Sentenza del 21/06/2016 n. 12794 - Corte di Cassazione
Iva - Accertamento e controlli - Verifica Guardia di Finanza - Acritico recepimento del verbale di constatazione- Illegittimità - Funzione valutativa e di apprezzamento tecnico-giuridico dell'Ufficio accertatore - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, che aveva annullato un avviso di rettifica IVA relativo al 1997, fondato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo all'omessa contabilizzazione di corrispettivi per Euro 986.644,95. Il primo motivo contestava la ritenuta illegittimità della motivazione per relationem e sosteneva che l'Ufficio potesse recepire il verbale senza ulteriori verifiche. Il secondo motivo riguardava l'asserita violazione della disciplina sull'accertamento con adesione, per non avere l'Amministrazione dato seguito all'istanza della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici regionali non avevano escluso in assoluto la motivazione per relationem né imposto ulteriori indagini, ma avevano richiesto che l'Ufficio svolgesse una propria funzione valutativa ed estimativa, qualificando giuridicamente i fatti rilevati dalla Guardia di Finanza, senza limitarsi al recepimento acritico del verbale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 52 e 53
Attribuiscono all'Amministrazione finanziaria la funzione di accertamento IVA; tale funzione non può essere integralmente delegata alla Guardia di Finanza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 61
La Guardia di Finanza svolge un'attività di collaborazione e supporto rispetto all'Amministrazione finanziaria, i cui uffici devono comunque formulare una propria valutazione dell'esito delle indagini.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Consente la motivazione per relationem, ma il rinvio a un processo verbale non esonera l'Ufficio dall'esame e dalla qualificazione tecnico-giuridica dei fatti contestati.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
La norma, pur riferita alle imposte sui redditi, è stata ritenuta sostanzialmente identica all'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972 per il profilo della motivazione per relationem.
Codice civile, art. 2700
È stato invocato dall'Agenzia con riferimento all'efficacia probatoria del verbale della Guardia di Finanza, ma la Corte non ha accolto il motivo, rilevando che esso non colpiva la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 6
La questione relativa agli effetti dell'istanza di accertamento con adesione è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale della Guardia di Finanza, purché il verbale sia conoscibile dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
- Il semplice rinvio al verbale non è sufficiente quando l'Ufficio non dimostri di avere valutato autonomamente i fatti e di averne tratto una qualificazione giuridica e una quantificazione impositiva.
- La Guardia di Finanza svolge normalmente una funzione investigativa e collaborativa; la responsabilità dell'accertamento resta dell'Amministrazione finanziaria.
- Per contestare efficacemente una sentenza in cassazione è necessario confrontarsi con la sua effettiva ratio decidendi; una censura riferita a una questione diversa può essere dichiarata inammissibile.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la completezza della motivazione dell'avviso sia l'effettiva attività valutativa dell'Ufficio, senza presumere che il verbale della Guardia di Finanza sia automaticamente sufficiente.
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