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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/442

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/442 della Commissione del 28 febbraio 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

Normativa europea32023R0442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un riesame relativo a un "nuovo esportatore" per valutare se Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. debba essere assoggettata a un dazio antidumping individuale sulle esportazioni di melamina nell’Unione. Per tale operatore il dazio antidumping vigente è abrogato, ma le importazioni vengono registrate in vista dell’eventuale riscossione retroattiva qualora il riesame accerti pratiche di dumping. Sono fissati termini procedurali per la partecipazione delle parti interessate e la conclusione dell’inchiesta entro nove mesi dall’entrata in vigore.

Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore nel settore della melamina, con abrogazione temporanea del dazio antidumping per il solo esportatore interessato e registrazione delle relative importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese, classificata al codice NC 2933 61 00, fabbricata per l’esportazione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. Il regolamento riguarda in particolare il riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la sospensione/abrogazione del dazio antidumping per tale operatore e la registrazione doganale delle importazioni correlate. Non disciplina le importazioni di altri produttori esportatori, che restano soggette alle misure vigenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/442: riesame per nuovo esportatore sulla melamina

Il regolamento apre un riesame relativo a un "nuovo esportatore" nell’ambito delle misure antidumping sulla melamina originaria della Repubblica popolare cinese. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a verificare se Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. debba essere soggetta a un dazio antidumping individuale.

Contesto e finalità

La Commissione rileva che il richiedente ha presentato elementi sufficienti per dimostrare: l’assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo d’inchiesta originario (1o gennaio 2009 - 31 dicembre 2009), l’assenza di collegamenti con produttori esportatori già assoggettati a dazi e l’avvio delle esportazioni dopo tale periodo. Su tale base, la Commissione apre il riesame per accertare l’eventuale dumping e, in caso positivo, determinare il dazio applicabile.

Prodotto interessato e misure in vigore

Il prodotto oggetto del riesame è la melamina, classificata al codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC. La melamina è descritta come polvere cristallina bianca ottenuta dall’urea e usata principalmente per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti. Le misure vigenti consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio e mantenuto/esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171; in origine erano previste forme diverse di prelievo, tra cui un prezzo minimo all’importazione per i produttori collaboranti e un dazio fisso per tonnellata per gli altri operatori.

Apertura del riesame e metodo di analisi

La Commissione ritiene sussistenti prove sufficienti per aprire il riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il procedimento è finalizzato alla determinazione di un margine di dumping individuale del richiedente; se il dumping sarà accertato, la Commissione determinerà il livello del dazio applicabile alle importazioni del prodotto fabbricato dal richiedente. Il testo precisa inoltre che, per questo richiedente, il valore normale è determinato secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, in ragione della data di apertura dell’ultimo riesame in previsione della scadenza.

Abrogazione del dazio e registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, il dazio antidumping in vigore è abrogato per le importazioni di melamina fabbricata per l’esportazione dal richiedente. Contestualmente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, le autorità doganali devono registrare tali importazioni, così da consentire l’eventuale riscossione dei dazi a decorrere dalla data di registrazione qualora il riesame si concluda con un accertamento di dumping. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Procedura, diritti delle parti e riservatezza

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro tale termine è possibile chiedere un’audizione; per le questioni relative alla fase di apertura la domanda va comunque presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Il regolamento disciplina anche l’uso di TRON.tdi, l’obbligo di presentare i documenti riservati come "Sensitive" e il relativo riassunto non riservato "For inspection by interested parties", nonché le condizioni per il trattamento riservato delle informazioni e per l’uso di materiali protetti da copyright.

Mancata collaborazione e conseguenze istruttorie

Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Lo stesso vale se le informazioni fornite risultano false o fuorvianti. Il testo avverte inoltre che la mancata collaborazione può determinare per la parte interessata un esito meno favorevole.

Consigliere-auditore, calendario e dati personali

Le parti possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni inerenti ai diritti di difesa, all’accesso al fascicolo, alla riservatezza e alle proroghe. L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, e la Commissione richiama l’esistenza di un’apposita informativa sulla protezione dei dati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame per nuovo esportatore

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di melamina originaria della RPC fabbricata per l’esportazione nell’Unione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 899B).

Abrogazione del dazio per l’esportatore interessato

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 è abrogato limitatamente alle importazioni di melamina di cui all’articolo 1, ossia quelle fabbricate per l’esportazione da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni interessate in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro lo stesso termine di 37 giorni può essere richiesta un’audizione; per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura la domanda deve comunque essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Periodo dell’inchiesta e metodologia del valore normale

Il periodo dell’inchiesta di riesame è fissato dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con riserva per la Commissione di verificare eventuali operazioni successive e, se del caso, modificare il periodo. Per il richiedente il valore normale è determinato secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.

Conseguenze della mancata collaborazione e consulente-auditore

In caso di mancata collaborazione, ostacolo all’inchiesta o fornitura di informazioni false o fuorvianti, la Commissione può basarsi sui dati उपलब्धi ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Le parti possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative ai diritti di difesa, all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe di termini e ad altre questioni procedurali.

Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

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