Sentenza del 27/09/2017 n. 1323 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Credito - Soggetto passivo in liquidazione - Obbligo di indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione. (Artt. 30 e 38-bis DPR n. 633 del 1972)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il mancato inserimento del credito IVA nello stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione è stato qualificato come un'irregolarità sostanziale, non meramente formale, tale da giustificare il diniego del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del rimborso del credito IVA, sostenendo di averne diritto nonostante il credito non fosse stato indicato nello stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione. La questione riguardava la rilevanza dell'omessa indicazione del credito nel bilancio finale ai fini della prova dell'esistenza e della spettanza del rimborso.
Norme richiamate
Articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il credito IVA e le condizioni per la sua richiesta a rimborso. La spettanza del rimborso deve risultare da una posizione creditoria effettiva e adeguatamente documentata.
Articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA e i relativi controlli e garanzie. L'Amministrazione può negare il rimborso quando la documentazione contabile non dimostra in modo attendibile l'esistenza del credito.
Massime di principio
- In caso di liquidazione di un soggetto passivo IVA, il credito IVA deve essere indicato nel bilancio finale di liquidazione per rendere coerente la richiesta di rimborso con la situazione patrimoniale risultante dalla contabilità.
- L'omessa indicazione del credito nel bilancio finale può essere considerata una carenza sostanziale e non una semplice irregolarità formale, con conseguente legittimità del diniego del rimborso.
- Chi richiede un rimborso IVA deve conservare e presentare una documentazione contabile completa e coerente, soprattutto quando il soggetto è stato cancellato o posto in liquidazione.
- La mancata rappresentazione del credito nei documenti contabili conclusivi della liquidazione può compromettere la prova della sua esistenza, anche se il credito è stato indicato in altri atti o dichiarazioni.
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