Sentenza del 21/06/2016 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Como
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Imposizione in misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della costituzione di un vincolo di destinazione mediante trust. Il ricorrente contestava l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, sostenendo implicitamente che, in assenza di un immediato trasferimento dei beni, dovessero essere applicate in misura fissa.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. La costituzione del vincolo di destinazione, incluso il trust, integra autonomamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, anche indipendentemente dall'effettivo trasferimento del bene. Poiché la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale è collegata a quella dell'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale devono essere liquidate in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, d.l. 262/2006
Ha ampliato i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni ricomprendendovi anche la costituzione di vincoli di destinazione.
La costituzione di un vincolo di destinazione, e in particolare di un trust, costituisce autonomamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche se non si è ancora verificato un trasferimento effettivo del bene.
Artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Le imposte ipotecaria e catastale sono determinate in relazione all'imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni; quando il presupposto è integrato dalla costituzione di un vincolo di destinazione, esse sono applicate in misura proporzionale.
Cass. n. 5322/2015
La giurisprudenza richiamata considera il trust una forma di vincolo di destinazione rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Massime di principio
- La costituzione di un trust o di altro vincolo di destinazione può essere fiscalmente rilevante già al momento della costituzione del vincolo, anche senza un immediato trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari.
- Quando la normativa collega le imposte ipotecaria e catastale all'imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, la presenza di un vincolo di destinazione può comportare l'applicazione delle imposte in misura proporzionale anziché fissa.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il semplice atto privo di effetti di destinazione e l'atto che realizza effettivamente un vincolo giuridico sui beni, poiché quest'ultimo può integrare il presupposto impositivo.
- La qualificazione fiscale del trust dipende dalla struttura concreta dell'atto e dalla disciplina vigente applicabile al momento della sua costituzione; la regola descritta riflette l'orientamento giurisprudenziale riportato nel testo.
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