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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/447

Regolamento (UE) 2023/447 della Commissione del 1o marzo 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza nell’Unione i glicosidi steviolici glucosilati come nuovo additivo alimentare con la sigla E 960d, in qualità di edulcorante. Contestualmente modifica l’elenco degli additivi autorizzati e inserisce le specifiche tecniche dell’additivo nel regolamento sulle purezze e caratteristiche degli additivi alimentari. L’estensione riguarda le stesse categorie e gli stessi limiti già previsti per i glicosidi steviolici E 960a–E 960c, con numerose sostituzioni puntuali nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Modifica le norme UE sugli additivi alimentari per autorizzare i glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante (E 960d) e per inserirne le specifiche tecniche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, a tutti i soggetti che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti additivi autorizzati. Incide sull’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e sulle specifiche dell’additivo di cui al regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione riguarda l’uso dei glicosidi steviolici glucosilati come edulcorante nelle categorie alimentari già autorizzate per i glicosidi steviolici (E 960a–E 960c), agli stessi livelli massimi e con le medesime condizioni d’uso. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Autorizzazione dei glicosidi steviolici glucosilati come additivo alimentare

Il regolamento (UE) 2023/447 della Commissione interviene sul sistema UE degli additivi alimentari per autorizzare i glicosidi steviolici glucosilati come nuovo edulcorante, identificato come E 960d. L’intervento si fonda sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tiene conto del parere EFSA del 15 dicembre 2021, nel quale non sono emerse preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso richieste.

Contesto normativo

Il regolamento ricorda che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego, mentre il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce le specifiche tecniche degli additivi inseriti negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché i glicosidi steviolici glucosilati sono introdotti per la prima volta nell’elenco UE, è necessario sia autorizzarne l’uso sia fissarne le specifiche di purezza e composizione.

Valutazione scientifica e ragioni dell’autorizzazione

La domanda di autorizzazione è stata presentata nel gennaio 2019. La Commissione richiama la descrizione del processo produttivo, basato su bioconversione enzimatica e trasferimento di unità di glucosio dall’amido ai glicosidi steviolici estratti da Stevia rebaudiana. L’EFSA ha ritenuto che il metabolismo dei glicosidi steviolici glucosilati sia sufficientemente simile a quello dei glicosidi steviolici già autorizzati e che, pertanto, la sicurezza sia supportata dai dati tossicologici già valutati per gli E 960a–E 960c.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato I del regolamento aggiorna l’elenco degli additivi autorizzati inserendo la voce E 960d tra gli edulcoranti e sostituendo, in numerose categorie alimentari, i riferimenti a E 960a–E 960c con E 960a–E 960d. In sostanza, l’autorizzazione viene estesa ai glicosidi steviolici glucosilati alle medesime condizioni già previste per i glicosidi steviolici, con i relativi limiti massimi e vincoli di categoria.

Tra i casi più rilevanti figurano:

  • prodotti lattiero-caseari fermentati aromatizzati e gelati, con impiego consentito solo in prodotti a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;
  • confetture, gelatine, marmellate, creme spalmabili, prodotti di cacao e cioccolato, prodotti di confetteria, gomme da masticare e decorazioni/ripieni;
  • cereali da colazione ad alto contenuto di fibre, prodotti da forno fini, prodotti ittici trasformati, senape, zuppe, salse e alimenti dietetici;
  • nettari, bevande aromatizzate, birre, altre bevande alcoliche, snack, frutta a guscio trasformata, dessert e integratori alimentari.

In alcune categorie sono previste condizioni molto specifiche, ad esempio per particolari tipi di confetteria, per le salse di semi di soia, per le birre analcoliche o con tenore alcolico limitato, o per determinati integratori alimentari in forma masticabile o sciropposa. In vari casi l’uso è ammesso in modalità quantum satis, mentre in altri sono indicati limiti numerici precisi.

Specifiche dell’additivo E 960d

L’allegato II del regolamento inserisce nel regolamento (UE) n. 231/2012 una voce dettagliata per E 960d. L’additivo è definito come una miscela di glicosidi di steviolo a maggior peso molecolare ottenuti dalla glucosilazione dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni. La produzione è descritta come trattamento con ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) proveniente da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus St-88, seguito da rimozione dell’enzima, purificazione e finitura del prodotto.

Sono inoltre riportati:

  • i principali componenti chimici (steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M);
  • le formule dei derivati glucosilati con 1-20 unità di glucosio aggiunte;
  • il fattore di conversione tipico pari a 0,20 sulla sostanza secca senza destrina;
  • il tenore minimo del 95 % dei glicosidi steviolici totali, sulla sostanza secca senza destrina.

Requisiti di purezza e criteri microbiologici

Le specifiche fissano la descrizione dell’additivo come polvere bianco-giallina con potere dolcificante circa 100-200 volte superiore a quello del saccarosio. Sono previsti limiti di identificazione e purezza, tra cui:

  • solubilità in acqua;
  • pH tra 4,5 e 7,0 in soluzione 1:100;
  • ceneri totali non superiori all’1 %;
  • perdita all’essiccazione non superiore al 6 %;
  • limiti per solventi residui, arsenico, piombo, cadmio e mercurio.

Sono inoltre richiesti criteri microbiologici di conformità, con limiti per la carica aerobica totale, lieviti e muffe, e negatività per E. coli e Salmonella secondo i parametri indicati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione di E 960d come edulcorante

Il regolamento autorizza i glicosidi steviolici glucosilati (E 960d) come edulcorante, sulla base del parere EFSA del 15 dicembre 2021 che ha ritenuto non emergenti preoccupazioni per la sicurezza alle condizioni d’uso previste. L’uso è consentito nelle categorie alimentari in cui sono già autorizzati i glicosidi steviolici E 960a–E 960c, agli stessi livelli massimi.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’allegato II viene aggiornato per inserire E 960d tra gli edulcoranti autorizzati e per estendere le voci relative ai glicosidi steviolici da E 960a–E 960c a E 960a–E 960d in numerose categorie alimentari. Le categorie interessate comprendono, tra le altre, latticini fermentati aromatizzati, gelati, conserve di frutta e ortaggi, confetture e creme spalmabili, cacao e cioccolato, confetteria, gomme da masticare, cereali da colazione, prodotti da forno fini, prodotti ittici trasformati, edulcoranti da tavola, senape, zuppe, salse, alimenti dietetici, nettari e bevande aromatizzate, birre e altre bevande alcoliche, snack, frutta a guscio, dessert e integratori alimentari. In molte voci sono confermati i limiti quantitativi già previsti (ad esempio 100, 200, 270, 330, 350, 670, 1800, 2000, 3300 o quantum satis) e le condizioni d’uso specifiche (ad esempio solo prodotti a ridotto contenuto calorico, senza zuccheri aggiunti, o determinate tipologie di alimenti).

Nuove specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è integrato con una voce specifica per E 960d. La definizione descrive una miscela di glicosidi di steviolo ad alto peso molecolare ottenuti per glucosilazione dei glicosidi steviolici estratti da Stevia rebaudiana Bertoni, mediante ciclomaltodestrina glucanotransferasi (EC 2.4.1.19) proveniente da un ceppo non geneticamente modificato di Anoxybacillus caldiproteolyticus St-88. Sono indicati sinonimi, denominazione chimica, formula molecolare e peso molecolare per i principali componenti e per i derivati glucosilati (1-20 unità di glucosio aggiunte), nonché il tenore minimo del 95 % sulla sostanza secca senza destrina.

Parametri di purezza, identificazione e criteri microbiologici

Le specifiche includono la descrizione fisica dell’additivo, la solubilità in acqua, il range di pH, i limiti di purezza e contaminanti: ceneri totali non oltre l’1 %, perdita all’essiccazione non oltre il 6 %, limiti per solventi residui, arsenico, piombo, cadmio e mercurio. Sono inoltre fissati criteri microbiologici con limiti per la carica aerobica totale, lieviti e muffe, e assenza di E. coli in 1 g e Salmonella in 25 g.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura e composizione degli alimentiautorizzazioni uespecifiche tecniche di prodotto

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