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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/448

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione del 1o marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

Normativa europea32023R0448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio il sistema UE di tracciabilità dei prodotti del tabacco, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Le modifiche mirano soprattutto a migliorare la qualità dei dati, chiarire ruoli e responsabilità degli emittenti di identificativi e degli operatori, rafforzare le funzionalità tecniche del repertorio secondario e introdurre nuove procedure per casi particolari, tra cui furti, distruzioni, incidenti informatici e movimentazioni verso destinazioni non commerciali. Sono inoltre rivisti i tempi di segnalazione, le regole sui costi e l’accesso agli strumenti di consultazione e ispezione da parte delle autorità pubbliche.

Modifica delle norme tecniche sul sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco, con aggiornamento di definizioni, flussi informativi, requisiti tecnici dei repertori e tempistiche di segnalazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti, importatori, operatori economici, operatori di prime rivendite, emittenti di identificativi, fornitori dei repertori primari e del repertorio secondario, fornitori di servizi informatici e, per le funzioni di controllo e accesso ai dati, agli Stati membri e alla Commissione. Riguarda il sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, nell’ambito della direttiva 2014/40/UE. Talune disposizioni si applicano dal 21 dicembre 2023; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del sistema UE di tracciabilità dei prodotti del tabacco

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574, che disciplina le norme tecniche del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco. L’intervento è giustificato dall’esperienza applicativa maturata dal 20 maggio 2019, emersa soprattutto in termini di qualità dei dati, affidabilità delle informazioni sui macchinari, funzionamento dei repertori e necessità di strumenti tecnici più efficaci per Stati membri e Commissione.

Finalità e contesto

La Commissione richiama la funzione del sistema come strumento per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco nell’Unione e per l’individuazione di attività fraudolente. Le modifiche sono orientate a rafforzare la qualità, l’accuratezza, la completezza e la tempestività dei dati, nonché ad allineare il sistema UE agli sviluppi tecnici internazionali, incluso il protocollo dell’OMS sull’eliminazione del commercio illecito dei prodotti derivati dal tabacco.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove regole incidono su fabbricanti, importatori, operatori economici, operatori di prime rivendite, emittenti di identificativi, fornitori dei repertori primari e del repertorio secondario, router e fornitori di servizi informatici. Sul piano sostanziale, il regolamento copre l’intero ciclo di tracciabilità dei prodotti del tabacco: registrazione dei soggetti, identificazione di impianti e macchinari, generazione degli IU, segnalazione dei movimenti e delle transazioni, gestione di furti, distruzioni, riattivazioni e richiami dei messaggi, fino all’accesso analitico ai dati da parte delle autorità.

Definizioni e concetti chiave

L’articolo 2 del regolamento 2018/574 viene riscritto per chiarire numerose nozioni operative. Tra le definizioni rilevanti figurano l’identificativo univoco, l’imballaggio aggregato, la disaggregazione, il dispositivo antimanomissione, il repertorio primario e secondario, il router, il dizionario di dati comune, il trasbordo, il furgone di vendita e il fornitore di servizi informatici. Particolare rilievo assume la nozione di "macchinario", ora riferita agli insiemi di macchinari utilizzati nel processo produttivo, e quella di "parte di un macchinario", che include componenti fisse o mobili costituenti un modulo completo.

Identificativi univoci e responsabilità di codifica

Il regolamento rafforza la disciplina degli IU a livello unitario e aggregato. Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione dei codici e devono pubblicare istruzioni di codifica e decodifica. I fabbricanti e gli importatori richiedono gli IU per via elettronica; l’emittente deve normalmente rispondere entro due giorni lavorativi. Se uno Stato membro impone la consegna fisica, il termine è di 10 giorni lavorativi e i codici possono essere consegnati su supporti fisici, come etichette adesive.

Per gli IU consegnati elettronicamente, la codifica è effettuata da fabbricanti e importatori; per quelli consegnati fisicamente, la codifica è effettuata dagli emittenti. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare le diciture "TTT" o "EU TTT" sui supporti dati per distinguerli da altri supporti presenti sulla confezione o sull’imballaggio aggregato.

Registrazione di operatori, impianti e macchinari

Gli articoli 14-19 sono riformulati per regolare in modo più preciso le richieste e l’aggiornamento dei codici identificativi di operatore economico, impianto e macchinario. Le variazioni delle informazioni iniziali e la cessazione delle attività devono essere notificate senza indugio; la soppressione del codice dell’operatore produce automaticamente la soppressione dei codici impianto e macchinario collegati, mentre la soppressione del codice impianto comporta la soppressione automatica dei codici macchinario correlati.

Per i siti produttivi situati fuori dall’Unione, l’obbligo di chiedere il codice macchinario incombe all’importatore stabilito nell’UE, con consenso dell’entità responsabile del sito terzo. Per le modifiche relative ai macchinari e alle loro parti, il regolamento introduce anche un termine specifico: entro il 20 maggio 2024 devono essere apportate le modifiche necessarie per fornire le informazioni sulle parti di macchinari soggette a codice identificativo.

Consultazione dei registri e servizi online

L’articolo 20 introduce un servizio online sicuro che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di consultare i registri relativi ai propri codici e di richiedere nuovamente il codice identificativo operatore economico. I registri devono essere conservati per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

Sistema di repertori: convalida, interfacce e performance

L’articolo 25 rafforza la convalida automatica dei messaggi e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, con particolare attenzione agli IU non registrati o duplicati. L’articolo 27 ridisegna profondamente le funzionalità del repertorio secondario, che deve offrire interfacce grafiche e non grafiche, incluse API e applicazioni mobili per ispezione, consentendo ricerche avanzate, statistiche, avvisi automatici e analisi personalizzate.

Sono fissati benchmark prestazionali: consultazioni e avvisi devono essere disponibili in 10 secondi per dati meno recenti di due anni e in 15 secondi per dati di due o più anni, nel 99% dei casi; i singoli dati devono diventare accessibili entro 60 secondi nel 99% delle operazioni; gli insiemi analitici prestrutturati entro 24 ore. Il repertorio secondario deve inoltre organizzare formazione tecnica annuale e fornire documentazione tecnica in tutte le lingue ufficiali.

Specifiche tecniche, aggiornamenti e assistenza

L’articolo 28 attribuisce al fornitore del repertorio secondario il compito di definire specifiche tecniche e dizionario di dati comune, basati su standard aperti non proprietari. Ogni aggiornamento sostanziale deve essere consultato con i fornitori dei repertori primari e gli emittenti di identificativi, e comunicato con almeno due mesi di anticipo. È inoltre disciplinata la rielaborazione dei dati per sanare effetti di incidenti o guasti informatici, nonché l’obbligo di predisporre un helpdesk, un ambiente di prova e un ambiente di test di accettazione utente.

Costi e ripartizione economica

L’articolo 30 stabilisce che i costi ordinari del sistema di repertori sono a carico di fabbricanti e importatori e devono essere equi, ragionevoli e proporzionati. I costi del repertorio secondario e del router sono ribaltati sugli stessi soggetti attraverso i fornitori dei repertori primari. I costi straordinari di rielaborazione sono addebitabili al fornitore del repertorio primario richiedente, salvo responsabilità del fornitore del repertorio secondario.

Segnalazioni su movimentazioni, eventi e casi speciali

L’articolo 32 introduce regole dettagliate per la trasmissione dei dati sulle movimentazioni e sugli eventi. Sono espressamente considerati i casi di spedizione verso laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari. In caso di distruzione o furto dei prodotti dopo l’apposizione dell’identificativo univoco, l’operatore deve trasmettere una richiesta di disattivazione; se i prodotti dichiarati rubati vengono recuperati, è possibile chiedere la riattivazione.

Le informazioni sono considerate correttamente trasmesse solo dopo conferma positiva del repertorio primario o del router, che include il codice di richiamo del messaggio e gli elementi necessari a verificare la correttezza della segnalazione. Il soggetto in possesso dei prodotti è responsabile della segnalazione degli eventi e utilizza il proprio codice identificativo; i fornitori di servizi informatici possono trasmettere i messaggi per suo conto. Analoga regola vale per il venditore ai fini dell’articolo 33.

Termine generale di trasmissione delle segnalazioni

L’articolo 34 modifica in modo significativo il termine di segnalazione, portandolo a tre ore dal verificarsi dell’evento per una serie di informazioni relative agli eventi e alle vendite. L’obbligo si applica dal 20 maggio 2028; fino a tale data resta possibile trasmettere le informazioni entro 24 ore.

Qualità dei dati e controlli nazionali

Con il nuovo articolo 36 bis gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati e indirizzarle agli operatori economici, allegando esempi di segnalazioni errate. Inoltre devono imporre agli emittenti di identificativi controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente trasmessi dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite.

Modifiche agli allegati

Gli allegati I e II sono aggiornati in modo rilevante e viene introdotto l’allegato III. Nell’allegato I si chiariscono la presentazione congiunta delle notifiche, la firma dei contratti di archiviazione dei dati con fabbricanti extra-UE, l’approvazione tacita delle modifiche degli elementi principali dei contratti e i termini per la sostituzione del gestore del repertorio secondario, incluso il preavviso minimo di nove mesi e la possibile proroga unilaterale fino a sei mesi da parte della Commissione.

L’allegato II aggiorna i formati dei messaggi e dei campi dati, inclusi indirizzi, codici paese, tipi di prodotto, richieste di disattivazione e riattivazione, spedizioni verso destinazioni speciali e richiamo dei messaggi. L’allegato III definisce la struttura dell’identificativo univoco a livello unitario, articolato in elementi quali simbolo, qualificatori, prefisso dell’emittente, numero di serie, codice prodotto e marcatura temporale, con richiamo a specifiche norme ISO.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 21 dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

È riscritto l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/574 con nuove definizioni o precisazioni, tra cui: identificativo univoco, operatore economico, prima rivendita, esportazione, imballaggio aggregato, disaggregazione di imballaggio aggregato, impianto, dispositivo antimanomissione, offline flat file, registro, supporto dati, macchinario, parte di un macchinario, repertorio primario, repertorio secondario, router, sistema di repertori, dizionario di dati comune, giorno lavorativo, trasbordo, furgone di vendita e fornitore di servizi informatici.

Tariffe degli emittenti di identificativi

L’articolo 3, paragrafo 9, consente all’emittente di identificativi di applicare tariffe agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Le tariffe devono essere non discriminatorie, basate sui costi, proporzionate al numero di identificativi generati e rilasciati, tenere conto delle modalità di consegna e possono riflettere costi fissi e variabili.

Dispositivo antimanomissione

L’articolo 7, paragrafo 2, richiede che la procedura di apposizione sia protetta da un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che rilascia una dichiarazione di conformità. Il dispositivo deve dimostrare la corretta applicazione e leggibilità di ciascun identificativo unitario e registrare eventuali omissioni della procedura di marcatura.

Codifica e richiesta degli identificativi univoci

Gli articoli 8, 9 e 11 precisano che gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione dei codici, mentre fabbricanti e importatori richiedono gli IU unitari e aggregati per via elettronica. In via ordinaria l’emittente deve trasmettere i codici entro due giorni lavorativi; se uno Stato membro impone la consegna fisica, il termine sale a 10 giorni lavorativi e la consegna può avvenire su supporti fisici, ad esempio etichette adesive. Gli emittenti devono inoltre pubblicare le istruzioni di codifica e decodifica degli IU unitari e aggregati.

Codici identificativi di operatori, impianti e macchinari

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 disciplinano la richiesta, l’emissione, l’aggiornamento e la soppressione dei codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari. Sono previste notifiche tempestive delle variazioni e della cessazione delle attività; la soppressione del codice dell’operatore comporta automaticamente quella dei codici impianto e macchinario correlati, e la soppressione del codice impianto comporta la soppressione automatica dei codici macchinario correlati. Per i macchinari e le loro parti ubicati fuori dall’Unione, l’obbligo di registrazione incombe all’importatore stabilito nell’UE, con consenso dell’entità responsabile del sito terzo.

Registri e servizio di consultazione

L’articolo 20 introduce un servizio online sicuro che consente a operatori economici e operatori di prime rivendite di consultare i registri relativi ai propri codici e di richiedere nuovamente il codice identificativo operatore economico. Gli articoli 15, 17 e 19 precisano che i registri devono essere istituiti, mantenuti e aggiornati dagli emittenti per tutta la durata di funzionamento del sistema.

Formato degli IU e supporti dati

L’articolo 21 chiarisce la responsabilità di codifica: se gli IU unitari sono consegnati elettronicamente, codificano fabbricanti e importatori; se sono consegnati fisicamente, codificano gli emittenti di identificativi. Sono inoltre consentite le diciture "TTT" o "EU TTT" per distinguere i supporti dati sulla confezione unitaria e "EU TTT" per quelli sull’imballaggio aggregato.

Convalida automatica e gestione dei messaggi errati

L’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), impone al sistema di repertori la convalida automatica dei messaggi in ingresso e il respingimento di quelli inesatti o incompleti, in particolare se riguardano IU non registrati o duplicati. I messaggi respinti vengono archiviati e quelli trasmessi dagli emittenti e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario.

Interfacce, funzionalità analitiche e performance del repertorio secondario

L’articolo 27 è ampiamente riscritto: il repertorio secondario deve offrire interfacce grafiche e non grafiche, comprese API e applicazioni mobili per ispezioni, con accesso ai dati tramite funzioni di ricerca avanzate, SQL o sintassi equivalente. Le autorità devono poter eseguire ricerche per IU, generare elenchi e statistiche, identificare i prodotti segnalati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione, configurare avvisi automatici, usare software analitico di propria scelta, contrassegnare punti dati e caricare dati esterni. Le interfacce devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Sono fissati tempi massimi di risposta: 10 secondi per dati di meno di due anni e 15 secondi per dati di due o più anni, nel 99% dei casi; 60 secondi per l’accessibilità dei singoli dati nel 99% delle attività; 24 ore per gli insiemi analitici prestrutturati. Il fornitore del repertorio secondario deve inoltre organizzare almeno una giornata di formazione tecnica annua e fornire un’app di ispezione mobile.

Specifiche tecniche, dizionario comune e rielaborazione dati

L’articolo 28 impone al fornitore del repertorio secondario di comunicare specifiche tecniche e regole di convalida basate su standard aperti non proprietari, nonché un dizionario di dati comune. Gli aggiornamenti devono essere consultati con i fornitori dei repertori primari e gli emittenti di identificativi e comunicati con almeno due mesi di anticipo. È inoltre prevista la possibilità di rielaborare dati in caso di incidenti o guasti informatici pregressi, su richiesta del fornitore del repertorio primario, con limiti stringenti e senza pregiudizio per gli operatori non coinvolti. Lo stesso articolo introduce un helpdesk con orari, lingue e tempi di risposta minimi, oltre a un ambiente di prova e un ambiente di test di accettazione utente.

Termini e condizioni d’uso del repertorio secondario e del router

L’articolo 29, paragrafi 5 e 6, consente ai fabbricanti e importatori di verificare, tramite il gestore del router, se i messaggi relativi alla spedizione finale di prodotti sono stati trasmessi correttamente. Il fornitore del repertorio secondario deve inoltre stabilire e comunicare termini e condizioni, inclusa una politica di utilizzo corretto, garantendo il diritto degli operatori a usare repertorio secondario e router in linea con le esigenze operative e prevenendo usi negligenti ripetuti.

Regime dei costi

L’articolo 30 stabilisce che tutti i costi ordinari del sistema di repertori, inclusi istituzione, gestione e manutenzione, sono a carico di fabbricanti e importatori e devono essere equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati e al numero di IU richiesti. I costi ordinari del repertorio secondario e del router sono ribaltati ai fabbricanti e importatori tramite i fornitori dei repertori primari. I costi straordinari di rielaborazione sono addebitabili al fornitore del repertorio primario richiedente, salvo che il fornitore del repertorio secondario sia responsabile della causa che li ha generati.

Segnalazioni operative e logistiche, furti, distruzioni e riattivazioni

L’articolo 32 disciplina le informazioni da trasmettere per le operazioni e le transazioni, includendo messaggi specifici per laboratori, centri di smaltimento rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari. In caso di distruzione o furto dopo l’apposizione dell’IU, gli operatori devono trasmettere tempestivamente la richiesta di disattivazione; se i prodotti rubati sono recuperati, è possibile la richiesta di riattivazione. Le conferme positive del repertorio primario o del router attestano la corretta trasmissione e includono i dati di riscontro, compreso il codice di richiamo del messaggio.

Responsabilità del soggetto in possesso dei prodotti e del venditore

L’articolo 32, paragrafo 8, stabilisce che il soggetto in possesso dei prodotti del tabacco è responsabile della registrazione e trasmissione delle informazioni sugli eventi relativi ai prodotti, utilizzando il proprio codice identificativo; i fornitori di servizi informatici possono trasmettere tali informazioni per suo conto. L’articolo 33, paragrafo 3, attribuisce analoga responsabilità al venditore per le informazioni sulle transazioni di vendita.

Termine di tre ore per la segnalazione

L’articolo 34, paragrafo 1, prevede che le informazioni sugli eventi e sulle vendite siano trasmesse entro tre ore dal verificarsi dell’evento, nell’ordine in cui si sono verificati. Tale obbligo si applica dal 20 maggio 2028; fino ad allora è consentita la trasmissione entro 24 ore.

Qualità dei dati

È inserito l’articolo 36 bis: gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati e indirizzarle agli operatori economici, includendo esempi di segnalazioni errate. Inoltre, gli Stati membri devono imporre agli emittenti di identificativi controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite.

Modifiche agli allegati e nuova struttura dell’IU unitario

Sono modificati gli allegati I e II e viene aggiunto l’allegato III. L’allegato I chiarisce, tra l’altro, le modalità di notifica congiunta quando più persone giuridiche costituiscono lo stesso fabbricante o importatore, la firma congiunta di alcuni contratti con fabbricanti extra-UE, l’approvazione tacita delle modifiche degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati e i termini di sostituzione del fornitore del repertorio secondario. L’allegato II aggiorna i messaggi, i campi dati, i codici paese, i formati di data/ora, le richieste di registrazione e le procedure di richiamo dei messaggi. L’allegato III definisce la struttura dell’identificativo univoco a livello unitario, distinguendo simbologia, prefissi, numero di serie, codice prodotto e marcatura temporale, con indicazione delle norme ISO applicabili.

Come è indicizzato

Materietabaccotracciabilità e rintracciabilitàcontrolli e datimercato internocooperazione amministrativa

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