comunque superare le settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto e il compimento dell'età pensionabile, fissata in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. La circolare rileva che, per effetto di tale limite, il calcolo può essere effettuato anche su un numero di settimane utile inferiore a 1.820.
Ai fini del calcolo devono essere considerati anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non utili al diritto.
Decorrenza e regime giuridico
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed è equiparato, a tutti gli effetti, alla pensione di anzianità ex art. 22 della legge n. 153/1969, con conseguente applicazione del divieto di cumulo e dell'equiparazione alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile.
Domanda e termini
La facoltà di richiedere il pensionamento anticipato deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1991. I lavoratori interessati devono presentare domanda all'impresa di appartenenza entro tale data. Se il numero delle domande supera le eccedenze accertate, l'impresa procede a una selezione in base alle proprie esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione.
Le domande, dopo l'eventuale selezione, devono essere trasmesse dalle imprese alle sedi INPS competenti entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso ai lavoratori; poiché tale termine non può andare oltre il 31 dicembre 1991, la trasmissione all'INPS deve avvenire non oltre il 10 gennaio 1992.
La circolare richiama anche il comma 4 dell'art. 27, secondo cui la domanda irrevocabile va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del CIPE o dalla maturazione dei 30 anni di anzianità, se successiva; tuttavia precisa che, per effetto della scadenza ultima del 31 dicembre 1991, tale termine non può essere integralmente fruito se si colloca oltre quella data.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'Istituto si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
Oneri a carico della G.I.A.S. e delle imprese
La G.I.A.S., ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989, deve versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ogni mese di anticipazione, due componenti di onere:
- una somma calcolata applicando l'aliquota contributiva vigente all'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore, ragguagliata a mese o a settimana;
- una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata.
La circolare dettaglia il calcolo della prima componente con la formula S = R x C x N, dove:
- R è l'ultima retribuzione settimanale;
- C è l'aliquota contributiva IVS vigente alla data di cessazione, al netto delle quote per asili nido e assistenza malattia ai pensionati;
- N è il numero di settimane di anticipazione.
Per i trattamenti da liquidare a lavoratori cessati nel 1991 l'aliquota è indicata nel 26,17%.
La seconda componente si ottiene moltiplicando l'importo mensile del trattamento, comprensivo del rateo per la tredicesima mensilità, per il numero di mesi di anticipazione. L'onere complessivo è dato dalla somma delle due componenti.
Le imprese devono rimborsare alla G.I.A.S. un contributo pari al 30% dell'onere complessivo per ciascun lavoratore ammesso al trattamento.
Pagamento e rateizzazione
Dopo la liquidazione del trattamento, la sede INPS comunica all'impresa, con raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale, l'importo dovuto e invia un piano di ammortamento cumulativo per tutti i pensionati, con i relativi bollettini postali.
Il contributo può essere versato:
- in unica soluzione;
- oppure in forma rateale, con interessi al 10% annuo, in un numero di rate mensili di pari importo non superiore ai mesi di anticipazione della pensione.
La facoltà di rateizzazione è esclusa se la comunicazione dell'onere avviene dopo la data terminale del periodo di anticipazione. Il pagamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di inadempienza totale o parziale, si applicano le somme aggiuntive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, con successivo recupero coattivo del credito in caso di persistente mancato pagamento.
Art. 27, comma 6: estensione ai settori industriali indicati
Il comma 6 estende la facoltà di pensionamento anticipato di anzianità ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali dei settori siderurgico privato, alluminio e produzione di alluminio, elettromeccanico e cantieristico privato limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.
L'estensione opera con gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i commi 1-5 e può essere esercitata anch'essa entro il 31 dicembre 1991. La circolare rinvia integralmente alle istruzioni già fornite per la prima fattispecie.
Art. 27, comma 7: pensione anticipata di vecchiaia nei medesimi settori
Il comma 7 riconosce ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali dei settori di cui al comma 6 la possibilità di ottenere la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, con le stesse procedure, limiti e contribuzioni previste per il pensionamento anticipato di anzianità.
Destinatari e condizioni
La facoltà è riservata ai soli lavoratori delle imprese che abbiano previsto tale utilizzo in accordi aziendali o di comparto. Anche in questo caso la concessione è subordinata a una deliberazione CIPE che accerti le eccedenze di manodopera e all'ulteriore verifica della previsione negli accordi aziendali o di comparto, accertata dal CIPE in sede di esame delle domande ex comma 3.
Requisiti soggettivi
Alla data del 31 dicembre 1991 il lavoratore deve avere:
- un'anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria non inferiore a 15 anni e non superiore a 30 anni;
- un'età compresa tra 55 e 60 anni per gli uomini e tra 50 e 55 anni per le donne.
Sono esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità. La circolare chiarisce che il riferimento alla soglia dei 30 anni va inteso come anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità, e non come mera contribuzione complessiva.
Limiti, misura, decorrenza e divieto di cumulo
Il numero dei lavoratori ammessi alla pensione anticipata di vecchiaia, sommato a quello degli aventi diritto al trattamento anticipato di anzianità ex commi 1-5 della stessa impresa, non può superare le eccedenze accertate dal CIPE.
La prestazione è calcolata secondo le norme comuni, aumentando la contribuzione effettiva con un numero di settimane pari al periodo tra cessazione del rapporto e compimento dei 60 anni per gli uomini o dei 55 per le donne. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto.
In caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 della legge n. 153/1969.
Per domanda, risoluzione del rapporto, oneri e istruzioni operative si rinvia alle regole già esposte per il trattamento di anzianità.
Art. 29: pensione anticipata di vecchiaia nel settore siderurgico pubblico
L'art. 29 disciplina la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore siderurgico pubblico, comprese quelle richiamate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 120/1989 convertito dalla legge n. 181/1989, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico limitatamente alle attività di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.
Periodo di validità e limite complessivo
La facoltà deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1991. Il numero complessivo dei lavoratori che possono beneficiare del trattamento non può superare 9.000 unità, da ripartire tra le imprese interessate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro delle Partecipazioni Statali.
Condizioni e requisiti soggettivi
La concessione è subordinata alla presenza dell'impresa nelle tabelle allegate al decreto interministeriale di attuazione della ripartizione del limite numerico.
Alla data del 31 dicembre 1991 il lavoratore deve possedere:
- 780 contributi settimanali ovvero 180 contributi mensili nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- età compresa tra 50 e 60 anni per gli uomini e tra 47 e 55 anni per le donne.
Anche in questo caso non hanno titolo i titolari di pensione o assegno di invalidità.
Misura, decorrenza e cumulo
La pensione anticipata di vecchiaia è determinata con le regole comuni, incrementando l'anzianità contributiva effettiva con le settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno di età per gli uomini o del 55° per le donne, con limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva.
La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e, in caso di rioccupazione del prepensionato presso terzi, opera il divieto di cumulo di cui all'art. 22 della legge n. 153/1969.
Domanda e istruzioni operative
La domanda deve essere presentata all'unità produttiva di appartenenza entro il 31 dicembre 1991. Se le richieste superano i limiti fissati dal decreto interministeriale, le imprese selezionano i lavoratori secondo le proprie esigenze.
Le domande, dopo l'eventuale selezione, vanno trasmesse alle sedi INPS entro 10 giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 10 gennaio 1992. Anche qui il rapporto di lavoro si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
Per gli oneri a carico della G.I.A.S. e delle imprese la circolare rinvia alle istruzioni già dettate per l'art. 27.
Istruzioni operative e comunicazioni alle imprese
Le sedi INPS devono considerare che le domande trasmesse dalle imprese potrebbero non essere compilate sul modulo prescritto o essere prive della documentazione necessaria. In tali casi gli interessati devono essere invitati a produrre il modulo Vo 1 e i documenti di rito, precisando che tale produzione non è soggetta a termini di legge.
La Direzione generale acquisirà tempestivamente le delibere CIPE e gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti da ammettere al prepensionamento, trasmettendoli alle SAP competenti tramite messaggi T.P. o telefax. Le SAP devono verificare che i nominativi corrispondano alle domande ricevute e segnalare eventuali anomalie alla Direzione centrale pensioni, Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e gestione minatori.
Per i prepensionamenti ex art. 29, la Direzione generale trasmetterà con urgenza alle sedi il decreto interministeriale contenente la ripartizione delle 9.000 unità.
Allegato: modello di richiesta oneri
È allegato un fac-simile di comunicazione alle imprese, con cui la sede INPS richiede il versamento degli oneri relativi ai prepensionamenti riconosciuti ai sensi degli artt. 27 e 29. Il modello indica la composizione dell'importo dovuto, la possibilità di pagamento in unica soluzione o rateale, il termine di 30 giorni per il versamento e l'applicazione di somme aggiuntive e azioni di recupero in caso di inadempienza.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nell'ambito della legge n. 223/1991, che ha sostituito la precedente disciplina del pensionamento anticipato contenuta negli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981. Essa fornisce le istruzioni applicative degli artt. 27 e 29, rinviando a una circolare separata per l'art. 19.
Art. 27: pensionamento anticipato di anzianità per imprese ad alta innovazione
Il trattamento è riconosciuto ai dipendenti di imprese interessate da ristrutturazione e riorganizzazione con programmi di sviluppo e investimenti, purché vi sia una delibera CIPE che accerti le eccedenze strutturali di manodopera. La facoltà deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1991 e il lavoratore deve avere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva utile. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità.
Limiti numerici, misura, decorrenza e domanda ex art. 27
Il numero dei lavoratori ammessi non può superare le eccedenze accertate e il limite complessivo di 11.000 unità previsto dalla norma. La pensione è calcolata con maggiorazione convenzionale della contribuzione fino a 35 anni, senza superare il periodo intercorrente tra cessazione e età pensionabile; decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. La domanda va presentata all'impresa entro il 31 dicembre 1991 e trasmessa all'INPS entro 10 giorni, quindi non oltre il 10 gennaio 1992.
Oneri economici e contribuzione a carico di G.I.A.S. e imprese
Per ogni prepensionamento la G.I.A.S. deve corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti due importi: uno collegato all'applicazione dell'aliquota contributiva sull'ultima retribuzione e uno pari alle rate di pensione anticipate. Le imprese devono versare alla G.I.A.S. un contributo pari al 30% dell'onere complessivo. È prevista la possibilità di pagamento rateale con interessi al 10% annuo e l'applicazione delle somme aggiuntive in caso di inadempienza.
Estensione ai settori industriali del comma 6 e pensione anticipata di vecchiaia del comma 7
Il comma 6 estende il pensionamento anticipato di anzianità ai lavoratori di specifici settori industriali, sempre entro il 31 dicembre 1991 e con gli stessi limiti e modalità dei commi precedenti. Il comma 7 consente, per gli stessi settori e solo se previsto in accordi aziendali o di comparto, la pensione anticipata di vecchiaia a lavoratori con età e anzianità contributiva predeterminate, con applicazione del divieto di cumulo in caso di rioccupazione.
Art. 29: pensione anticipata di vecchiaia nel settore siderurgico pubblico
L'art. 29 riguarda i lavoratori del settore siderurgico pubblico, delle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale, dei materiali refrattari e del cantieristico pubblico limitatamente alle attività navali. La facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991, entro il limite complessivo di 9.000 unità ripartite con decreto interministeriale. Sono richiesti specifici requisiti contributivi e anagrafici, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione e applicazione del divieto di cumulo.
Indicazioni operative e fac-simile di comunicazione
Le sedi INPS devono verificare le domande, acquisire le delibere CIPE e gli elenchi nominativi dei lavoratori, invitare gli interessati a produrre il modulo Vo 1 e la documentazione di rito se mancante, e gestire la comunicazione degli oneri alle imprese mediante raccomandata A.R. La circolare allega un modello di richiesta di versamento con piano di ammortamento e bollettini postali precompilati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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