Circolare numero 289 del 24-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare raccoglie chiarimenti applicativi su pensioni ai superstiti, invalidità pensionabile, prepensionamento, integrazione al minimo, indebiti pensionistici, pensione sociale, benefici combattentistici, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, supplementi e pensione di anzianità e vecchiaia. I temi ricorrenti riguardano l’interpretazione rigorosa delle norme e dei dispositivi giurisprudenziali, la decorrenza delle prestazioni, la compatibilità tra trattamenti diversi e l’applicazione della sanatoria per indebiti ex art. 52 della legge n. 88/1989. Vengono inoltre precisati i criteri per il calcolo dell’anzianità contributiva, per la determinazione dei redditi rilevanti e per il ripristino o la revoca di trattamenti in presenza di eventi sopravvenuti.
Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche
Risposte a ulteriori quesiti in materia di prestazioni pensionistiche
La circolare raccoglie una serie di chiarimenti interpretativi in tema di prestazioni pensionistiche, con particolare attenzione alla pensione ai superstiti, all’invalidità pensionabile, all’integrazione al minimo, agli indebiti, alla pensione sociale, ai benefici combattentistici e alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il taglio è operativo: vengono indicati i criteri da applicare nei casi concreti, i limiti della retroattività, l’ambito delle sentenze costituzionali e le condizioni per il recupero o la sanatoria delle somme indebitamente corrisposte.
Pensione ai superstiti
In materia di pensione ai superstiti, la circolare affronta innanzitutto i casi dei figli studenti e inabili. Viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità per lo studente ultradiciottenne che abbia frequentato una scuola legalmente riconosciuta negli Stati Uniti, quando il titolo conseguito consenta l’iscrizione in Italia al penultimo o ultimo anno di scuola media superiore; se, successivamente, egli frequenta effettivamente l’ultimo o il penultimo anno in una scuola italiana, la prestazione spetta fino al compimento del 21° anno di età ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903/1965. Analogamente, è riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità a favore dello studente che abbia frequentato la facoltà di Ingegneria dell’Università di Amburgo, in quanto il titolo finale è ritenuto equiparabile a una laurea in ingegneria.
La circolare precisa poi che le pronunce di incostituzionalità non possono essere estese per analogia a norme diverse da quelle colpite dalla Corte costituzionale. In particolare, le decisioni che hanno inciso sulle figlie maritate e sul venir meno del diritto per matrimonio operano solo con riferimento alle specifiche disposizioni dichiarate illegittime.
Per i figli inabili, si chiarisce che lo svolgimento di un’attività lavorativa è, in linea di massima, incompatibile con l’assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro richiesta dall’art. 39 del D.P.R. n. 818/1957. Tuttavia, la persistenza dello stato di inabilità non può essere affermata in astratto, ma va verificata caso per caso tenendo conto delle modalità del lavoro, della capacità di sopportazione del soggetto e del supporto eventualmente fornito da familiari o terzi. Se lo stato di inabilità viene meno, il diritto alla pensione ai superstiti cessa definitivamente e non può essere ripristinato in caso di dimissioni o licenziamento.
La circolare affronta anche il caso della persona dichiarata morta presunta e successivamente ricomparsa. In tale ipotesi, il ritorno dell’assicurato elimina fin dall’origine il presupposto per la pensione ai superstiti, che va quindi annullata. Le somme percepite dal coniuge superstite sono considerate anticipazione di quanto dovuto a titolo di pensione di vecchiaia al ricomparso; all’assicurato spettano solo eventuali differenze, mentre le somme eccedenti rispetto alla pensione di vecchiaia vanno recuperate.
Invalidità pensionabile
La circolare ribadisce che l’assegno ordinario di invalidità può trasformarsi in pensione di vecchiaia, ma non in pensione di anzianità. La domanda di pensione di anzianità presentata nel corso del triennio di godimento dell’assegno non è accoglibile, anche perché l’assegno ha natura pensionistica e, una volta riconosciuto, il diritto si consolida e non può essere unilateralmente rinunciato dal titolare.
Nel caso dell’assicurata titolare di assegno di invalidità che abbia esercitato l’opzione ex art. 4 della legge n. 903/1977, viene confermata la liquidazione della pensione di vecchiaia, in applicazione dell’art. 2 duodecies della legge n. 114/1974 e dell’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984. Inoltre, se sull’assegno era stata attribuita la maggiorazione per ex combattenti, tale maggiorazione, essendo parte integrante del trattamento, va mantenuta nella pensione di vecchiaia nella misura già consolidata e rivalutata.
Per la verifica dell’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, viene chiarito che l’indennità post-sanatoriale deve essere computata nel reddito annuale, poiché ha natura sostitutiva o integrativa della retribuzione e non rientra tra i sussidi assistenziali esenti da IRPEF.
In tema di sospensione della pensione di invalidità ex art. 8 della legge n. 638/1983, la sospensione non estingue la titolarità del diritto: cessata l’attività lavorativa, la prestazione deve essere ripristinata, con possibilità di aggiungere il supplemento per la contribuzione successiva alla decorrenza. Diversamente, il rifiuto di sottoporsi alla visita di revisione comporta la sola sospensione del pagamento, non la revoca, che resta subordinata all’effettiva cessazione dello stato di invalidità.
Per i ciechi civili pensionati di invalidità, la circolare esclude la sospensione per superamento dei limiti di reddito ex art. 8 della legge n. 638/1983, ma precisa che, qualora la pensione sia integrata al minimo, il diritto all’integrazione va comunque verificato dal 1° ottobre 1983 secondo l’art. 6 della stessa legge.
Infine, viene chiarito che i periodi di percezione dell’assegno di invalidità non sono utilizzabili, in via analogica, per il perfezionamento dei requisiti contributivi della ricongiunzione ex lege n. 29/1979, salvo che la prestazione sia stata revocata; resta dunque fermo il principio secondo cui l’equiparazione prevista dalla legge n. 222/1984 opera solo nei casi espressamente contemplati.
Pre-pensionamento
Nel settore del pre-pensionamento, la circolare afferma la cumulabilità dei benefici previsti per i centralinisti non vedenti: la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva ex art. 16 della legge n. 155/1981 può cumularsi con l’accredito figurativo di quattro mesi per ogni anno di servizio previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985. L’accredito figurativo, tuttavia, riguarda solo il servizio effettivamente prestato e non i periodi di anzianità convenzionale derivanti da altre maggiorazioni.
Per le lavoratrici del settore siderurgico, viene esclusa l’estensione a situazioni diverse delle sentenze della Corte costituzionale n. 371/1989 e n. 134/1991, che hanno inciso sul combinato disposto dell’art. 16 della legge n. 155/1981 e dell’art. 1 della legge n. 193/1984. Per i lavoratori portuali, infine, si conferma che, ai fini del requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato dalla legge n. 26/1987, possono essere computati anche i periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati.
Integrazione al minimo
La circolare dedica ampio spazio ai criteri di attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo in presenza di più pensioni. Viene chiarito che, per l’art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983, la valutazione dipende dalla struttura delle singole prestazioni e dalla presenza o meno del requisito delle 781 settimane. In particolare, il principio di favore continua ad attribuire l’integrazione alla pensione A.G.O. costituita con almeno 781 contributi settimanali, anche se coesiste con una pensione di gestione speciale per lavoratori autonomi. L’intento del legislatore è individuato nella volontà di privilegiare il trattamento più vantaggioso.
È inoltre precisato che le pensioni di reversibilità riliquidate ai sensi del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 non possono essere ricomprese quando la pensione diretta di riferimento ha decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984. Quanto ai titolari di pensione di invalidità sospesa ex art. 8 della legge n. 638/1983 e di pensione ai superstiti, non è possibile trasferire l’integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità se il reddito supera i limiti previsti dalla normativa.
Indebiti pensionistici
Una parte rilevante della circolare riguarda gli indebiti pensionistici e l’applicazione della sanatoria ex art. 52 della legge n. 88/1989. Il criterio generale è quello di distinguere gli errori imputabili all’Istituto, che possono rendere l’indebito non ripetibile, dagli indebiti derivanti da fatti esterni o da comportamenti consapevoli dell’assicurato, che restano ripetibili.
Sono indicati come sanabili, ad esempio, l’erogazione fino alla mancata conferma dell’assegno di invalidità, la mancata compensazione tra pensioni in caso di successiva liquidazione di trattamenti diversi, l’erogazione di quote fisse sulla base di dati già disponibili e l’erroneo trasferimento dell’integrazione al minimo. Sono invece esclusi dalla sanatoria i casi in cui l’indebito discenda da errori degli uffici postali o da riscossione consapevole di somme non dovute. La circolare conferma inoltre la possibilità per l’Istituto di rivalersi sugli arretrati maturati e spettanti agli eredi del pensionato deceduto.
Pensione sociale
In materia di pensione sociale, la circolare precisa che la mancata riscossione non fa venire meno il diritto soggettivo alla prestazione, per cui il ripristino può essere disposto nei limiti della prescrizione. Per l’invalido civile parziale al quale venga revocata la provvidenza statale, il diritto alla pensione sociale ex art. 26 della legge istitutiva richiede una specifica domanda: non opera infatti un automatismo tra perdita della prestazione assistenziale e nuova pensione sociale.
Per l’invalido civile totale, il superamento dei limiti reddituali dovuto alla corresponsione di arretrati comporta la revoca della pensione sociale secondo il criterio di cassa, con effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui gli arretrati sono materialmente pagati. Se tuttavia il diritto dovesse sorgere nuovamente l’anno successivo, la circolare consente, per ragioni di equità, di recuperare l’importo della pensione sociale non spettante direttamente sugli arretrati, evitando così un ripristino a cascata della prestazione.
Benefici combattentistici
Per i benefici combattentistici, la circolare chiarisce che le pensioni riliquidate in applicazione dell’art. 2 della legge n. 336/1970 devono essere rideterminate secondo i nuovi massimali fissati dal D.P.C.M. 16 dicembre 1989, per le decorrenze comprese tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984. Le pensioni interessate devono essere ricalcolate anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990, con applicazione dei massimali previgenti dal 1° gennaio 1988 e di quelli del decreto dal 1° gennaio 1990 o dal mese successivo alla domanda.
Quanto alla maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985, viene precisato che essa costituisce parte integrante del trattamento di pensione e, se la pensione di vecchiaia viene liquidata in sostituzione della precedente pensione di reversibilità, la maggiorazione va attribuita ex novo, senza computare gli incrementi di perequazione intervenuti tra le due decorrenze. La domanda di maggiorazione produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi
La circolare affronta numerose questioni relative ai rapporti tra A.G.O. e gestioni speciali per lavoratori autonomi. In presenza di contribuzione mista, viene privilegiato il trattamento di maggior favore per il pensionato, purché sia espressamente richiesto. Così, nella domanda di pensione supplementare di vecchiaia con contribuzione sia nell’A.G.O. sia nelle gestioni speciali, è possibile liquidare la prestazione più conveniente, su richiesta esplicita e irrevocabile dell’interessata.
Se la pensione di anzianità a carico dell’A.G.O. non può essere liquidata per insufficienza contributiva, ma i requisiti risultano perfezionati nella gestione artigiani, la prestazione può essere riconosciuta in tale gestione mediante il cumulo dei contributi versati. Per le pensioni di inabilità, la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva deve essere attribuita solo alla gestione da lavoro autonomo cui l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio, escludendo ogni attribuzione sull’eventuale quota A.G.O.
Viene inoltre chiarito che, con la rinuncia a domande di supplemento presentate prima del 1° luglio 1990, il procedimento amministrativo si chiude e la nuova decorrenza non può essere retrodatata oltre il mese successivo alla rinuncia. Il titolare di assegno ordinario di invalidità nella gestione commercianti può chiedere la pensione di vecchiaia A.G.O. in sostituzione dell’assegno, se possiede i requisiti previsti dalla legge. Per le domande di assegno ordinario di invalidità in gestione artigiani e commercianti, il requisito contributivo va verificato con riferimento alla data della domanda e, in quanto contribuzione mensile non frazionabile, alla fine del mese di presentazione.
Supplementi di pensione e pensioni supplementari
La facoltà di ottenere un supplemento in deroga alla periodicità quinquennale prevista dall’art. 7 della legge n. 155/1981 è esercitabile una sola volta dopo l’entrata in vigore della legge. Pertanto, chi abbia già ottenuto un primo supplemento dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia può ancora avvalersi della deroga e ottenere il secondo supplemento. La pensione supplementare di vecchiaia, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Pensione di anzianità
In tema di pensione di anzianità, la circolare richiama il principio secondo cui la domanda va interpretata in base al suo contenuto. Se il richiedente ha barrato per errore la casella della vecchiaia anziché quella dell’anzianità, ma la volontà effettiva risulta chiaramente desumibile dagli atti e dai requisiti maturati, la decorrenza della pensione di anzianità può essere anticipata al mese successivo alla domanda originaria. Viene invece escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 307/1989, relativa al calcolo della pensione di vecchiaia, possa applicarsi a una pensione di anzianità già liquidata, poiché l’equiparazione al compimento dell’età pensionabile non muta il titolo del trattamento.
La circolare conferma anche che i contributi figurativi riconosciuti ex lege n. 36/1974 possono essere accreditati dopo la decorrenza della pensione di anzianità, con effetti sulla ricostituzione del rapporto assicurativo e sulla liquidazione di eventuali supplementi.
Decorrenza della pensione di vecchiaia, tredicesima e altri chiarimenti finali
Per la pensione di vecchiaia, in caso di opzione per il mantenimento in servizio oltre l’età pensionabile, la decorrenza resta quella del primo giorno del mese successivo alla domanda, senza possibilità di differimento al mese successivo alla cessazione dell’attività lavorativa. La tredicesima rata di pensione va determinata secondo i criteri automatizzati già in uso, senza possibilità di un diverso sistema di calcolo sulla quota integrata al minimo.
La circolare aggiunge che la cancellazione retroattiva dagli elenchi di categoria non impedisce il riesame della domanda ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, poiché la valutazione va compiuta con riferimento alla posizione contributiva esistente al momento della domanda. Viene poi precisato che una pensione contributiva riliquidata in forma retributiva può essere ricompresa nel perimetro applicativo del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 se la riliquidazione è intervenuta nel periodo considerato dalla norma.
Infine, per la determinazione del reddito annuo ai fini delle prestazioni pensionistiche, le plusvalenze patrimoniali derivanti da cessazione di attività devono essere conteggiate nell’anno di effettiva percezione, indipendentemente dalla diversa imputazione consentita in ambito fiscale. Il criterio decisivo è infatti quello della concreta disponibilità del reddito nel periodo di riferimento.
Punti principali
Pensione ai superstiti
Sono affrontati i casi di figli studenti e inabili, con riconoscimento della pensione di reversibilità per frequenza di scuole estere legalmente riconosciute o per corsi universitari equiparabili a laurea italiana. Si chiarisce che le pronunce di incostituzionalità non sono estensibili per analogia a norme diverse. Per i figli inabili, l’eventuale attività lavorativa fa normalmente venir meno lo stato di inabilità e comporta la cessazione definitiva della pensione, senza possibilità di ripristino. In caso di ricomparsa dell’assicurato dichiarato morto presunto, la pensione ai superstiti va annullata e le somme percepite dal coniuge sono trattate come anticipazione sulla pensione di vecchiaia spettante al ricomparso, con recupero di eventuali eccedenze.
Invalidità pensionabile
Si ribadisce che l’assegno di invalidità può trasformarsi in pensione di vecchiaia, ma non in pensione di anzianità; inoltre il titolare non può rinunciare liberamente alla prestazione già riconosciuta. Sono chiariti i redditi da considerare per l’integrazione al minimo, includendo l’indennità post-sanatoriale. La sospensione ex art. 8 della legge n. 638/1983 non estingue il diritto e, cessata l’attività lavorativa, la prestazione va ripristinata con l’eventuale supplemento. Il rifiuto alla visita di revisione comporta sospensione e non revoca. Per i ciechi civili si esclude la sospensione per superamento dei limiti reddituali, ma resta la verifica del diritto all’integrazione al minimo secondo l’art. 6 della legge n. 638/1983. Vengono inoltre precisati i rapporti tra assegno di invalidità e ricongiunzione ex lege n. 29/1979, escludendo l’utilizzo dei periodi di godimento dell’assegno non accompagnati da attività lavorativa.
Pre-pensionamento
I benefici per i centralinisti non vedenti previsti dalla legge n. 113/1985 sono cumulabili con la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva ex legge n. 155/1981, ma l’accredito dei quattro mesi figurativi riguarda solo gli anni di servizio effettivo. Per le lavoratrici del settore siderurgico si precisa che le sentenze della Corte costituzionale richiamate non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate. Per i lavoratori portuali si conferma la computabilità dei periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati ai fini del requisito contributivo per il pensionamento anticipato.
Integrazione al minimo
Vengono chiariti i criteri di scelta tra più pensioni ai fini dell’integrazione al minimo: in presenza di pensioni con almeno 781 settimane, l’integrazione segue le regole dell’art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983 e, secondo l’impostazione della circolare, la pensione A.G.O. con tale anzianità mantiene il criterio di favore anche se concorre con altre gestioni. Le pensioni di reversibilità riliquidate ai sensi del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 non rientrano se la pensione diretta di riferimento ha decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984. Non è inoltre possibile trasferire l’integrazione al minimo dalla pensione di invalidità sospesa a una pensione ai superstiti quando siano superati i limiti di reddito di legge.
Indebiti pensionistici e sanatoria ex art. 52 L. 88/1989
La circolare distingue tra indebiti sanabili e non sanabili. È sanabile l’indebito derivante da errore imputabile all’Istituto, come nel caso di mancata conferma tempestivamente comunicata, di errato calcolo dei contributi, di indebite quote fisse o di errato trasferimento dell’integrazione al minimo. È invece ripetibile quanto percepito per errori di soggetti terzi, ad esempio gli uffici postali, o quando il beneficiario ha consapevolmente riscosso somme non dovute. Sono richiamati anche i casi di recupero sugli arretrati ereditari e gli effetti dell’annullamento di contribuzione figurativa quando l’errore iniziale sia imputabile all’Istituto.
Pensione sociale
Si afferma che la mancata riscossione non elimina il diritto soggettivo alla prestazione e che, nei limiti prescrizionali, il ripristino può essere disposto. Per l’invalido civile parziale cui venga revocata la provvidenza statale, il diritto alla pensione sociale ex art. 26 richiede apposita domanda. Per l’invalido civile totale, il superamento dei limiti reddituali per effetto di arretrati comporta revoca della pensione sociale secondo il criterio di cassa, dal 1 gennaio dell’anno di percezione degli arretrati, salvo recupero dell’importo sulla somma arretrata per ragioni di equità.
Benefici combattentistici
Per le pensioni riliquidate ai sensi della legge n. 336/1970 e per l’impatto del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 e della sentenza n. 72/1990, la retribuzione pensionabile va rideterminata secondo i nuovi massimali e le date indicate. La maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985 è parte integrante del trattamento e, se la pensione di nuova liquidazione sostituisce la precedente, va attribuita ex novo senza computare gli incrementi di perequazione intervenuti tra le due decorrenze. La domanda di maggiorazione produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
Gestioni speciali per lavoratori autonomi
Sono trattati i rapporti tra A.G.O. e gestioni speciali in presenza di contribuzione mista. La circolare ammette, in situazioni di maggior favore, la liquidazione di pensioni supplementari o di vecchiaia nella gestione più vantaggiosa, purché la scelta sia espressa. Si precisa come individuare la gestione competente per la maggiorazione della pensione di inabilità e che i supplementi richiesti dopo la rinuncia a domande anteriori al 1 luglio 1990 decorrono dal mese successivo alla rinuncia. L’assegno di invalidità in gestione commercianti consente, se sussistono i requisiti, la pensione di vecchiaia A.G.O. in sostituzione, e per le domande di assegno in gestione artigiani/commercianti il requisito contributivo va verificato alla fine del mese di presentazione.
Supplementi di pensione e pensioni supplementari
Si conferma che la facoltà di ottenere in deroga al quinquennio un supplemento dopo il compimento dell’età pensionabile è esercitabile una sola volta. La pensione supplementare di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
Pensione di anzianità e decorrenze
La circolare precisa che la domanda di pensione va letta secondo il suo contenuto e che una domanda di vecchiaia non può essere automaticamente convertita in domanda di anzianità, salvo equivoci chiariti successivamente dall’interessato. Si riconosce, nel caso illustrato, la possibilità di anticipare la decorrenza della pensione di anzianità al mese successivo alla domanda originaria, quando sia evidente l’errore materiale. Viene esclusa l’applicazione della sentenza n. 307/1989 a una pensione di anzianità già in essere, poiché l’equiparazione alla pensione di vecchiaia non muta titolo e decorrenza. Si chiarisce inoltre che i contributi figurativi ex legge n. 36/1974 possono rilevare anche dopo la decorrenza della pensione di anzianità per la ricostituzione del rapporto assicurativo e per i relativi supplementi.
Ulteriori chiarimenti su decorrenza, tredicesima, cancellazione da elenchi, calcolo redditi
Per la pensione di vecchiaia in caso di opzione per il mantenimento in servizio oltre l’età pensionabile, la decorrenza resta fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda. La tredicesima rata non può essere ricalcolata con criteri diversi da quelli automatizzati già applicati. La cancellazione retroattiva dagli elenchi di categoria non preclude il riesame della domanda ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Le pensioni contributive riliquidate in forma retributiva possono rientrare nell’ambito del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 se la riliquidazione è intervenuta nel periodo di applicazione della norma. Infine, le plusvalenze patrimoniali da cessazione di attività vanno computate nell’anno di effettiva percezione, a prescindere dalla diversa imputazione fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 dic 1991Circolare numero 288 del 24-12-1991
- Circolare · 27 dic 1991Circolare numero 291 del 27-12-1991
- Circolare · 27 dic 1991Circolare numero 290 del 27-12-1991
- Circolare · 20 dic 1991Circolare numero 287 del 20-12-1991
- Circolare · 28 dic 1991Circolare numero 296 del 28-12-1991
- Circolare · 28 dic 1991Circolare numero 295 del 28-12-1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →