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Circolare

Circolare numero 286 del 17-12-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 7, comma 6, della legge n. 221/1991, che consente il pensionamento anticipato ai dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini interessati da processi di ristrutturazione o contrazione dell’attività. Vengono richiamate le condizioni e le modalità dell’art. 18 della legge n. 155/1981, precisando soggetti destinatari, requisiti, limiti numerici, termine di risoluzione del rapporto, decorrenza del trattamento, modalità di domanda e adempimenti delle strutture INPS. È inoltre chiarito che l’onere economico è a carico del bilancio dello Stato.

Istruzioni applicative sul pensionamento anticipato per i lavoratori delle unità minerarie in ristrutturazione

Pensionamento anticipato per i lavoratori delle unità minerarie in ristrutturazione

La circolare detta le istruzioni applicative dell’art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, che consente il pensionamento anticipato dei dipendenti delle unità minerarie ubicate in bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, contrazione della manodopera o sospensione dell’attività mineraria divenuta antieconomica. La disciplina opera con rinvio generale all’art. 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, mentre la circolare chiarisce gli aspetti procedurali e i criteri applicativi non espressamente regolati dalla legge.

Periodo di efficacia della norma

Il beneficio può essere concesso soltanto entro il 31 dicembre 1991. La circolare precisa che, ai fini del riconoscimento del diritto, la risoluzione del rapporto di lavoro deve anch’essa intervenire entro e non oltre tale data.

Soggetti destinatari e presupposti oggettivi

Sono destinatari del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, individuati dalla deliberazione del CIPI del 30 luglio 1991. La concessione del trattamento è subordinata all’esistenza di una deliberazione del CIPI che:

  • accerti l’esistenza e l’entità dell’eccedenza di manodopera;
  • fissi i termini entro i quali i lavoratori interessati devono presentare domanda all’impresa.

La circolare richiama, per l’individuazione delle unità minerarie, le modalità seguite per i prepensionamenti dei dipendenti delle imprese industriali ai sensi dell’art. 5 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169.

Requisiti soggettivi

Alla data di risoluzione del rapporto devono risultare maturati i requisiti di età e contribuzione richiesti dall’art. 18 della legge n. 155/1981, secondo i criteri già illustrati nella circolare n. 802 A.G.O. del 22 luglio 1981 e nel messaggio n. 01698 del 26 febbraio 1982 richiamati dalla circolare.

Limite quantitativo dei beneficiari

Il numero dei lavoratori dell’impresa ammessi al pensionamento anticipato non può superare quello delle eccedenze accertate, per ciascuna qualifica, dalla deliberazione del CIPI relativa all’impresa stessa.

Presentazione delle domande e selezione dei lavoratori

I lavoratori devono presentare la domanda di prepensionamento all’impresa di appartenenza entro il termine fissato dalla deliberazione del CIPI. Se le domande superano il numero delle eccedenze accertate, l’impresa provvede alla selezione dei lavoratori da ammettere al beneficio, secondo le proprie esigenze organizzative.

Le domande, eventualmente selezionate, vengono poi trasmesse dall’impresa alle competenti sedi dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dal CIPI per la presentazione delle domande stesse.

Termine di risoluzione del rapporto e decorrenza del trattamento

La concessione del pensionamento anticipato deve intervenire entro il 31 dicembre 1991. La circolare chiarisce che il rapporto di lavoro si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa trasmette all’INPS le domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori, secondo le modalità applicative degli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 richiamate dal D.L. n. 108/1991 convertito nella legge n. 169/1991.

La decorrenza della pensione anticipata è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro.

Misura del trattamento

La misura del trattamento di pensionamento anticipato deve essere determinata secondo le istruzioni contenute nei paragrafi 2 e 4 della circolare n. 802 A.G.O. del 22 luglio 1981, espressamente richiamata.

Istruzioni operative per le strutture INPS

La circolare segnala che, nella maggior parte dei casi, le domande trasmesse dalle imprese alle SAP potrebbero non essere compilate sul prescritto mod. Vo 1 e potrebbero risultare prive della documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento.

In tali casi, le SAP devono invitare i lavoratori interessati a presentare:

  • il mod. Vo 1 prescritto;
  • la documentazione di rito.

La circolare precisa che la presentazione di tali atti non è soggetta a termini di decadenza.

La Direzione Generale acquisisce tempestivamente:

  • le delibere del CIPI attestanti esistenza ed entità dell’eccedenza di personale;
  • gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti da ammettere al prepensionamento.

Delibere ed elenchi vengono trasmessi alle SAP con appositi messaggi TP. Le SAP devono verificare che i lavoratori indicati nelle domande trasmesse dalle imprese siano compresi negli elenchi nominativi. Le domande relative a soggetti non compresi negli elenchi devono essere tenute in sospeso e segnalate alla Direzione Generale.

Oneri finanziari

L’art. 7, comma 6, della legge n. 221/1991 stabilisce espressamente che l’onere dei prepensionamenti è a carico del bilancio dello Stato. La circolare rinvia a successive istruzioni per la determinazione degli oneri e per gli aspetti contabili.

Punti principali

Ambito normativo e finalità

La disciplina riguarda il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle unità minerarie inserite in bacini minerari interessati da ristrutturazioni con contrazione di manodopera o sospensione dell’attività mineraria divenuta antieconomica. La norma richiama in via generale l’art. 18 della legge n. 155/1981 e le sue successive modificazioni, demandando alla circolare le istruzioni applicative.

Periodo di validità

Il beneficio può essere concesso solo entro il 31 dicembre 1991. Ai fini del riconoscimento del diritto, anche la risoluzione del rapporto di lavoro deve intervenire entro tale data.

Destinatari e condizioni oggettive

Hanno titolo al beneficio i dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari interessati dai processi di ristrutturazione individuati dalla deliberazione CIPI del 30 luglio 1991. Il trattamento è subordinato a una deliberazione del CIPI che accerti l’esistenza e l’entità dell’eccedenza di manodopera e stabilisca i termini per la presentazione delle domande all’impresa.

Requisiti soggettivi

Alla data di risoluzione del rapporto di lavoro devono essere già maturati i requisiti di età e contribuzione previsti dall’art. 18 della legge n. 155/1981, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 802 A.G.O. del 22 luglio 1981.

Limite massimo dei beneficiari

Il numero di lavoratori ammessi al pensionamento anticipato non può superare, per ciascuna qualifica, le eccedenze accertate dalla deliberazione CIPI relativa all’impresa interessata.

Domanda dei lavoratori e selezione

I lavoratori devono presentare domanda all’impresa entro il termine fissato dal CIPI. Se le richieste superano le eccedenze accertate, l’impresa seleziona i lavoratori da ammettere al beneficio secondo le proprie esigenze. Le domande selezionate sono poi trasmesse alle sedi competenti dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato dal CIPI.

Termine di cessazione del rapporto e decorrenza

Il rapporto di lavoro si estingue, secondo le modalità applicative richiamate, l’ultimo giorno del mese in cui l’impresa trasmette all’INPS le domande presentate dai lavoratori. La decorrenza della pensione anticipata è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto.

Istruzioni operative per le sedi INPS

Le SAP devono invitare i lavoratori a presentare il mod. Vo 1 e la documentazione necessaria, precisando che tali adempimenti non sono soggetti a decadenza. La Direzione Generale acquisisce le delibere CIPI e gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti, che vengono trasmessi alle SAP; queste verificano la corrispondenza tra domande e elenchi, sospendendo e segnalando le domande riferite a nominativi non compresi.

Oneri finanziari

L’onere dei prepensionamenti è posto espressamente a carico del bilancio dello Stato. La circolare rinvia a successive istruzioni per la determinazione degli oneri e per gli aspetti contabili.

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