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Circolare

Circolare numero 285 del 17-12-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la disponibilità dei programmi informatici per attivare la liquidazione in competenza 1992 delle pensioni acquisite con procedura di calcolo passante, LP1 e Operazione pensionesubito, oltre al calcolo di pensioni sociali, assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale e rendite facoltative dal 7 gennaio 1992. Vengono inoltre riepilogati gli importi di perequazione automatica per il 1991 e 1992, i limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazioni sociali e pensioni sociali, i massimali pensionabili, le aliquote IRPEF 1992, le regole di accredito dei contributi settimanali e alcune indicazioni operative su assegni di invalidità e modulistica di pagamento.

Liquidazione pensioni 1992 e aggiornamento importi, limiti di reddito e ritenute fiscali

Liquidazione pensioni 1992, perequazione e istruzioni operative

La circolare aggiorna gli uffici sulle procedure informatiche e sui parametri economici da utilizzare per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1992, nonché su alcuni adempimenti collegati alla gestione delle prestazioni pensionistiche. Il documento concentra in un unico testo i riferimenti applicativi utili per le lavorazioni dell'anno 1992, richiamando anche gli importi definitivi del 1991.

Disponibilità dei programmi e ambito applicativo

La circolare comunica, in continuità con la n. 255 del 5 novembre 1991, che sono disponibili i programmi da ricevere e caricare sul sottosistema elaborativo dell'Area prestazioni. Tali programmi consentono:

  • l'attivazione della liquidazione in competenza dell'esercizio 1992 delle pensioni acquisite con procedura di calcolo passante;
  • la liquidazione delle pensioni acquisite con procedura LP1;
  • la gestione delle pensioni rientranti nell'Operazione pensionesubito;
  • l'acquisizione e il calcolo delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75.

È inoltre precisato che le rendite facoltative possono essere liquidate a partire dal 7 gennaio 1992. La circolare riporta anche l'elenco dei programmi e delle relative versioni/data di rilascio.

Regole di liquidazione per le decorrenze 1992

Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991, la circolare stabilisce che, fino alla comunicazione dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per il 1992 e del coefficiente di rivalutazione della pensione base per i lavoratori autonomi ex art. 6, comma 9, della legge n. 638/1983, le prestazioni dirette e indirette devono essere definite in via provvisoria con procedura LP1.

Resta invece possibile la liquidazione definitiva delle pensioni di reversibilità aventi decorrenza nel 1992 se derivanti da una pensione diretta con decorrenza anteriore al 1992.

Lavoratori autonomi: nuovo sistema di calcolo

La circolare richiama un vincolo tecnico già comunicato con messaggio n. 22709 del 26 novembre 1991: i programmi non consentono la liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi soggette al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 233/1990 se non vengono inseriti, oltre ai dati del calcolo contributivo, anche quelli relativi al calcolo con il sistema reddituale.

Assegni di invalidità

Per gli assegni di invalidità integrabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, nelle registrazioni reddituali del Pannello Redditi deve essere indicato per il 1992 lo stesso valore di lire 7.241.000 già previsto per il periodo 1987/1991. Per gli assegni non integrabili, invece, deve essere segnalato il valore di lire 99.999.000.

Perequazione automatica e trattamenti minimi

Gli allegati 1 e 2 riepilogano gli importi della perequazione automatica per il 1992 in via previsionale e per il 1991 in via definitiva, sulla base del decreto ministeriale 26 novembre 1991, nonché gli importi dei trattamenti minimi. Per il 1992 la misura percentuale di aumento per dinamica salariale è pari a +0,4%, determinata dalla differenza tra:

  • variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria: +8,3;
  • variazione dell'indice del costo della vita: +7,9.

L'aumento dello 0,4% si applica sulla pensione spettante al 31 dicembre 1991, al netto degli aumenti in cifra fissa, entro il limite di lire 12.830 mensili, corrispondenti allo 0,4% dell'importo mensile di pensione di lire 3.207.383 conseguibile dal 1 gennaio 1992 con commisurazione massima all'80%.

Per il 1991, invece, la dinamica salariale è pari a zero. La circolare ricorda inoltre la cadenza semestrale degli aumenti per costo vita, con decorrenza 1 maggio e 1 novembre.

Importi dei trattamenti minimi, pensioni sociali e aumenti semestrali

Gli allegati riportano gli importi aggiornati dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali. Per il 1992 risultano, tra gli altri:

  • trattamento minimo lavoratori dipendenti: lire 563.100 dal 1 gennaio, lire 577.750 dal 1 maggio, lire 588.150 dal 1 novembre;
  • pensione sociale: lire 320.850 dal 1 gennaio, lire 329.200 dal 1 maggio, lire 335.150 dal 1 novembre.

Sono inoltre indicati gli aumenti semestrali per costo vita con le relative fasce di applicazione percentuale, differenziate per importi di pensione fino al doppio, tra il doppio e il triplo, e oltre il triplo del minimo.

Limiti di reddito per integrazione al minimo e maggiorazione sociale

L'allegato 3 riporta i limiti di reddito personale annuo per l'integrazione al minimo delle pensioni, distinguendo tra:

  • pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • assegni di invalidità.

Per i lavoratori autonomi viene ricordato che, dal 1 gennaio 1988, i limiti di reddito per l'integrazione al minimo, totale o parziale, sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

Gli allegati 4 e 5 disciplinano la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, rispettivamente per i pensionati ultrassessantacinquenni e ultrassessantenni, con importi mensili della maggiorazione pari a:

  • lire 80.000 per gli ultrassessantacinquenni;
  • lire 30.000 per gli ultrassessantenni.

Sono indicati i limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione e la formula di calcolo, che considera il reddito personale del pensionato e quello cumulato con il coniuge.

Integrazione parziale al minimo

L'allegato 6 contiene un prospetto operativo per il calcolo dell'integrazione parziale al trattamento minimo, basato su:

  • trattamento minimo;
  • pensione adeguata;
  • differenza tra i due importi;
  • importo dell'integrazione in relazione ai mesi di riferimento.

È anche specificato che, se l'integrazione massima annua teorica supera il reddito dichiarato, la pensione è integrata totalmente al minimo; inoltre, l'importo finale della pensione non può in ogni caso superare il trattamento minimo.

Pensioni sociali

L'allegato 7 stabilisce i limiti di reddito e la determinazione dell'importo mensile della pensione sociale, con importi aggiornati per il 1991 e il 1992. Per il 1992 l'importo annuo della pensione sociale è pari a lire 4.264.050 e l'importo mensile è pari a lire 320.850 fino al 30 aprile, lire 329.200 dal 1 maggio e lire 335.150 dal 1 novembre, secondo i valori esposti nell'allegato.

Massimali di retribuzione pensionabile e fasce di commisurazione

L'allegato 10 riepiloga i massimali di retribuzione pensionabile per le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le percentuali di commisurazione previste dall'art. 21 della legge n. 67/1988. Per il 1992 il massimale annuo è pari a lire 52.120.000, con corrispondente pensione massima annua di lire 41.695.979 e importo mensile di lire 3.207.383 per la fascia all'80%.

La circolare ricorda inoltre che la retribuzione eccedente il tetto pensionabile è computata applicando le aliquote del 60%, 50% e 40% per le diverse fasce di eccedenza, come previsto dalla legge n. 67/1988 e dalla normativa richiamata.

Per i lavoratori autonomi, la misura massima della pensione è stabilita nell'80% con 40 anni di anzianità contributiva; le percentuali intermedie seguono la tabella C della legge n. 153/1969. Se il reddito imponibile supera il limite della retribuzione annua pensionabile A.G.O., sulla parte eccedente si applicano le regole dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988.

IRPEF 1992 e detrazioni

Gli allegati 11 e 12 disciplinano il calcolo dell'IRPEF per il 1992 sulla base del DPCM 30 settembre 1991. Le aliquote sono indicate per scaglioni di reddito mensile e annuo, con relativa nota applicativa: per calcolare l'imposta lorda occorre applicare l'aliquota dello scaglione di riferimento e sottrarre il correttivo previsto.

Le detrazioni d'imposta spettanti per il 1992 comprendono, tra le altre:

  • lire 690.562 annue per spese inerenti alla produzione del reddito da lavoro dipendente o da pensione;
  • lire 719.336 annue per il coniuge a carico o per il primo figlio a carico in mancanza del coniuge;
  • lire 83.107 annue per ciascun figlio a carico in misura semplice;
  • lire 166.214 annue per ciascun figlio a carico in misura doppia;
  • lire 115.093 annue per ogni altra persona a carico;
  • lire 215.801 annue per redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori a lire 13.200.000 annue.

Sono inoltre richiamate le condizioni per i familiari a carico, il trattamento dei casi con più detrazioni per figli e il regime per i residenti all'estero.

Accredito dei contributi settimanali e minimali retributivi

La circolare richiama l'art. 7 della legge n. 638/1983 in materia di accredito dei contributi settimanali ai fini pensionistici. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1983, le settimane da accreditare coincidono con quelle retribuite o figurative dell'anno se per ciascuna settimana è stata corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione almeno pari al 30% del trattamento minimo vigente al 1 gennaio dell'anno considerato. In difetto, il numero dei contributi è determinato dividendo la retribuzione complessiva annua per il 30% del trattamento minimo, con arrotondamento per eccesso.

La norma non si applica ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1988, la soglia del 30% è elevata al 40% ai sensi della legge n. 389/1989. L'allegato 13 riporta i minimali retributivi dal 1984 al 1992, con minimale settimanale 1992 pari a lire 225.240 e minimale annuo pari a lire 11.712.480.

Modulistica di pagamento

Infine, la circolare avverte che, a causa delle modifiche ai moduli P.1/ott dovute all'applicazione del contributo sanitario sulle pensioni, la stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione deve essere effettuata esclusivamente sui moduli P.1/ott della serie 1992. Le scorte residue delle precedenti forniture devono essere distrutte.

Punti principali

Disponibilità dei programmi di liquidazione 1992

Sono disponibili per la ricezione e il caricamento sul sottosistema elaborativo dell'Area prestazioni i programmi necessari per liquidare in competenza dell'esercizio 1992 le pensioni acquisite con procedura di calcolo passante, procedura LP1 e nell'ambito dell'Operazione pensionesubito. I programmi consentono anche l'acquisizione e il calcolo delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Le rendite facoltative potranno essere liquidate dal 7 gennaio 1992. La circolare elenca numerosi programmi e relative versioni/ date di rilascio.

Perequazione automatica 1991 e 1992

Sono riepilogati negli allegati 1 e 2 gli aumenti di perequazione attribuiti in via previsionale per il 1992 e quelli definitivi per il 1991, stabiliti dal decreto ministeriale 26 novembre 1991, insieme agli importi dei trattamenti minimi per entrambi gli anni. Per il 1992 è previsto un aumento per dinamica salariale pari a +0,4%, mentre per il 1991 l'aumento per dinamica salariale è pari a zero. Vengono inoltre indicati gli aumenti semestrali per costo vita dal 1 maggio e dal 1 novembre di ciascun anno.

Liquidazione provvisoria e definitiva delle pensioni 1992

In attesa della comunicazione dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni con decorrenza nel 1992, nonché del coefficiente di rivalutazione della pensione base per i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 638/1983, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991 devono essere definite provvisoriamente con procedura LP1. Possono invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza nel 1992 derivanti da pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1992.

Pensioni dei lavoratori autonomi e nuovo sistema di calcolo

I programmi non consentono la liquidazione delle pensioni dei lavoratori autonomi soggette al nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 233/1990 se non vengono segnalati, oltre ai dati per il calcolo contributivo, anche quelli necessari per il calcolo con il sistema reddituale. Si tratta di una precisazione operativa già richiamata con messaggio n. 22709 del 26 novembre 1991.

Assegni di invalidità integrabili

Per la liquidazione degli assegni di invalidità integrabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, nelle registrazioni reddituali del Pannello Redditi deve essere indicato per il 1992 il medesimo valore di lire 7.241.000 previsto per gli anni 1987/1991. Per gli assegni non integrabili deve essere segnalato il valore di lire 99.999.000.

Limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazioni sociali e pensioni sociali

Gli allegati 3, 4, 5, 7, 8 e 9 riepilogano i limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, nonché per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento. L'allegato 6 contiene il prospetto per il calcolo dell'integrazione parziale al trattamento minimo.

Massimali di retribuzione pensionabile

L'allegato 10 riepiloga i massimali di retribuzione pensionabile in base alla percentuale di commisurazione dell'80%, nonché le fasce di retribuzione pensionabile con percentuali di commisurazione del 60%, 50% e 40%. Sono riportati i massimali aggiornati per gli anni dal 1988 al 1992, con il massimale 1992 pari a lire 52.120.000 annue per la fascia 80%.

IRPEF 1992 e detrazioni

Le ritenute IRPEF per il 1992 sono determinate in base alle aliquote per scaglioni di reddito fissate dal DPCM 30 settembre 1991, con applicazione delle detrazioni soggettive previste dallo stesso decreto. Gli allegati 11 e 12 riportano aliquote e detrazioni annue e mensili spettanti per lavoro dipendente o pensione, con indicazione anche delle condizioni per familiari a carico e per i residenti all'estero.

Accredito dei contributi settimanali

Viene richiamato l'art. 7 della legge n. 638/1983: per i periodi successivi al 31 dicembre 1983, il numero di contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti coincide con le settimane retribuite o figurative dell'anno se per ciascuna settimana risulta una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo vigente al 1 gennaio dell'anno. In caso contrario, i contributi si determinano dividendo la retribuzione annua complessiva per il 30% del trattamento minimo. La percentuale del 30% è elevata al 40% per i periodi successivi al 31 dicembre 1988 per effetto della legge n. 389/1989. I minimali di retribuzione sono riepilogati nell'allegato 13.

Modulistica per il pagamento delle pensioni

A seguito delle modifiche ai moduli P.1/ott dovute all'applicazione del contributo sanitario sulle pensioni ai sensi dell'art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990, la stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione deve essere eseguita sui moduli P.1/ott della serie 1992. Le eventuali scorte di moduli P.1/ott delle precedenti forniture devono essere distrutte.

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