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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Como

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Imposizione in misura proporzionale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale della costituzione di un vincolo di destinazione mediante trust. Il ricorrente contestava l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, sostenendo implicitamente che, in assenza di un immediato trasferimento dei beni, dovessero essere applicate in misura fissa.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. La costituzione del vincolo di destinazione, incluso il trust, integra autonomamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, anche indipendentemente dall'effettivo trasferimento del bene. Poiché la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale è collegata a quella dell'imposta sulle successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale devono essere liquidate in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, d.l. 262/2006

    Ha ampliato i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni ricomprendendovi anche la costituzione di vincoli di destinazione.

    La costituzione di un vincolo di destinazione, e in particolare di un trust, costituisce autonomamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche se non si è ancora verificato un trasferimento effettivo del bene.

  • Artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Le imposte ipotecaria e catastale sono determinate in relazione all'imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni; quando il presupposto è integrato dalla costituzione di un vincolo di destinazione, esse sono applicate in misura proporzionale.

  • Cass. n. 5322/2015

    La giurisprudenza richiamata considera il trust una forma di vincolo di destinazione rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust o di altro vincolo di destinazione può essere fiscalmente rilevante già al momento della costituzione del vincolo, anche senza un immediato trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari.
  • Quando la normativa collega le imposte ipotecaria e catastale all'imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, la presenza di un vincolo di destinazione può comportare l'applicazione delle imposte in misura proporzionale anziché fissa.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra il semplice atto privo di effetti di destinazione e l'atto che realizza effettivamente un vincolo giuridico sui beni, poiché quest'ultimo può integrare il presupposto impositivo.
  • La qualificazione fiscale del trust dipende dalla struttura concreta dell'atto e dalla disciplina vigente applicabile al momento della sua costituzione; la regola descritta riflette l'orientamento giurisprudenziale riportato nel testo.

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