Regolamento (UE) 2023/505
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione del 1o marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Azeitona Galega da Beira Baixa" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione ha preso atto della pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e dell’assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta "Azeitona Galega da Beira Baixa" come IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione, del nome "Azeitona Galega da Beira Baixa" quale indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto identificato come appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'effetto è valido in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non prevede esclusioni o deroghe specifiche nel testo.
"Azeitona Galega da Beira Baixa" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione registra il nome "Azeitona Galega da Beira Baixa" nel registro UE delle DOP e delle IGP come indicazione geografica protetta. L'atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto del fatto che la domanda portoghese è stata pubblicata e non è stata seguita da opposizioni.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base per adottare l'iscrizione. Nei considerando si specifica che la domanda di registrazione del nome "Azeitona Galega da Beira Baixa" presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Si evidenzia inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, circostanza che consente la registrazione del nome.
Effetti della registrazione
Con l'articolo 1 il nome è formalmente iscritto come IGP. La registrazione riguarda un prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato come atto di attuazione del regolamento sui regimi di qualità. Per gli operatori, ciò comporta il riconoscimento unionale della denominazione e la sua protezione nel quadro delle IGP.
Entrata in vigore e efficacia nell'Unione
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 stabilisce che il nome "Azeitona Galega da Beira Baixa" è registrato come IGP. La registrazione riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione fonda il provvedimento sull'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dal Portogallo è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente indicato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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