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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/440

Regolamento (UE) 2023/440 della Commissione del 28 febbraio 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del carbomer negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del carbomer (E 1210) come additivo alimentare negli integratori alimentari solidi e liquidi, stabilendone anche le relative condizioni d’impiego. Contestualmente, inserisce il carbomer nelle specifiche dell’additivo alimentare nel regolamento (UE) n. 231/2012. L’intervento deriva da una domanda presentata nel 2020 e dalla valutazione favorevole dell’EFSA sulla sicurezza alle condizioni d’uso indicate.

Modifica degli elenchi e delle specifiche degli additivi alimentari per autorizzare il carbomer (E 1210) negli integratori alimentari solidi e liquidi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’intero territorio dell’Unione europea agli operatori del settore alimentare che utilizzano additivi alimentari negli integratori alimentari, con riferimento specifico agli integratori alimentari solidi e liquidi. Incide anche sulle specifiche tecniche dell’additivo alimentare carbomer, quale nuovo additivo inserito nell’elenco UE degli additivi autorizzati. Non riguarda gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, espressamente esclusi dalle categorie alimentari interessate.

Autorizzazione del carbomer negli integratori alimentari

Il regolamento (UE) 2023/440 della Commissione modifica il quadro europeo degli additivi alimentari per autorizzare il carbomer (E 1210) negli integratori alimentari solidi e liquidi. L’intervento si fonda sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto della valutazione di sicurezza dell’EFSA, che non ha rilevato preoccupazioni per gli usi e i livelli indicati.

Contesto normativo

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce invece le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché il carbomer è stato autorizzato per la prima volta, la Commissione ha ritenuto necessario modificare entrambe le fonti.

Presupposti della modifica

Una domanda di autorizzazione è stata presentata il 22 aprile 2020 per l’uso del carbomer come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. L’EFSA ha valutato i polimeri reticolati dell’acido poliacrilico (carbomer) e ha concluso che il loro impiego negli integratori liquidi fino a 30 000 mg/kg e negli integratori solidi a 200 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza.

Modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in due punti:

  • nella parte B, punto 3, dopo E 1209 è inserita la voce E 1210 Carbomer, tra gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
  • nella parte E, categoria 17.1 relativa agli integratori alimentari solidi, dopo E 1209 è inserita la voce E 1210 Carbomer con valore 200 000;
  • nella parte E, categoria 17.2 relativa agli integratori alimentari liquidi, dopo E 969 è inserita la voce E 1210 Carbomer con valore 30 000.

Le categorie interessate escludono espressamente gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Specifiche del carbomer nel regolamento (UE) n. 231/2012

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 viene integrato con la voce E 1210 CARBOMER. Le specifiche riportano, tra l’altro:

  • sinonimi: carbomer, carbossipolimetilene, carbomer omopolimero;
  • definizione: polimeri ad alta massa molecolare ottenuti mediante polimerizzazione dell’acido acrilico e reticolazione con allile pentaeritritolo;
  • numeri CAS: 9007-20-9 e 9003-01-4;
  • tenore di acido carbossilico tra 56% e 68% su sostanza secca;
  • forma fisica in polvere o granuli igroscopici, soffici, bianchi o quasi bianchi;
  • criteri di identificazione tramite spettroscopia infrarossa in riflettanza totale attenuata e risonanza magnetica nucleare protonica;
  • limiti di purezza e residui, inclusi acido acrilico residuo, reticolante residuo, solventi residui, frazione a basso peso molecolare, perdita all’essiccazione e ceneri solfatate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione del carbomer come additivo alimentare

Il carbomer (E 1210) viene inserito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 come additivo alimentare autorizzato. L’uso è consentito come agente di carica e stabilizzante negli integratori alimentari solidi e come stabilizzante e addensante negli integratori alimentari liquidi.

Condizioni d’uso negli integratori alimentari

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, il carbomer è autorizzato nella categoria 17.1 (integratori alimentari in forma solida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) con livello massimo/valore indicato pari a 200 000, e nella categoria 17.2 (integratori alimentari in forma liquida, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) con livello massimo/valore indicato pari a 30 000.

Inserimento delle specifiche tecniche

Poiché il carbomer è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari, le sue specifiche sono inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Sono riportati sinonimi, definizione, numeri CAS, denominazione chimica, formula chimica, tenore di acido carbossilico, descrizione fisica, requisiti di identificazione, caratteristiche di viscosità, limiti di purezza e residui, perdita all’essiccazione e ceneri solfatate.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentariintegratori alimentarispecifiche tecniche di prodotto

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