Circolare numero 283 del 17-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il ricalcolo definitivo della perequazione per il 1991 e gli aumenti previsionali per il 1992 per pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensioni sociali. Indica importi dei trattamenti minimi, limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazioni sociali, massimali di retribuzione pensionabile, miglioramenti ex legge n. 59/1991, contributo al SSN e criteri di calcolo IRPEF. Sono inoltre riportate le comunicazioni da inserire nel modello di pagamento al pensionato e tabelle riepilogative con importi e fasce di calcolo.
Perequazione automatica delle pensioni per il 1991 e il 1992, con aggiornamento di trattamenti minimi, pensioni sociali, redditi e IRPEF
Perequazione automatica delle pensioni per il 1991 e il 1992
La circolare disciplina il ricalcolo definitivo della perequazione automatica delle pensioni per il 1991 e la determinazione degli aumenti previsionali per il 1992. Il contenuto riguarda pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, pensioni sociali, limiti di reddito per integrazioni e maggiorazioni, contributo al Servizio Sanitario Nazionale, ritenute IRPEF e comunicazioni da rendere al pensionato.
Conguagli di perequazione per l’anno 1991
Per il 1991 sono accertate in via definitiva le variazioni dell’indice del costo della vita pari a:
- 4,3% dal 1 maggio 1991;
- 3,5% dal 1 novembre 1991.
Gli scostamenti rispetto agli indici previsionali già utilizzati determinano conguagli corrisposti sulla prima rata di pensione del 1992. La circolare sostituisce quindi i valori previsionali comunicati con la precedente circolare n. 256 del 6 dicembre 1990.
Trattamenti minimi 1991
Per il 1991, dopo l’applicazione definitiva della perequazione, i trattamenti minimi risultano pari a:
- lire 541.900 dal 1 maggio 1991;
- lire 560.850 dal 1 novembre 1991.
Per le residue situazioni in cui sia ancora dovuta la maggiorazione ex art. 14-quater, terzo comma, della legge n. 33/1980, la maggiorazione è pari a:
- lire 34.900 mensili dal 1 maggio 1991;
- lire 36.100 mensili dal 1 novembre 1991.
Di conseguenza, il trattamento minimo complessivo maggiorato è pari a:
- lire 576.800 dal 1 maggio 1991;
- lire 596.950 dal 1 novembre 1991.
La circolare ricorda inoltre che, dal 1 gennaio 1990, in applicazione del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, la maggiorazione ex art. 14-quater è stata in via generale assorbita per molte pensioni FPLD con decorrenza tra il 1 gennaio 1984 e il 31 maggio 1985, restando dovuta solo in alcune residue situazioni connesse all’art. 3 della legge n. 140/1985.
Pensioni inferiori al minimo, supplementari e cristallizzate
Le pensioni di importo inferiore al minimo e le pensioni supplementari sono perequate con gli aumenti definitivi del 4,3% e del 3,5%. Per le pensioni supplementari di importo superiore al doppio del trattamento minimo si applica la perequazione differenziata per fasce.
Per le pensioni cristallizzate ex art. 6, comma 7, legge n. 638/1983, gli aumenti si applicano alla pensione a calcolo rideterminata; se tale importo resta inferiore al trattamento cristallizzato, continua a essere corrisposto quest’ultimo.
Pensioni superiori al minimo
Per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo si applicano le percentuali differenziate previste dall’art. 24, comma 4, della legge n. 41/1986. Per il 1991 le fasce indicate sono:
- dal 1 maggio 1991: 4,3% fino a lire 1.039.100; 3,87% sulle ulteriori lire 519.550; 3,225% sulla parte eccedente lire 1.558.650;
- dal 1 novembre 1991: 3,5% fino a lire 1.083.800; 3,15% sulle ulteriori lire 541.900; 2,625% sulla parte eccedente lire 1.625.700.
Limiti di reddito per la maggiorazione sociale 1991
Per il 1991 i limiti di reddito per la maggiorazione sociale ex art. 1 della legge n. 544/1988 sono aggiornati come segue:
- maggiorazione di lire 80.000 mensili per ultrassessantacinquenni:
- pensionato non coniugato: limite di reddito personale lire 8.052.150;
- pensionato coniugato: limite personale lire 8.052.150 e limite cumulativo lire 12.063.500.
- maggiorazione di lire 30.000 mensili per ultrassessantenni:
- pensionato non coniugato: limite di reddito personale lire 7.402.150;
- pensionato coniugato: limite personale lire 7.402.150 e limite cumulativo lire 11.413.500.
Perequazione automatica e limiti per l’anno 1992
Per il 1992 sono indicati gli aumenti previsionali basati sugli indici del costo della vita e sulla dinamica salariale.
Aumento per dinamica salariale dal 1 gennaio 1992
L’aumento per dinamica salariale è pari allo 0,4% e si applica a tutte le pensioni autonome e supplementari a carico del FPLD e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
L’aumento va calcolato sull’importo di pensione in essere al 31 dicembre 1991, al netto delle eventuali quote in cifra fissa attribuite dal 1 gennaio 1976 al 30 aprile 1984. Vale inoltre il limite massimo di incremento stabilito dall’art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 41/1978, cioè non oltre l’importo ottenuto applicando la percentuale allo 80% del limite massimo di retribuzione pensionabile.
Per le pensioni al minimo, il trattamento minimo dal 1 gennaio 1992 è pari a lire 563.100 mensili. La maggiorazione ex art. 14-quater, ove ancora dovuta, è pari a lire 36.250 mensili, con trattamento minimo maggiorato pari a lire 599.350.
Trattamenti minimi 1992
Gli importi indicati per il 1992 sono:
- dal 1 gennaio 1992: lire 563.100;
- dal 1 maggio 1992: lire 577.750;
- dal 1 novembre 1992: lire 588.150.
Per la maggiorazione ex art. 14-quater della legge n. 33/1980, i valori residui sono:
- lire 36.250 dal 1 gennaio 1992;
- lire 37.200 dal 1 maggio 1992;
- lire 37.850 dal 1 novembre 1992.
Il trattamento minimo maggiorato risulta quindi pari a:
- lire 599.350 dal 1 gennaio 1992;
- lire 614.950 dal 1 maggio 1992;
- lire 626.000 dal 1 novembre 1992.
Pensioni inferiori al minimo, supplementari e cristallizzate nel 1992
Le pensioni di importo inferiore al trattamento minimo e le pensioni supplementari sono perequate con gli aumenti del:
- 2,6% dal 1 maggio 1992;
- 1,8% dal 1 novembre 1992.
Le pensioni supplementari di importo superiore al doppio del minimo seguono la perequazione differenziata per fasce.
Per le pensioni cristallizzate, gli aumenti del 2,6% e dell’1,8% sono applicati alla pensione a calcolo rideterminata; se il risultato è inferiore al trattamento cristallizzato, resta in pagamento l’importo più favorevole.
Fasce di aumento per pensioni superiori al minimo nel 1992
Per le pensioni di importo superiore al minimo le percentuali di aumento per fasce sono:
- dal 1 maggio 1992: 2,6% fino a lire 1.126.200; 2,34% sulle ulteriori lire 563.100; 1,95% sulla parte eccedente lire 1.689.300;
- dal 1 novembre 1992: 1,8% fino a lire 1.155.500; 1,62% sulle ulteriori lire 577.750; 1,35% sulla parte eccedente lire 1.733.250.
Per le pensioni di reversibilità in contitolarità, in assenza di redditi ai fini dell’integrazione, il rinnovo avviene nell’importo a calcolo anche se inferiore al minimo.
Limiti di reddito per la maggiorazione sociale 1992
Per il 1992 i limiti di reddito per la maggiorazione sociale ex legge n. 544/1988 sono aggiornati come segue.
Maggiorazione di lire 80.000 mensili per ultrassessantacinquenni:
- pensionato non coniugato: limite personale lire 8.523.350;
- pensionato coniugato: limite personale lire 8.523.350 e cumulativo lire 12.787.400.
Maggiorazione di lire 30.000 mensili per ultrassantenni:
- pensionato non coniugato: limite personale lire 7.873.350;
- pensionato coniugato: limite personale lire 7.873.350 e cumulativo lire 12.137.400.
Pensione sociale: importi e limiti di reddito
La circolare disciplina separatamente la pensione sociale, prima con i conguagli definitivi 1991 e poi con i valori previsionali 1992.
Conguagli 1991
Per il 1991, dopo la perequazione definitiva, gli importi sono:
- dal 1 maggio 1991: pensione sociale lire 310.000; limite personale lire 3.978.800; limiti cumulativi dei coniugi lire 12.766.050 e lire 16.744.850;
- dal 1 novembre 1991: pensione sociale lire 320.850; limite personale lire 4.011.350; limiti cumulativi dei coniugi lire 13.212.850 e lire 17.224.200.
Importi 1992
Gli importi della pensione sociale e i relativi limiti di reddito per il 1992 sono:
- dal 1 gennaio 1992: pensione sociale lire 320.850; limite personale lire 4.171.050; limite cumulativo coniugi lire 13.265.700;
- dal 1 maggio 1992: pensione sociale lire 329.200; limite personale lire 4.246.200; limite cumulativo coniugi lire 13.610.600;
- dal 1 novembre 1992: pensione sociale lire 335.150; limite personale lire 4.264.050; limite cumulativo coniugi lire 13.855.600.
La circolare precisa che, se il reddito complessivo dei coniugi è superiore al limite ma inferiore alla soglia più alta prevista, la pensione sociale spetta ridotta fino a concorrenza della differenza tra la soglia massima e il reddito complessivo; se il reddito personale è superiore a tale differenza, la riduzione avviene in misura pari al reddito personale.
Invalidi civili e sordomuti
Per l’anno 1992 sono determinati, in via provvisoria, i limiti di reddito individuale per l’erogazione della pensione sociale nei confronti di invalidi civili e sordomuti, in attesa di comunicazione ufficiale del Ministero dell’Interno. I valori indicati sono:
- lire 17.379.325 per invalidi civili assoluti e sordomuti;
- lire 4.654.670 per invalidi civili parziali.
Aumento della pensione sociale
Sono rideterminati i limiti di reddito per il diritto all’aumento della pensione sociale.
Per il 1991:
- pensionato non coniugato: limite di reddito personale lire 5.636.350;
- pensionato coniugato: limite personale lire 5.636.350 e limite cumulativo lire 12.648.500.
Per il 1992:
- pensionato non coniugato: limite di reddito personale lire 5.889.050;
- pensionato coniugato: limite di reddito lire 13.372.400.
Limite massimo di retribuzione pensionabile e pensioni 1992
Per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1992 il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è determinato in lire 52.120.000, partendo dal massimale 1991 di lire 48.089.000 e applicando gli aumenti semestrali 1991 e l’aumento per dinamica salariale dello 0,4%.
Da tale limite discendono:
- importo mensile massimo di pensione perequabile: lire 3.207.383;
- incremento massimo attribuibile: lire 12.830 mensili.
Per le retribuzioni eccedenti il massimale 1992, ai fini della liquidazione della pensione, si applicano le aliquote per fasce previste dalla normativa richiamata:
- 1,50% sulla prima fascia di lire 17.199.600 annue;
- 1,25% sulla fascia ulteriore di lire 17.199.600 annue;
- 1% sulla parte eccedente lire 86.519.200 annue.
La circolare richiama anche il principio secondo cui la retribuzione massima pensionabile è quella pensionabile con la percentuale massima di commisurazione del 2% per ogni anno di contribuzione.
Miglioramenti ex legge n. 59/1991
Per i pensionati dipendenti con importo superiore al minimo alla data del 1 gennaio 1990 e decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, vengono applicati i miglioramenti previsti dall’art. 1, comma 9-bis, della legge n. 59/1991.
La circolare specifica che:
- per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, l’aumento è pari al 10% dell’importo mensile in pagamento al 1 gennaio 1992, comprensivo della dinamica salariale, con minimo di lire 50.000 mensili;
- per le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1968 al 30 giugno 1982, l’aumento è di lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla decorrenza, con minimo di lire 50.000 mensili.
Per la conversione dell’anzianità in settimane si usa il coefficiente 48,077. Per pensioni contributive riliquidate in forma retributiva si assume la decorrenza della riliquidazione; per le pensioni ai superstiti si considera la decorrenza della pensione diretta e la composizione del nucleo familiare al 1 gennaio 1992.
Gli aumenti risultanti sono corrisposti dal 1 gennaio 1992 in misura pari a lire 20.000 mensili. Se tale quota è meno favorevole della quota già corrisposta al 31 dicembre 1991, perequata dello 0,4%, continua a essere pagato l’importo più favorevole, con riassorbimento dell’eccedenza dal 1 gennaio 1993 secondo il comma 9-ter.
La circolare precisa inoltre che, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982 per le quali il meccanismo ordinario dei commi 2-8 sia più favorevole, e per le pensioni con decorrenza tra il 1 luglio 1982 e il 31 dicembre 1988, dal 1 gennaio 1992 spetta l’ulteriore quota del 3% dell’incremento complessivamente spettante.
In chiusura, viene segnalato che tali miglioramenti sono stati attribuiti, con effetto dal 1 gennaio 1990, anche alle pensioni non incluse per qualsiasi motivo nelle riliquidazioni del 1991.
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e IRPEF
Ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990, i trattamenti pensionistici annui lordi superiori a 18 milioni sono soggetti al contributo al SSN, applicato nelle stesse misure dei lavoratori dipendenti:
- 0,90% sulla quota imponibile fino a 40 milioni;
- 0,40% sulla quota eccedente 40 milioni fino a 100 milioni.
Il contributo dovuto per il 1991 viene trattenuto in unica soluzione sulla prima rata del 1992; quello dovuto per il 1992 viene trattenuto sulle singole rate dello stesso anno.
Per le pensioni abbinate ai fini IRPEF o erogate a più titolari con cumulo degli emolumenti, il contributo sanitario è calcolato sull’importo complessivo e ripartito tra i trattamenti in proporzione all’ammontare; l’imponibile IRPEF è determinato al netto del contributo SSN. Per gli arretrati relativi ad anni precedenti il 1992, l’importo del contributo sanitario 1991 è portato in detrazione dell’imponibile.
Le procedure di rinnovo stampano sul Mod. O bis M la comunicazione che l’IRPEF è calcolata sulla somma degli importi di due pensioni INPS quando il beneficiario ne è titolare di entrambe.
Comunicazioni al pensionato e ristrutturazione dei modelli
I modelli P.1/ott utilizzati per i mandati di pagamento del 1992 sono ristrutturati nella parte relativa al Mod. O bis M e al tagliando sottostante, che viene usato per la stampa automatizzata delle comunicazioni al pensionato.
Le comunicazioni standard possono indicare, a seconda del caso:
- integrazione al minimo;
- integrazione ridotta per redditi insufficienti;
- pagamento al minimo spettante alla data di superamento dei limiti di reddito ex legge n. 638/1983;
- importo spettante al 31 marzo 1981 per riassorbimento di somme indebite;
- importo al netto della quota di pensione estera;
- riconoscimento dei miglioramenti ex legge n. 59/1991;
- importo annuo lordo della pensione per il 1991;
- trattenuta o mancata trattenuta del contributo SSN per il 1991;
- importo della pensione o delle pensioni per il 1992.
Per le pensioni localizzate presso istituti di credito e pagate con sistemi informatici, il Mod. O bis M e la cedola con le comunicazioni vengono inviati al domicilio degli interessati tramite il servizio postale elettronico POSTEL.
Tabelle allegate e criteri applicativi
La circolare contiene numerosi allegati riepilogativi, tra cui:
- valori previsionali e definitivi della perequazione 1991 e 1992 per trattamenti minimi e pensioni sociali;
- fasce di retribuzione pensionabile per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1988 in poi;
- massimali di retribuzione pensionabile FPLD;
- limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni FPLD, delle gestioni speciali autonomi e degli assegni d’invalidità;
- schemi di calcolo dell’integrazione parziale al minimo;
- limiti per la maggiorazione sociale;
- tabelle delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per l’anno 1992.
Le tabelle confermano, tra l’altro, i valori del trattamento minimo annuo, i limiti di reddito personale e cumulativo, e i criteri di determinazione della pensione sociale al netto del piccolo importo di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima.
Punti principali
Perequazione definitiva 1991
Sono accertate le variazioni dell’indice del costo della vita per il 1991 pari al 4,3% dal 1 maggio e al 3,5% dal 1 novembre. I conguagli derivanti dallo scostamento tra valori previsionali e definitivi sono corrisposti sulla prima rata di pensione del 1992. Vengono rideterminati i trattamenti minimi, le pensioni inferiori al minimo, le pensioni supplementari, le pensioni cristallizzate e le fasce di perequazione per gli importi superiori al minimo.
Aumenti previsionali 1992 e dinamica salariale
Per il 1992 l’aumento per dinamica salariale dal 1 gennaio è pari allo 0,4% e si applica alle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, autonome e supplementari, secondo i criteri indicati. Sono poi previsti gli aumenti semestrali del costo della vita del 2,6% dal 1 maggio e dell’1,8% dal 1 novembre, con applicazione differenziata per fasce di importo sulle pensioni superiori al minimo.
Trattamenti minimi e maggiorazione ex art. 14-quater
Per il 1991 il trattamento minimo è fissato in lire 541.900 dal 1 maggio e lire 560.850 dal 1 novembre; per il 1992 in lire 563.100 dal 1 gennaio, lire 577.750 dal 1 maggio e lire 588.150 dal 1 novembre. Per le residue situazioni in cui è ancora dovuta la maggiorazione ex art. 14-quater della legge n. 33/1980, gli importi della maggiorazione e dei trattamenti minimi maggiorati sono aggiornati nelle varie decorrenze.
Limiti di reddito e maggiorazioni sociali
Sono aggiornati i limiti di reddito per la maggiorazione sociale ex legge n. 544/1988, sia per gli ultra sessantacinquenni sia per gli ultra sessantenni, per il 1991 e per il 1992. Per il 1992 sono riportati anche gli importi della pensione sociale e i limiti di reddito personale e cumulativo dei coniugi, con criteri di riduzione in caso di reddito complessivo intermedio.
Miglioramenti legge n. 59/1991
Nel quadro della perequazione vengono attribuiti ai pensionati dipendenti con decorrenza anteriore al 1 luglio 1982 i miglioramenti ex art. 1, comma 9-bis, della legge n. 59/1991, se più favorevoli rispetto agli aumenti calcolati con i commi precedenti. Sono inoltre disciplinati i casi di sostituzione, di mantenimento dell’importo più favorevole e di riassorbimento delle eccedenze dal 1 gennaio 1993.
Contributo SSN e IRPEF 1992
Per i trattamenti annui lordi superiori a 18 milioni continua il contributo al Servizio Sanitario Nazionale con le aliquote vigenti, trattenuto sulla prima rata 1992 per il contributo 1991 e sulle rate del 1992 per il contributo dell’anno. Le ritenute IRPEF 1992 sono calcolate sulle aliquote del DPCM 30 settembre 1991, con detrazioni d’imposta in esso previste; per le pensioni soggette a contributo sanitario l’imponibile IRPEF è assunto al netto del contributo stesso.
Comunicazioni al pensionato e allegati
Viene ristrutturato il Mod. O bis M e il tagliando allegato al mandato di pagamento per inserire comunicazioni standard al pensionato sul tipo di trattamento, sull’integrazione al minimo, sui miglioramenti legge n. 59/1991, sul contributo SSN e sull’importo annuo lordo o mensile della pensione. Sono richiamate anche tabelle allegate con valori previsionali e definitivi, fasce di retribuzione pensionabile, limiti di reddito per integrazione al minimo e aliquote IRPEF.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 dic 1991Circolare numero 284 del 17-12-1991
- Circolare · 17 dic 1991Circolare numero 285 del 17-12-1991
- Circolare · 17 dic 1991Circolare numero 286 del 17-12-1991
- Circolare · 20 dic 1991Circolare numero 287 del 20-12-1991
- Circolare · 24 dic 1991Circolare numero 289 del 24-12-1991
- Circolare · 24 dic 1991Circolare numero 288 del 24-12-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →